Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2023, n. 05442
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da V B, nato a Palermo il 26/07/1994 V A, nato a Palermo il 19/06/1975 avverso la sentenza del 30/01/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità de ricorsi. h
RITENUTO IN FATTO
1. Cn l'impugnata sentenza, il Tribunale di Palermo condannava B V e d A V alla pena, rispettivamente, di 1.800 euro e di 2.700 euro di ammenda, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, A V in qualità di titolare e gestore dell'area sita a Palermo, via Guadagna snc adiacente al civico 26, e B V in qualità di proprietario dell'autocarro Iveco, targato CC742MN parcheggiato davanti il cancello della suddetta area, in concorso tra loro, in mancanza della prescritta autorizzazione, effettuavano nell'area in sequestro sopra indicata nella loro disponibilità l'attività di raccolta di rifiuti consistenti in rifiuti metallici, apparecchiature elettriche e batterie di autoveicolo esauste, oltre alla successiva attività di trasporto di detti rifiuti, caricati sul suddetto autoveicolo e su una Moto Ape.
2. Avverso l'indicata sentenza gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, con il medesimo atto propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
2.1. Cn il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. Assume il difensore che erroneamente il Tribunale è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità, non avendo considerato che gli imputati non avevano la gestione del sito di raccolta di rifiuti, come riferito da teste Aversano, ed erano abilitati al commercio su aree pubbliche del materiale di cui sono stati trovati in possesso, come dichiarato dal teste Saccoccia e come risulta dall'autorizzazione prodotta.
2.2. Cn il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 256, comma 1, 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006. Evidenzia il difensore che il Tribunale non ha dato rilevanza all'art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, il quale esclude che l'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti costituisce reato qualora sia commessa da chi sia in possesso del titolo abilitativo commerciale in forma ambulante e purché detti rifiuti formino oggetto del suo commercio, come risulta dal caso in esame.
2.3. Cn il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b)
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità de ricorsi. h
RITENUTO IN FATTO
1. Cn l'impugnata sentenza, il Tribunale di Palermo condannava B V e d A V alla pena, rispettivamente, di 1.800 euro e di 2.700 euro di ammenda, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, A V in qualità di titolare e gestore dell'area sita a Palermo, via Guadagna snc adiacente al civico 26, e B V in qualità di proprietario dell'autocarro Iveco, targato CC742MN parcheggiato davanti il cancello della suddetta area, in concorso tra loro, in mancanza della prescritta autorizzazione, effettuavano nell'area in sequestro sopra indicata nella loro disponibilità l'attività di raccolta di rifiuti consistenti in rifiuti metallici, apparecchiature elettriche e batterie di autoveicolo esauste, oltre alla successiva attività di trasporto di detti rifiuti, caricati sul suddetto autoveicolo e su una Moto Ape.
2. Avverso l'indicata sentenza gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, con il medesimo atto propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
2.1. Cn il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. Assume il difensore che erroneamente il Tribunale è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità, non avendo considerato che gli imputati non avevano la gestione del sito di raccolta di rifiuti, come riferito da teste Aversano, ed erano abilitati al commercio su aree pubbliche del materiale di cui sono stati trovati in possesso, come dichiarato dal teste Saccoccia e come risulta dall'autorizzazione prodotta.
2.2. Cn il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 256, comma 1, 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006. Evidenzia il difensore che il Tribunale non ha dato rilevanza all'art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, il quale esclude che l'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti costituisce reato qualora sia commessa da chi sia in possesso del titolo abilitativo commerciale in forma ambulante e purché detti rifiuti formino oggetto del suo commercio, come risulta dal caso in esame.
2.3. Cn il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b)
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