Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/10/2014, n. 22744
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In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle ambasciate di Stati esteri, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, ancorché la domanda involga questioni esclusivamente patrimoniali e, in relazione a mansioni di semplice "impiegato consolare", non ricorra alcuna delle ipotesi eccettuate di cui alle lettere dalla a) alla e) dell'art. 11, par. 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali, degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata con la legge 14 gennaio 2013, n. 5 - i cui principi, pur non essendo la Convenzione applicabile "ratione temporis", costituiscono, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU, sentenza 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia e Francia), parte integrante del diritto consuetudinario internazionale - ove le parti abbiano convenzionalmente devoluto la controversia su pretese disponibili alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero, ai sensi dell'art. 11, par. 2, lett. f), della citata Convenzione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente Sezione -
Dott. R R - Presidente Sezione -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N V - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27804/2013 proposto da:
L A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato M S, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
A D E ARABI UNITI, in persona dell'Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato B B, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7856/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2014 dal Consigliere Dott. V N;
udito l'Avvocato B B;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., L Antonio chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma di accertare lo svolgimento, fin dal 1-7-1994, di mansioni superiori di impiegato consolare livello B3 del c.c.n.l. di categoria alle dipendenze della Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti (qualifica riconosciutagli dal dicembre 1999), lamentando di non aver correttamente goduto delle ferie, di aver svolto lavoro straordinario non pagato, di non aver fruito dell'indennità di maneggio denaro ecc. Il ricorrente concludeva quindi per la condanna della Ambasciata convenuta al pagamento della somma di Euro 101.631,85, come da conteggi allegati al ricorso, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. L'Ambasciata si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Il giudice adito, con sentenza n. 18413/2012 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensava le spese. Con ricorso depositato il 23-11-2012 il L proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma, con l'accoglimento della domanda, previa declaratoria della giurisdizione.
L'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti si costituiva resistendo al gravame.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 24-10-2013, rigettava l'appello.
In sintesi la Corte territoriale, richiamato il principio della "immunità ristretta", rilevava che nella specie non si trattava di rapporto di lavoro avente per oggetto attività meramente ausiliarie e neppure ricorreva l'ipotesi di controversia che, benché promossa da dipendente con funzioni istituzionali, comportasse una decisione incidente soltanto su aspetti patrimoniali, ma il cui accertamento non fosse idoneo ad interferire nell'esercizio delle dette funzioni. In specie la Corte evidenziava, in conformità con quanto affermato dal primo giudice, che la particolare importanza e rilevanza delle mansioni, svolte a stretto contatto con l'Ambasciatore e connotate da un intenso elemento fiduciario, comportava necessariamente la necessità di attività istruttoria che avrebbe inciso sugli atti o comportamenti tenuti dallo Stato estero quali espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione.
Per la cassazione di tale sentenza il L ha proposto ricorso con un unico complesso motivo.
L'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti ha resistito con controricorso.
Il L ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che nella fattispecie il ricorso va respinto, dovendo confermarsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano, seppure correggendosi in parte la motivazione dell'impugnata sentenza, ex art. 384 c.p.c., u.c.. In primo luogo va rilevato che, in generale, questa Corte ha ripetutamente