Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2019, n. 05266

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2019, n. 05266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05266
Data del deposito : 22 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 28743-2014 proposto da: VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA UGO DE CAROLIS

34-B, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e 2018 difende unitamente all'avvocato A P 1 giusta delega a margine;

- ricorrente -

nonchè

contro

M P, EQUITALIA NORD SPA;

- intimati -

Nonché da: M P, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA BARNABA TORTOLINI

29, presso lo studio dell'avvocato V M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati C C, A T PZETTA giusta delega a margine;
- controrícorrente incidentale -

contro

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA UGO DE CAROLIS

34-B, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A P giusta delega a margine;
- controricorrente all'incidentale - nonchè

contro

EQUITALIA NORD SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 589/2014 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 07/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. L V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R SORENZO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato CECCONI che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l'Avvocato MARSANO che si riporta agli atti.

FATTI DI CAUSA

1. P M proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale con la quale gli era stato intimato il pagamento di Euro 763,12 per la tassa di smaltimento rifiuti relativa agli anni 2007, 2008, 2009, eccependo il difetto di motivazione, il difetto di legittimazione di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. , la decadenza, la nullità delle fatture poste a base della pretesa, la regolarità della notifica e gli errori nella determinazione degli importi.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. Il contribuente proponeva appello con il quale lamentava: 1) il difetto di giurisdizione della commissione tributaria, essendo V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. una società di diritto privato;
2) il difetto di motivazione perché la dicitura utilizzata nella cartella recupero crediti era riferita a numeri di fatture asseritamente notificate, senza che di tale notifica vi fosse alcuna prova;
3) la mancanza di legittimazione di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. a formare il ruolo esattoriale perché non era stata sottoscritta la convenzione prevista dalla legge tra la società e il Comune di Venezia;
4) il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 72 del d. Igs. n. 507 del 1997;
5) la mancanza di motivazione della sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione delle nullità delle fatture;
6) l'inesistenza degli atti prodromici all'emissione della cartella;
7) l'inesistenza o irregolarità della notifica della cartella in quanto effettuata a mezzo posta e non per mezzo di intermediario abilitato;
8) l'errore nella determinazione degli importi relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi.

4. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto evidenziava che le doglianze esposte del 'ricorrente erano in gran parte da respingere e, tuttavia, in via preliminare rilevava l'illegittimità della procedura per l'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria e di Ric. 2014 n.28743 sez.

5 - ud. 4-12-2018 emissione della cartella, non essendo stato notificato alcun atto di accertamento e successiva intimazione di pagamento. Infatti, dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni delle parti si evinceva che le fatture erano state inviate, che il loro pagamento era stato sollecitato ma che la procedura prevista per l'iscrizione al ruolo non era stata effettuata, mancando l'avviso di accertamento.

5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. sulla base di un solo motivo di ricorso.

6. P M ha resistito• con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. 7 Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale e, in prossimità dell'udienza, ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
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