Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2014, n. 16367
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore, che invochi il rimborso dei maggiori costi sopportati per l'adozione delle misure previste dal piano di sicurezza, è tenuto ad iscriverne tempestiva riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili, nonché ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare il titolo e l'ammontare della sua pretesa, e, infine, a confermare la riserva al momento della sottoscrizione del conto finale, trattandosi di fatti destinati ad incidere sull'opera commissionata ed a tradursi nell'esecuzione di maggiori lavori, tanto più che l'onere di cui all'art. 53 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 (applicabile "ratione temporis") ha carattere generale e comprende tutte le richieste e le ragioni giustificatrici idonee ad incidere sul compenso spettante all'imprenditore assolvendo una funzione a tutela della P.A. appaltante, che deve poter esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza, o meno, di una propria obbligazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSTRUZIONI GENERALI G.S.V.M.D. S.R.L. (già Costruzioni Generali G.S.V.M.D. di D'Auria Luigi & C. S.a.s.), in persona
dell'amministratore unico p.t. D'Auria Luigi, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Regina Margherita n. 278, presso l'avv. STEFANO GIOVE, unitamente all'avv. METAFORA VINCENZO, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale per notaio F Z del 18 maggio 2012, rep. n. 17720;
- ricorrente -
contro
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1445/07, pubblicata l'8 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2014 dal Consigliere dott. G M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F P, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La Costruzioni Generali G.S.V.M.D. di Luigi D'Auria & C. S.a.s. convenne in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiedendone la condanna al rimborso degli oneri di sicurezza sostenuti per l'esecuzione dei lavori di recupero di una porzione del fabbricato denominato Palazzo Fuga (ex Albergo dei Poveri), commissionati con atti di cottimo fiduciario del 30 aprile 1998, 15 settembre 1998 e 16 aprile 1999, nonché al saldo dei corrispettivi per lavori di somma urgenza riconosciuti dalla Soprintendenza con decreti del 25 giugno 2002, nn. 75 e 77, e dei noli dei ponteggi fatti installare dalla direzione dei lavori dal mese di marzo 2001 al mese di maggio 2002 per ovviare ad una situazione di pericolo.
1.1. - Con sentenza del 18 maggio 2005, il Tribunale di Napoli accolse parzialmente la domanda, condannando il Ministero al pagamento della somma di Euro 75.652,68, a titolo di corrispettivo per il nolo dei ponteggi, e rigettando o dichiarando inammissibili le altre domande.
2. - L'impugnazione proposta dalla GSVMD è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza dell'8 maggio 2007. Premesso che, in materia di appalti pubblici, ogni pretesa di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi deve risultare da apposita riserva tempestivamente iscritta nei documenti contabili, fatta eccezione soltanto per le pretese riguardanti la sorte del contratto o diritti dell'appaltatore da esercitarsi immediatamente o aventi origine da un comportamento doloso o colposo dell'Amministrazione, e precisato che il piano di sicurezza è previsto da tempo nel nostro ordinamento, che solo recentemente ha imposto lo scorporo dei costi della sicurezza dal prezzo dell'opera, sottraendoli al ribasso d'asta, la Corte ha rilevato che i contratti stipulati tra le parti facevano espresso riferimento al piano di sicurezza, ed ha pertanto escluso che i maggiori oneri sopportati dall'impresa derivassero da un comportamento doloso o colposo del committente, concludendo quindi che l'appellante era tenuta ad iscrivere riserva, trattandosi di fatti influenti sull'esecuzione delle opere. Ha aggiunto che la necessità della riserva era stata riconosciuta anche dall'impresa, che aveva provveduto ad iscriverla nel registro di contabilità in occasione dell'emissione del sesto s.a.l., ed ha ritenuto irrilevante che detti oneri riguardassero l'intero svolgimento dei lavori, precisando che la riserva avrebbe dovuto essere formulata fin dal momento dell'accertamento della loro esistenza, indipendentemente dalla loro quantificazione, che avrebbe potuto aver luogo successivamente.
Quanto al saldo del corrispettivo dovuto per lavori di somma urgenza, sul quale l'appellante aveva lamentato l'avvenuta applicazione di una detrazione pari al ribasso d'asta, la Corte ha osservato che l'accoglimento della domanda di pagamento avrebbe richiesto la stipulazione di un contratto in forma scritta, escludendo che, in mancanza di tale presupposto, il riconoscimento del debito da parte dell'Amministrazione fosse idoneo a far sorgere l'obbligazione. 3. - Avverso la predetta sentenza la GSVMD propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero non ha svolto difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64 e 107 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 31 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di rimborso degli oneri di sicurezza richiedesse l'iscrizione della riserva. Premesso che la legislazione di settore identifica nell'Amministrazione committente il soggetto tenuto a verificare le possibili fonti di pericolo per i lavoratori, imponendo lo scorporo dei costi di sicurezza dal prezzo dell'appalto e la loro sottrazione al ribasso d'asta, sostiene che il piano di sicurezza non investe singole partite di lavori, ma l'intera opera commissionata, dovendo essere elaborato in fase di progettazione e dovendo prevedere i relativi costi, da indicarsi specificamente nel bando di gara;
aggiunge che, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 41 e del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3 il piano costituisce un documento complementare del progetto esecutivo, recante l'analisi e la valutazione dei rischi per tutto il corso dei lavori e le prescrizioni operative volte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degl'infortuni e la salute dei lavoratori, ed i relativi costi sono stabiliti da norme di legge o regolamentari, non derogabili dalle parti, con il conseguente obbligo
dell'Amministrazione di corrispondere per intero quanto dovuto a tale titolo. Afferma pertanto che il rimborso di tali costi non è soggetto all'onere della riserva, non riferibile a pretese non suscettibili di documentazione cronologica nella fase esecutiva del rapporto, precisando che la riserva iscritta al momento dell'emissione del sesto s.a.l. fu formulata non già per la convinzione della sua necessità, ma per mero tuziorismo, a fronte del persistente rifiuto della committente di riconoscere gli oneri in questione.
2. - Con il secondo motivo, la ricorrente ribadisce la violazione e la falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, artt. 54, 64 e 107 e della L. n. 109 del 1994, art. 31 osservando che, nell'affermare la necessità della riserva per il rimborso degli oneri di sicurezza, la Corte di merito non ha considerato che il mancato adeguamento del piano di sicurezza alla disciplina prevista dall'art. 31 cit. e lo scorporo dei relativi costi, traducendosi nell'inadempimento dell'obbligo di adottare le misure prescritte, costituiva un illecito dell'Amministrazione in danno dell'appaltatore, privato di una parte del corrispettivo dall'applicazione di un indebito ribasso d'asta, oltre a vanificare le esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori perseguite dal legislatore. 3. - I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati. In proposito, occorre richiamare il principio, costantemente ribadito da questa Corte in tema di appalto di opere pubbliche e desumibile dal R.D. n. 350 del 1895, artt. 53, 54 e 64 secondo cui l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione, o comunque, avanzare pretese a maggiori compensi o ad indennizzi e danni a qualsiasi titolo, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri documenti, ad esporre nel modo e nei termini indicati dalla legge gli elementi atti ad individuare il titolo e l'ammontare della pretesa, e infine a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Poiché, infatti, la realizzazione dell'opera pubblica ha luogo in fasi successive, attraverso un procedimento formale e vincolato che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare, allo stesso è imposto l'onere di segnalare immediatamente tutte le circostanze riguardanti le prestazioni (eseguite o non), che siano suscettibili di produrre un incremento delle spese previste, attraverso un atto, anch'esso a forma vincolata, da porre in essere entro un termine previsto a pena di decadenza: ciò non soltanto in adempimento del dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi