Cass. civ., sez. III, sentenza 22/11/1982, n. 6284
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Costituisce sentenza non definitiva, ai fini della proponibilità del gravame differito, quella, espressamente qualificata tale, che - pur esaurendo l'esame delle contrapposte domande di cessazione della proroga legale dell'affitto di fondo rustico (pretesa dal concedente, ex art. 1, lett. A), del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, in relazione all'intento di voler coltivare direttamente il fondo) e di riconoscimento di detta proroga (invocata dall'affittuario, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 11 del 1971, per i miglioramenti apportati al fondo), mediante la condanna del secondo al rilascio del terreno in favore del primo - disattenda l'ulteriore domanda dell'affittuario (strettamente connessa a quella diretta a far valere la proroga legale del contratto) di attribuzione della indennità per gli eseguiti miglioramenti soltanto in relazione all'art. 15 della citata legge n. 11 del 1971, riservando al prosieguo la valutazione della stessa sotto altri, diversi profili normativi (con conseguente necessità di integrare la relativa decisione con ulteriori pronunce sull'oggetto di siffatta domanda) e rinviando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese per tutte le domande. ( V 3523/82, mass n 421501; ( V 4673/81, mass n 415381; ( V 5718/80, mass n 409558; ( V 3139/80, mass n 406930).*
La sopravvenienza nel corso di giudizio per il rilascio di fondo rustico, nel quale l'affittuario invochi la proroga dodecennale del contratto ex art. 12, primo comma, della legge 11 febbraio 1971 n. 11, della sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, citato, nella parte in cui non limita la proroga ivi prevista a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti,in relazione alle sole opere di miglioramento determinanti un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttività - non comporta l'inapplicabilità in tale giudizio di detta disposizione, bensì che, in Sede di applicazione della stessa, debba tenersi conto dell'interpretazione "creativa" della Corte costituzionale e, di conseguenza, compiere gli accertamenti necessari in ordine ai requisiti occorrenti perché la norma in questione possa applicarsi senza incorrere nella affermata situazione di illegittimità costituzionale. ( V 487/73, mass n 362494).*
L'art. 14 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 non preclude ai proprietari di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti l'iniziativa e l'esecuzione di miglioramenti alla stregua della disposizione generale del precedente art. 11, ma si limita ad attribuire all'affittuario coltivatore diretto il beneficio della semplificazione del procedimento per i miglioramenti di cui assume l'iniziativa, la quale, quindi, resta sempre subordinata, ai sensi dell'art. 11 citato, all'inerzia del proprietario a fronte dell'invito dell'affittuario di eseguire direttamente i miglioramenti, con la conseguenza che, in tanto può applicarsi l'art. 12, primo e secondo comma, della legge n. 11 del 1971 (come risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 153 del 1977), e pertanto riconoscersi la prevalenza della proroga dodecennale dell'affitto sul diritto del locatore a rientrare nel possesso del fondo ex art. 1, lett. A), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, in quanto si accerti non solo che i miglioramenti abbiano comportato un aumento di valore del fondo ed un incremento della sua produttività, bensì pure che sussista l'inerzia del proprietario, sollecitato nelle forme e secondo i termini previsti dal menzionato art. 11. ( V 1168/79, mass n 397380; ( V 3148/78, mass n 392607).*