Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2015, n. 10088
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L'attività delle filiali o succursali di una banca, in quanto prive di personalità giuridica, deve essere imputata all'istituto di credito, di cui costituiscono emanazione periferica, sicché, qualora il consumatore abbia instaurato un rapporto di conto corrente con la succursale lussemburghese di una banca italiana, la controversia relativa all'investimento della provvista non appartiene alla giurisdizione lussemburghese, ma alla giurisdizione italiana.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. B R - rel. Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3355-2014 proposto da:
B FRETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 118, presso lo studio dell'avvocato C A, rappresentata e difesa dagli avvocati F A, N P L, per delega in calce al ricorso (ammessa al G.P. 5/2/14);
- ricorrente -
contro
B DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato R G F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B A, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1574/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
uditi gli avvocati Andrea COLLETTI per delega dell'avvocato Angelo Foggia, Guido Francesco ROMANELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2006 la sig.ra B Fioretta conveniva dinanzi al Tribunale di Lucca il Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a., esponendo:
- che aveva stipulato un contratto di deposito di titoli, le cui condizioni generali prevedevano l'applicazione della legge del Lussemburgo e la giurisdizione del relativo tribunale;
- che, su suggerimento di funzionari dell'istituto bancario, aveva acquistato, in più riprese, obbligazioni della Repubblica Argentina - rispettivamente, per il valore di marchi tedeschi 277.000,00, 81,000,00 e 75.000,00 - dietro rinnovate assicurazioni sull'assenza di rischi e sulla solidità dei titoli;
- che, per contro, il rimborso delle obbligazioni era stato sospeso a causa della grave crisi finanziaria che aveva colpito la Repubblica Argentina, con la definitiva perdita delle somme investite. Tutto ciò premesso, chiedeva, in via preliminare, l'accertamento della vessatorietà della clausola n. 51, sulla giurisdizione e sulla legge applicabile, del contratto-tipo stipulato e, nel merito, la dichiarazione di nullità degli ordini e delle operazioni, , con la conseguente condanna della banca alla restituzione della complessiva somma di Euro 213.299,23, oltre interessi legali, eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
ed via gradata, la dichiarazione di nullità dello specifico ordine posto in esecuzione nel febbraio 1998, con rimborso del controvalore di Euro 141.687,97, dedotta la somma percepita