Cass. pen., sez. V, sentenza 26/07/2018, n. 35829
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORI RENATO nato il 02/09/1964 a BIELLA parte offesa nel procedimento c/ CANENSI MAURO VALTER EMILIO nato il 27/05/1962 a TORINO avverso il decreto del 22/03/2016 del GIUDICE DI PACE di CUNEO sentita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GIO;lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO Con il decreto impugnato il Giudice di pace di Cuneo - su conforme richiesta del PM - ha disposto l'archiviazione del procedimento per il delitto di minaccia, esclusa l'aggravante dell'uso di arma da fuoco in cui risultava persona offesa l'attuale ricorrente. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la persona offesa M R, che ha lamentato l'inosservanza di norme processuali riguardo all'ad 409 cp ed alla asserita mancanza di una condizione di procedibilità, poiché il Giudice aveva errato nel ritenere non presente in atti la querela mentre egli aveva chiaramente esposto la volontà di procedere nei confronti degli autori del reato. Il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
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