Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/2018, n. 09257
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 23499-2013 proposto da: G G (GAIGNR69A011448B), G A (GAINTN66A1014481), G G (GAIGNN57L411448L), G G (GAIGPP60D431448B), P G (PRSGNN32A66I448M), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI VALERI 1, presso lo studio dell'avvocato C P, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato R S;- ricorrenti -contro G F, G A, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato A R, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G B M;G M, quale amministratore di sostegno di G M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACELLI 24, presso lo studio dell'avvocato LUCA MACR1', rappresentato e difeso dall'avvocato F S;- con troricorrenti - e nei confronti di G G (deceduto) e per esso gli eredi M C e G S e G G (GAIGNR70S11F979F), nonché G M (GAIMRA38L20I448M), G F;- intimati - avverso la sentenza n. 171/2013 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il 07/05/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere C B M I;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine, per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato PELLEGRINO Carmine difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento delle proprie difese;uditi gli Avvocati MONNI Giuseppe Basilio, CASSANDRO Antonella con delega dell'Avvocato STARA Francesco, difensori dei rispettivi resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale. RG 23499-2013 FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Nuoro, dichiarata aperta la successione di Gaia Gonario (nato il 15/01/1900), Angioj Caterina e Gaia Antonio (i primi ascendenti e il terzo germano premorto delle parti), ordinava lo scioglimento della comunione - avente ad oggetto beni immobili, tra cui un fondo c.d. Surruguri o Su Lucuri, altri fondi e la casa avita - mediante la divisione in quote, da sorteggiare secondo il progetto elaborato dal consulente tecnico d'ufficio. Contro la sentenza i ricorrenti hanno proposto appello, basato su quindici motivi. La Corte d'appello di Cagliari, con pronuncia 7 maggio 2013, ha confermato la sentenza di primo grado, con l'eccezione della rivalutazione dei conguagli, che è stata esclusa, e la decorrenza degli interessi, stabilita in corrispondenza con l'assegnazione dei singoli lotti. Gaia Gonario (nato il 6/01/1969), Gaia Giovanna, Gaia Antonio, Pirisi Giovanna e Gaia Giuseppina ricorrono in cassazione. Resistono con controricorso, mediante atti distinti: • G F e G A;• G M, quale amministratore di sostegno di G M. Gli intimati Gaia Giovanni, G M, Gaia Gonario (nato 1'11/11/1970), Gaia Filomena, Moro Carmela, Gaia Salvatore non hanno proposto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in dieci motivi, che denunciano cinque vizi in procedendo e cinque in iudicando della sentenza impugnata e sostanzialmente riprendono motivi già fatti valere dai ricorrenti con l'atto di appello. 2. Il primo motivo lamenta "violazione o falsa applicazione degli artt. 49 I. 203/1982, 9 I. 29/1990, 11 d.lgs. 150/2011", nonché i "nullità della sentenza o del procedimento con violazione dei principi regolatori del giusto processo": la Corte d'appello, come già il Tribunale, ha rigettato l'eccezione di incompetenza in favore della Sezione specializzata agraria (di tutta la causa o di parte di essa), non considerando come il ricorrente Gaia Gonario sia coltivatore diretto del fondo c.d. Surruguri o Su Lucuri. Il motivo è infondato. Come sottolinea la Corte appello (p. 7 del provvedimento impugnato), anche se gli appellanti avessero proposto domanda riconvenzionale circa l'esistenza di un contratto agrario, la vis attractiva della competenza della sezione specializzata agraria "non opera in riferimento alla domanda principale di scioglimento della comunione ereditaria" (così Cass.26796/2011), senza che sia possibile una sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di divisione (Cass. 18673/2010);in ogni caso, nel caso in esame, non è stata proposta domanda riconvenzionale, così che legittimamente il Tribunale si è pronunciato incidenter tantum sulla questione. 3. Il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 166, 169, 277, 347, 359 c.p.c., 76 disp.att. c.p.c., 2697 c.c., nonché "omesso esame dell'eccezione di mancato deposito dei fascicoli avversari formulata all'udienza del 10 giugno 2011": la Corte d'appello ha escluso la rilevanza del mancato, tem sestivo rideposito, in primo grado, del fascicolo di parte degli eigii01. TTt , w, non considerando che, a fronte di tale inadempimento, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea. Il motivo non può essere accolto. Esso non considera l'articolata risposta della Corte al riguardo: il giudice di secondo grado anzitutto sottolinea come, in virtù del principio dispositivo, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo, ma il giudice non è esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti presenti nel fascicolo dell'altra parte e in quello d'ufficio, così che l'omesso deposito poteva unicamente incidere sull'utilizzazione delle prove in esso contenute;al riguardo però i ricorrenti non hanno indicato quali documenti, già presenti nel fascicolo di parte e non ridepositati, siano stati utilizzati dal Tribunale ai fini della decisione;infine, la questione non si pone perché - cfr. il motivo successivo - la sentenza è stata deliberata e depositata prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, così che neppure è scattato il termine per la restituzione del fascicolo (a norma del comma 2 dell'art. 169 questa deve avvenire "al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale"). Quanto alla seconda parte del motivo, ossia l'omesso esame dell'eccezione, il vizio non è ravvisabile alla luce dell'ordine disposto - come riconoscono i ricorrenti - dalla Corte d'appello di ricostituzione del fascicolo di parte, ordine poi seguito dall'acquisizione del fascicolo.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi