Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2016, n. 25516

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria di danni derivanti da condotte distorsive della concorrenza tenute da soggetti elargitori di aiuti di Stato illegittimamente accordati spetta alla cognizione del giudice ordinario, non riguardando atti o provvedimenti di erogazione di aiuti, né il recupero delle somme già erogate a tale titolo, uniche ipotesi ad essere coperte dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo introdotta dall’art. 49, comma 2, della l. n. 234 del 2012, che ha aggiunto, all’art. 133 c.p.a., la lettera z-sexies.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2016, n. 25516
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25516
Data del deposito : 13 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

25516/16 CASSAZIONE OggettoLA CORTE SUPREMA DI Regolamento SEZIONI UNITE CIVILI giurisdizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Danni daaiuti di Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. - Stato - A.G.O. Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Sezione R.G.N. 28083/2015 Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione Cron. 25516 Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere Rep. Dott. ANTONIO MANNA Consigliere Ud. 25/10/2016 Dott. ETTORE CIRILLO Rel. Consigliere - 고, CC Consigliere Dott. LUCIA TRIA Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28083-2015 proposto da: AT HANDLING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del liquidatore giudiziale, 101 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 2016 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che la 619 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MUNARI, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente

contro

S.E.A. SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI S.P.A., in del legale rappresentante pro tempore,persona domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI elettivamente CAPRETTARI 70, presso lo STUDIO LEGALE D'URSO GATTI PAVESI BIANCHI, rappresentata e difesa dagli avvocati SABRINA BOROCCI, DANIELE MAFFEIS, LORENZO PINTUS e PAOLA RAPISARDA, per delega а margine del controricorso;
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, RUGGERO MERONI ed ENRICO BARBAGIOVANNI, per delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.34082/2015 del TRIBUNALE di MILANO;
uditi gli avvocati Andrea BLAS I per delega Munari, Lorenzo PINTUS edell'avvocato Francesco Massimiliano POZZI per delega dell'avvocato Raffaele Izzo;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/16 dal Cons. Dott. ETTORE CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di accogliere il ricorso, dichiarando la giurisdizione dell'A.G.O. RITENUTO IN FATTO 1. Con decisione del 19 dicembre 2012 la Commissione europea ha stabilito che Gli aumenti di capitale effettuati da SEA a favore della sua controllata SEA ND per ciascuno degli esercizi del periodo 2002-2010 (per un importo cumu- lativamente stimato pari a 359,644 milioni di euro, escluso gli interessi di recu- pero) costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE» e che Detti aiuti di Stato, concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono incompatibili col mercato interno».

2. Indi, AT ND (s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo) ha pro- mosso dinanzi alla sezione specializzata in materia d'impresa del tribunale di Mi- lano causa civile n. 34082/2015 per ottenere la condanna solidale di SEA e del Comune di Milano, suo controllante, al risarcimento dei danni subiti per l'inadem- pimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'UE riguardo agli aiuti di Stato ille- gittimamente accordati a SEA ND ovvero, in subordine, per aver posto in essere illeciti concorrenziali (art. 2598 cod. civ.) o aquiliani (art. 2043 cod. civ.). Le parti convenute hanno eccepito, in quel giudizio, la sussistenza della giurisdi- zione esclusiva del giudice amministrativo a mente dell'articolo 133, lett. z-sexies cod. proc. amm.. 3. Pertanto, AT ND ha proposto ricorso per regolamento chiedendo la conferma della giurisdizione del giudice ordinario. Il P.G. e la difesa del Comune di Milano hanno concluso in conformità al ricorso. La difesa delle SEA ha insistito sulla giurisdizione amministrativa. AT ND e SEA si difendono anche con memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le richieste di AT ND, Comune di Milano e P.G. devono essere ac- colte essendo la vertenza devoluta al giudice ordinario.

1.1 Preliminarmente va ricordato che, in base alla comunicazione della Com- missione europea sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (2009/C-85/01, in GU:UE del 9 aprile 2009), «la valu- tazione di compatibilità di una misura d'aiuto con il mercato comune [...] rientra nella competenza esclusiva della Commissione» (§92), «salvo il riesame da parte delle corti della Comunità» (§20), mentre «i giudici nazionali non sono competenti a valutare la compatibilità di una misura di aiuto» (§ 92;
conf. §20;
v. anche C. Stato, sez. 3, 13.5.2015, n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi