Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 25365
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL BB AO nato il [...] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
~il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo J / ‘-{-rm udito il difensore
MOTIVI DELLA DECISIONE
El AS OU ricorre perché Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che il 20 dicembre 2021 aveva confermato la sentenza del tribunale di Teramo che lo aveva condannato per violazione dell'articolo 648 cpv. per avere ricevuto un cellulare di provenienza furtiva Deduce il ricorrente nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio perché nelle conclusioni viene detto che il difensore non aveva presentato conclusioni scritte che invece aveva inviato a mezzo pec il 9/12/2021. Lamenta che dette conclusione non sono state prese in considerazione dalla Corte d'appello. Il ricorso è infondato. La difesa ha allegato al ricorso copia della mail di trasmissione via p.e.c. delle conclusioni scritte. Tali richieste non sono state riportate nella sentenza impugnata che, anzi, afferma espressamente che la difesa di EI AS non trasmetteva conclusioni. Occorre, allora, interrogarsi se tale omissione, a fronte di un completo esame di tutti i motivi di appello, che neanche la difesa censura con i motivi di