Cass. civ., sez. II, sentenza 14/10/2014, n. 21687
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di accettazione dell'eredità, la pendenza di un giudizio volto all'accertamento del soggetto destinatario dell'istituzione di erede, sulla base della ricostruzione della volontà testamentaria, non rileva, in quanto impedimento di mero fatto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 480 cod. civ., trattandosi di diritto di natura potestativa, per il quale non operano gli atti interruttivi della prescrizione e che è soggetto unicamente alle ordinarie cause di sospensione ed agli impedimenti legali.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T R M - Presidente -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. N L - Consigliere -
Dott. M E - rel. Consigliere -
Dott. O A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso 1729/2009 proposto da:
REGIONE LOMBARDIA 80050050154, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato G M P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIO DARIO VIVONE, M O;
- ricorrente -
contro
UNIONE ITALIANA CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS (già Unione Italiana Ciechi) c.f. 01365520582, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 186, presso lo studio dell'avvocato M S, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA BANDIERA, CATERINA SOLIMINI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3161/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2014 dal Consigliere Dott. E M;
udito l'Avvocato G M P difensore della ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato ANNA BANDIERA difensore della resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Unione Italiana dei Ciechi conveniva in giudizio la Regione Lombardia per sentirla condannare, previo accertamento della propria qualità di erede della defunta signora Fantoni Maria (deceduta a Gavirate il 7 giugno 1984), alla restituzione dei beni immobili lasciati in eredità, giusta testamento, olografo del 23 maggio 1983, illegittimamente posseduti dalla Regione Lombardia. Chiedeva altresì la restituzione dei frutti percepiti dalla convenuta in quanto possessore di mala fede.
Ritualmente costituitasi, la Regione Lombardia eccepiva: la prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità Fantoni in capo all'Unione italiana dei Ciechi in quanto esercitata oltre il decennio dalla apertura della successione;
l'intervenuto difetto di legittimazione passiva attesa l'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2000, che aveva trasferito alla ASL territorialmente competente la gestione della casa di riposo per ciechi Villa Letizia di Caravate con conseguente subentro nella titolarità di tutti i diritti, ragioni e rapporti attinenti alla gestione della medesima;nel merito, affermava la propria qualità di erede come desumibile dalla scheda testamentaria.
Con sentenza n. 138/03 il tribunale accoglieva la domanda. Con sentenza dep. il 26 novembre 2007 la Corte di appello di Milano rigettava l'impugnazione principale proposta dalla Regione Lombardia, seppure con motivazione in parte diversa.
- Dopo avere escluso che la richiesta di autorizzazione governativa potesse integrare, come erroneamente affermato dal tribunale, atto interruttivo della prescrizione del diritto di accettare l'eredità, i Giudici ritenevano comunque tempestiva l'accettazione sul rilievo che, presupposto indispensabile per l'esercizio del diritto, era identificare il soggetto proprietario di Villa Letizia, che la Fantoni aveva inteso istituire erede, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Regione;
- peraltro, l'accertamento circa la proprietà di Villa Letizia aveva formato oggetto di un contenzioso fra le parti, definito dal Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto la proprietà in favore dell'"Unione Italiana dei Ciechi, per cui soltanto da tale momento era iniziato a decorrere il termine di prescrizione, che era stato tempestivamente esercitato;
- era escluso il difetto di legittimazione passiva della Regione a favore dell'ASL, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., il giudizio doveva proseguire fra le parti originarie e che il
possesso dei beni era rimasto alla Regione;
- in base all'interpretazione letterale della scheda testamentaria, che faceva riferimento all'Istituto dei Ciechi di Caravate e non alla Regione, che in esso non era mai menzionata, il soggetto istituito erede doveva identificarsi nell'ente proprietario di Villa Letizia nella quale la testatrice medesima era ospitata.
2. - Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Regione Lombardia sulla base di sette motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Va innanzitutto esaminato, per la sua priorità logico- giuridica il quinto motivo "sul sopravvenuto difetto di legittimazione passiva, della Regione al sensi della legge regionale n. 1/2000. Mancata, applicazione dell'art. 110 c.p.c., ed erronea applicazione dell'art. 111 c.p.c.". Deduce che, essendo la ASL succeduta universalmente alla Regione nella attribuzione della gestione della casa di riposo Ville Letizia ovvero in tutti i rapporti inerenti a essa, legittimata passiva era la prima.