Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/06/2018, n. 17125
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7030-2015 proposto da: URSINO GUSEPPE, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell'avvocato M M D S L, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVO ZAPPALA';- ricorrente -contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;- controricorrente - nonché contro PROCURATORE REGONALE PRESSO LA SEZIONE GURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGONE SICILIANA, BARBAGALLO GOVANNI, COMUNE DI ACIREALE;- intimati - avverso la sentenza n. 534/2014 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 19/12/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/05/2018 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO. Fatti di causa Il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana chiese la condanna di G U a risarcire, in favore del Comune di Acireale, il danno erariale a questo derivante dalla condanna per ritardati pagamenti all'impresa di Ghezzi Ugo concernenti la realizzazione di un impianto di distribuzione del gas metano per il territorio di Acireale. L'impresa aggiudicataria Ghezzi Ugo aveva difatti chiesto e ottenuto contro l'ente appaltante un'ingiunzione di pagamento e nel relativo giudizio di opposizione il Comune aveva esercitato azione di garanzia nei confronti di U, che aveva rivestito la qualità di direttore dei lavori, quanto alle somme ascrivibili al ritardo nei pagamenti, imputabile, secondo il Comune, al ritardo nella redazione dei certificati di acconto. Il Tribunale di Catania aveva quindi condannato il Comune al pagamento in favore dell'aggiudicataria della somma di euro 628.910,58, mentre aveva declinato la propria giurisdizione in ordine alla chiamata in garanzia. Sicché, successivamente al passaggio in giudicato di questa sentenza, la Procura regionale ha ascritto a G U la responsabilità erariale per i danni provocati e ne ha ottenuto a tale titolo dalla Corte dei conti la condanna al Ric. 2015 n. 07030 sez. SU - ud. 08-05-2018 -2- pagamento di euro 270.000,00 in favore del Comune, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. La sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti ha rigettato l'appello proposto da U, il quale ha poi chiesto la revocazione della relativa sentenza, facendo leva, quanto al dies a quo di decorrenza dell'eccepita prescrizione, sul contrasto esistente tra la sentenza impugnata n. 257/A/2013 e la sentenza n. 61/A/2012, nonché sull'impiego da parte del giudice di una consulenza tecnica depositata in un giudizio in seno al quale egli non si era potuto difendere. La Corte dei conti ha dichiarato inammissibile il ricorso per entrambi i profili: - quanto al primo, ha considerato che la sentenza n. 61/A/2012 concerne altro soggetto, altra amministrazione e altra fattispecie;- quanto al secondo, ha rimarcato, in generale, che il giudice contabile può utilizzare atti, consulenze e perizie di altri processi e, in particolare, che si è tenuto conto delle deduzioni di U, tanto che si è delimitato l'importo del risarcimento in euro 270.000,00;sicché non di una svista si è trattato, bensì di un apprezzamento della documentazione diverso da quello auspicato. Contro questa sentenza propone ricorso G U per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la Procura ribatte con controricorso. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso, G U deduce l'eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. Col secondo, denuncia l'omessa o comunque insufficiente motivazione sull'assenza di attività istruttoria del Procuratore regionale e generale rispettivamente in primo grado e in grado d'appello. 2.- Il ricorso è inammissibile. Ric. 2015 n. 07030 sez. SU - ud. 08-05-2018 -3- In sede di ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, può difatti sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima;resta, invece, esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (tra varie, Cass., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10264 e 27 febbraio 2017, n. 4879, nonché, con riguardo alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1520 e 23 luglio 2014, n. 16754). Qualora, difatti, vi sia stata la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte della Corte dei conti, non è consentito il ricorso per cassazione, giacché con esso non vengono in rilievo la sussistenza o l'esclusione del potere giurisdizionale di operare quella valutazione, ossia la violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del giudice contabile rispetto alla quale soltanto è ammesso ricorrere in sede di legittimità. Ed è del tutto evidente che, di contro, entrambi i motivi di ricorso non superano il perimetro dei limiti interni della giurisdizione del giudice contabile. Per mezzo di essi il ricorrente mira a porre nuovamente in discussione punti oggetto del sindacato di merito del giudice contabile, in violazione del principio in base al quale il sindacato delle sezioni unite è circoscritto al controllo dell'eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, oppure all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio (tra le altre, Cass., sez. un., 9 maggio 2018, n. 11181 e 2 maggio 2018, n. 10439). Nulla per le spese, in considerazione della natura formale di parte rivestita dalla Procura. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02. Ric. 2015 n. 07030 sez. SU - ud. 08-05-2018 -4-
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