Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2008, n. 25584
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Nel caso di contratto di locazione o di contratto di albergo a favore di un terzo, colui che ha stipulato il contratto è il soggetto obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata e alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data della consegna, salvo il maggior danno, in caso di ritardo, a norma dell'art.1591 cod. civ. (Nella specie, relativa a contratto di albergo a favore di terzi stipulato dall'Amministrazione comunale con la società che gestiva un albergo, in favore di famiglie senza tetto, la S.C. ha ritenuto che il Comune fosse tenuto al pagamento del corrispettivo maturato non soltanto sino alla disdetta, ma anche sino alla consegna effettiva del bene da parte dei terzi, salvo il maggior danno).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C C - Presidente -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. D C S - rel. Consigliere -
Dott. F O - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12341/2004 proposto da:
COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso l'avvocato M R G, rappresentato e difeso dall'avvocato B C, giusta procura a margine del controricorso;
- ricorrente -
contro
S.R.L. CENTRO TURISTICO ALBERGHIERO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 439/2003 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 17/04/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2008 dal Consigliere Dott. S D C;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Centro Turistico Alberghiero, proprietaria dell'albergo Di Gioia, chiese e ottenne dal Pretore di Foggia decreti ingiuntivi a carico di quel Comune, rispettivamente, per L. 47.482.231 e 47.721.062, a titolo di corrispettivo per avere dato ricovero, dal gennaio 1991 al 15 aprile 1995, a numerose famiglie senza tetto, giusta convenzione intercorsa tra le parti nel 1982. L'ente ingiunto propose opposizione avverso entrambi i decreti monitori, deducendo di avere assolto ogni obbligazione nei confronti della società fino al gennaio 1991, data in cui era receduto dalla convenzione. Riunite le cause, l'adito tribunale accolse l'opposizione avverso una delle ingiunzioni. Il gravame della s.r.l. Centro Turistico Alberghiero fu accolto dalla Corte d'appello di Bari, la quale osservò che: la risoluzione del contratto, avente a oggetto l'utilizzazione dell'albergo da parte del Comune per l'alloggio dei senza tetto, obbligava il predetto ente a restituire l'immobile alla proprietaria ovvero, in difetto, a corrisponderle una somma avente natura indennitaria, di ammontare almeno pari al corrispettivo pattuito;di tale obbligo era ben consapevole il Comune che, in effetti, in data 22 giugno 1995 riconsegnò l'albergo alla società cui risarcì anche i danni riportati alle strutture in seguito alla lunga occupazione;
contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, non vi era stato mutamento di domanda in appello, avendo la società insistito per la corresponsione di somme per l'utilizzazione dell'albergo. La cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari è stata chiesta dal Comune di Foggia in base a due motivi, resistiti con controricorso dalla s.r.l. Centro Turistico Alberghiero. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il Comune di Foggia denunzia la violazione degli artt. 1321 e 1350 c.c., L. n. 144 del 1989, art. 23, L. n. 142 del 1990, art. 55, e L. n. 77 del 1995, art. 35. La convenzione prevedeva
un compenso per l'occupazione dell'albergo e non era stata qualificata come locazione di immobile o alberghiera. Nessuna base giuridica, nell'an e nel quantum, ha la richiesta di pagamento di somme per il periodo successivo al 1991, data dell'operato recesso o risoluzione del contratto. Il protrarsi in via di fatto dell'occupazione era priva dei connotati formali necessari (atto scritto e impegno di spesa) per vincolare la pubblica amministrazione, sicché qualsivoglia rapporto negoziale sarebbe affetto da nullità.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell'art.112 c.p.c., e la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1591 c.c., Confondendo tra recesso e risoluzione, la corte ha in concreto
applicato la regola di cui alla seconda delle norme rubricate in tema di ritardo nella restituzione della cosa locata, sostenendo che, a tale titolo, la società aveva diritto a una somma avente natura indennitaria;per contro, in entrambi i ricorsi monitori la ricorrente aveva richiesto il pagamento di somme di natura contrattuale. Errata è, in ogni, l'operata quantificazione del danno, non provato dall'appellante, alla stregua del corrispettivo contrattuale.
I due motivi, congiuntamente esaminabili poiché connessi, sono destituiti di giuridico fondamento.
La sentenza impugnata, pur non avendolo qualificato, ha in concreto attribuito alla convenzione intercorsa tra le parti il contenuto normativo di un contratto atipico di locazione a favore di terzo, in quanto la società attrice gestiva un complesso alberghiero, oggetto della locazione erano alcune stanze dell'albergo e i terzi beneficiari erano famiglie rimaste senza un tetto.
Osserva questa Corte che il contratto in questione più propriamente va qualificato come contratto di albergo, tenuto conto dell'attività svolta dall'attrice (società turistico - alberghiera) e dell'oggetto del contratto (alcune stanze della struttura alberghiera). Il contratto di albergo non può in sè considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile (il quale, agli artt. 1783 e 1785, disciplina solo il deposito
delle cose portate in albergo o consegnate all'albergatore), ne' nella legislazione speciale. Esso è, invece, un contratto atipico o misto, con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell'alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio (Cass.nn. 10158/1994, 9662/2000).
Quanto alla disciplina da applicare, salve le norme specifiche, vengono in rilievo i principi formulati in tema di contratto misto. In tale fattispecie giuridica, il negozio deve essere assoggettato alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto, in base alla prevalenza degli elementi che concorrono a costituirla. Siffatto criterio, tuttavia, non vale certamente a escludere ogni rilevanza giuridica agli elementi del contratto non prevalente, i quali sono regolati con norme proprie se queste non sono incompatibili con quelle del contratto prevalente (Cass. n. 1219902/1997, 3578/1999). Nel caso in esame, il carattere prevalente è stato, di fatto, ritenuto dalla sentenza impugnata negli elementi propri della locazione, poiché con il contratto si mirava a dare un alloggio a famiglie senza tetto.
Ciò comporta che la disciplina da applicare sia appunto quella della locazione, in relazione alle questioni sollevate. Ora, tra gli obblighi del conduttore vi è quello della restituzione del bene locato (art. 1590 c.c.) e, in caso di ritardata restituzione, egli è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (art. 1591 c.c.). Su tale disciplina non incide la circostanza per cui nella
specie il contratto di albergo, con prevalenza degli elementi della locazione, sia stato stipulato in favore di un terzo. Anzitutto va osservato che non vi sono ragioni preclusive alla possibilità che il contratto in favore di terzo sia costituito da un contratto di albergo (oppure di locazione), purché, ovviamente, lo stipulante vi abbia un interesse, che può essere non solo economico o istituzionale, ma anche morale (Cass. n. 10158/1994, per l'ipotesi di contratti di albergo stipulati da un Comune in favore di famiglie di sfrattati). La malleabilità che connota la struttura del contratto a favore di terzo - il quale deroga al principio della relatività, che perimetra gli effetti del contratto al solo rapporto tra le parti - ne permette la stipula sotto vesti differenti. Stante la struttura e la disciplina del contratto in favore di terzo (art. 1411 e segg.), lo stipulante rimane parte contrattuale. Il terzo, in quanto tale, non è parte del contratto ne' deve poterlo divenire successivamente (ciò distingue il contratto a favore di terzo dal contratto per persona da nominare, Cass. n. 3115/1995). Il terzo deve limitarsi a riceve gli effetti di un rapporto già validamente costituito e operante, mentre non è concepibile che discendano per il terzo obbligazioni verso il promittente (Cass. n. 5699/1978). Da ciò consegue che anche nel caso di contratto di locazione (o di albergo) a favore di un terzo è sempre lo stipulante il contratto a essere obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata e alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data dalla consegna salvo il maggior danno, in caso di ritardo, a norma dell'art. 1591 c.c.. Pertanto, la sentenza impugnata, che ha ritenuto lo stipulante Comune tenuto al pagamento del corrispettivo maturato sino (non solo alla disdetta ma) al momento della consegna del bene all'attrice da parte del terzo beneficiario, salvo il maggior danno, ha applicato correttamente le norme di cui agli artt. 1411 e 1591 c.c.. Nè ha rilevanza, e ha interesse a dolersene il Comune, la qualificazione del quantum in termini di "indennità" anziché, come sarebbe stato più corretto, di corrispettivo pattuito poiché, di fatto, la corte, accogliendo la domanda, basata sul rapporto contrattuale, ha liquidato in tale ultima misura la somma dovuta, in conformità con il dettato della citata norma dell'art. 1591 c.c.. Analogamente, fuori quadro si rivelano le deduzioni del ricorrente relative al difetto della forma scritta e dell'impegno di spesa, posto che il protrarsi dell'occupazione è stato inquadrato dal giudice a quo nella fattispecie normativa da ultimo citata, sicché l'obbligazione dell'ente locale discende da una convenzione scritta e intuitivamente accompagnata dalla delibera di spesa. Si è trattato in altri termini di un contratto scritto per il quale vi era un impegno contabile.
Il ricorso va, in definitiva, rigettato con condanna del suo proponente alle spese.