Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2005, n. 21291

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Con riferimento alla pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., qualora la Corte ritenga le censure manifestamente infondate, non sussistono ragioni di incompatibilità per la trattazione della causa in camera di consiglio anche se il P.M. abbia concluso per l'inammissibilità e non per la manifesta infondatezza ai sensi del comma secondo del suddetto articolo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2005, n. 21291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21291
Data del deposito : 3 novembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente Aggiunto -
Dott. O G - Presidente di Sezione -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L A elettivamente domiciliato in Roma, Via Sannio, n. 65, presso gli avv. T L e A T, che lo difendono con procura speciale apposta a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLIC MINISTERO PRESSO LA CRTE DEI CNTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;

- resistente -
per la cassazione della sentenza n. 100 della Corte dei Conti, Sezione 3^ centrale d'appello, in data 10 marzo 2003;

nella Camera di consiglio del 13.10.2005:
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M A che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

sentita la relazione del Cons. Dott. P.
RITENUTO IN FATTO
1. È domandata, con ricorso per unico motivo, la cassazione della sentenza sopra specificata, con la quale Aldo Lagonia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stato condannato al pagamento di _ 5.000 per danno erariale cagionato
per avere, nell'esercizio delle funzioni di dirigente dell'ufficio del personale della Regione Calabria, disposto l'inquadramento di un dipendente in modo non conforme a legge.


2. Ha resistito con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei conti.
3. È stata disposta la trattazione della causa in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. e il Pubblico ministero, con le conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per non essere le censure inerenti alla giurisdizione. CNSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice contabile sotto un duplice profilo: a) l'accertamento dell'illegittimità di un atto amministrativo (delibera della giunta regionale 27.2.1992), sarebbe riservato al giudice amministrativo;
b) la Corte dei conti avrebbe sindacato l'esercizio della discrezionalità spettante all'amministrazione.

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