Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2015, n. 10183

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2015, n. 10183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10183
Data del deposito : 19 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. N G - rel. Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11480/2011 proposto da:
B CO, P AUSTO, BARUZZINI GUSEPPE, B M, B G, nella qualità di erede di I M, C G, DI S I, L GDO, B N, C FEDERICA, nella qualità di erede di C S, C A, DA R A, DI GOMENICO MAURO, B MELE, C A, L RDO, N R, B R , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio degli avvocati PASCAZI Paolo, G ARENA, ANGELO CASILE, che li rappresentano e difendono, per deleghe in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2038/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato Amedeo ELEFANTE dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, inammissibilità del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Roma, per quanto in questa sede interessa, confermando la sentenza del Tribunale di Roma, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda svolta dai ricorrenti in epigrafe, quali ex dipendenti dell'ENEA, cessati dal servizio in epoca antecedente al 30 giugno 1998, per la condanna di tale Ente al pagamento in favore di ciascuno, a titolo di risarcimento del danno, delle somme indicate in ricorso, in ragione della mancata integrazione del trattamento previdenziale liquidato all'atto della cessazione del rapporto.
A base del decisum la Corte territoriale poneva il fondante rilievo secondo il quale l'oggetto sostanziale della controversia era rappresentato dalla esecuzione del contratto assicurativo strettamente collegato al rapporto di lavoro ed al trattamento di fine rapporto concernente il periodo antecedente il 1 luglio 1998, per cui nella fattispecie trovava applicazione la norma di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 69, che, nel dettare la disciplina transitoria per il passaggio delle controversie di lavoro di pubblico impiego, attribuiva alla giurisdizione ordinaria le sole controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.6.1998, lasciando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quella relativa a questioni, come quella oggetto di causa, attinenti al periodo antecedente. Avverso questa sentenza i ricorrenti in epigrafe ricorrono in cassazione sulla base di due censure.
Resiste con controricorso l'ENEA, Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura i ricorrenti, deducendo violazione dell'art. 442 c.p.c., comma 2 e vizio di motivazione, sostengono la giurisdizione
del giudice ordinario in ragione della natura previdenziale dell'azione proposta in giudizio
Col secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, in relazione agli artt. 3, 10, 111 e 117 Cost., agli artt. 20, 21 e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, e agli artt. 6, 13, 14, 17 e 18 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, assumono che nella interpretazione della citata norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, i giudici d'appello non avrebbero considerato il principio per il
quale ognuno ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente da un giudice indipendente ed

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