Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/01/2019, n. 00363

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33 della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 09/01/2019, n. 00363
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 363
Data del deposito : 9 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

363- 19 Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE *TRIBUTI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 3590/2013 Cron. 363Presidente Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere Rep.= Dott. DOMENICO CHINDEMI Ud. 11/10/2018 Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA CC Dott. MILENA BALSAMO Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3590-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
ricorrente

contro

CONSORZIO CHIERI IMPRESE IN LIQUIDAZIONE;
intimato 2018 Nonché da: 3536 CONSORZIO CHIERI IMPRESE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA SONIA VULCANO;
- controricorrente incidentale -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata avversO la sentenza n. 39/2012 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 08/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO. R.G.N. 3590-13 RILEVATO CHE : Il Consorzio Chieri Imprese, avente quale oggetto sociale la realizzazione a favore delle imprese consorziate del progetto di urbanizzazione dell'area sita in località Fontaneto del Comune di Chieri, impugnava con separati ricorsi, innanzi alla CTP di Torino, sette avvisi di liquidazione con i quali l'Ufficio aveva re- vocato le agevolazioni fiscali di cui esso aveva usufruito, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della I. n. 388 del 2000, per l'acquisto di altrettanti lotti di terreno, in ragione della mancata utilizzazione edificatoria delle aree entro i cinque anni dalla sti- pulazione degli atti di compravendita, intervenuti nel 2003. La CTP, riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza n. 93 del 2010. Il Consorzio proponeva appello innanzi alla TR del Piemonte che, con sentenza n. 39/26/12 dell'8.6.2012, in parziale rifor- ma della pronuncia appellata, accoglieva il gravame limitata- mente all'area che, secondo quanto emergeva dalla nota del Comune di Chieri prot. n. 12863 del 27.4.2009, era stata edifi- cata dalle singole imprese consorziate, assegnatarie dei lotti, nel quinquennio dall'acquisto ed invitava l'Ufficio alla rideter- minazione dell'imposta dovuta in relazione ai 32.523 mq. non edificati, risultanti dalla medesima nota. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della senten- za, svolgendo un solo motivo. 1 Il Consorzio Chieri Imprese in liquidazione si è costituito con controricorso, spiegando ricorso incidentale, affidato quattro motivi.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 3, della leg- ge n. 388 del 2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente rileva che il Consorzio, dopo l'acquisto dei terreni, e precisamente in data 28.3.2005 e 20.12.2005, aveva assegnato i lotti ai propri consorziati, senza provvedere alla utilizzazione edificatoria, neppure parziale, degli stessi;
sostie- ne pertanto che, dovendo sussistere identità soggettiva fra l'acquirente che usufruisce dell'agevolazione e colui che prov- vede alla utilizzazione edificatoria del bene, la TR avrebbe erroneamente ritenuto che la revoca delle agevolazioni doves- se essere disposta solo per la parte dei terreni rimasti inedifi- cati.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Consorzio Chieri Imprese denuncia violazione degli art. 2, comma 3, legge 24 dicembre 2003, n. 350, 46, comma 3, legge Regione Piemonte 5 dicembre 1997, n. 56, 1, comma 1 e 10, Tariffa, parte Pri- ma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione gli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Assume che la TR ha errato nel ritenere non applicabile l'art. 2, com- ma 3, della legge n. 350/03, entrato in vigore il 1.1.2004 ma avente natura interpretativa e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi