Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2019, n. 13362

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

In tema di IRAP, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2005, il quale ha interpretato autenticamente l'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997, i contributi erogati alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale sono esclusi dalla base imponibile solo ove siano espressamente destinati dalla legge alla copertura di un componente reddituale negativo non deducibile, non essendo ammissibile un'interpretazione estensiva della norma agevolativa, la quale darebbe luogo ad un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 87 e ss. del Trattato CE, stante il vantaggio economico che l'ampliamento dell'agevolazione realizzerebbe a favore di un circoscritto numero di imprese, con conseguente alterazione del regime di concorrenza, ed essendo irrilevante che i beni per i quali i contributi sono utilizzati non siano componenti del reddito, ma beni patrimoniali - la cui spesa non è deducibile - in quanto in ogni caso difetta, a monte, la correlazione del contributo ricevuto con il costo sopportato.

In tema di IRAP, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l. n. 289 del 2005, il quale ha interpretato autenticamente l'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997, i contributi erogati alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale sono esclusi dalla base imponibile solo ove siano espressamente destinati dalla legge alla copertura di un componente reddituale negativo non deducibile, non essendo ammissibile un'interpretazione estensiva della norma agevolativa, la quale darebbe luogo ad un aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 87 e ss. del Trattato CE, stante il vantaggio economico che l'ampliamento dell'agevolazione realizzerebbe a favore di un circoscritto numero di imprese, con conseguente alterazione del regime di concorrenza, ed essendo irrilevante che i beni per i quali i contributi sono utilizzati non siano componenti del reddito, ma beni patrimoniali - la cui spesa non è deducibile - in quanto in ogni caso difetta, a monte, la correlazione del contributo ricevuto con il costo sopportato.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2019, n. 13362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13362
Data del deposito : 17 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

La Corte osserva:

I'A.T.E.R. della Provincia di Perugia (ex Istituto Autonomo per le Case Popolari di Perugia, ora Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria), in relazione agli anni 2005, 2006 e 2007, provvedeva al versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), comprendendo nella base imponibile dichiarata del tributo anche i finanziamenti ricevuti nel corso di quegli esercizi e destinati per legge all'acquisto o alla costruzione di nuovi beni immobili su progetto, nonchè al recupero e alla manutenzione straordinaria di immobili pubblici.

Ritenendo di aver dichiarato un imponibile superiore al dovuto e, quindi, di aver corrisposto per le indicate annualità somme maggiori a titolo di IRAP, la contribuente presentava all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso per un importo complessivo superiore ad Euro 835.125,00, richiedendo anche la declaratoria di inesistenza dell'obbligazione tributaria. L'Amministrazione, in data 17.2.2011, comunicava il diniego opposto avverso le istanze di rimborso.

L'odierna controricorrente proponeva allora separate impugnative innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia segnalando, innanzitutto, che i finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica risultavano espressamente esclusi, dalla legge, dall'applicazione dell'IRPEG. Precisava, quindi, che essendo i finanziamenti vincolati al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, pertanto all'utilizzo nell'attività di realizzazione di nuove costruzioni e manutenzione delle esistenti, gli importi ricevuti dovevano considerarsi parte del patrimonio dell'ATER, non dovendo gli stessi neppure transitare sul suo conto economico. In conseguenza l'IRAP non era dovuta in relazione a tali finanziamenti e, avendo prudentemente preferito versare l'imposta, ne domandava ora il rimborso, proponendo distinti ricorsi successivamente riuniti. La CTP rigettava le impugnative.

L'ATER ricorreva allora innanzi alla Commissione Tributaria Regionale umbra che accoglieva il ricorso, ritenendo condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui i finanziamenti di cui si tratta, avendo "natura patrimoniale e non economica ... non possono essere considerati componenti di reddito, trattandosi di finanziamenti destinati al fondo di dotazione dell'azienda e quindi necessari allo svolgimento della sua attività istituzionale" (sent. CTR, p. 3).

Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso. Resiste con controricorso l'Ater di Perugia. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1. - Con il suo articolato motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate contesta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell'art. 35 (recte: 55) "del "vecchio" TUIR n. 917 del 1986 e del corrispondente "nuovo" TUIR n. 917 del 1986, art. 88, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 11 e 11-bis, e della L. n. 289 del 2002, art. 5, per avere la impugnata Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che i contributi regionali, ricevuti dall'Ater per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non costituissero componenti del reddito della contribuente, e rimanessero pertanto sottratti all'applicazione della disciplina di cui al TUIR, art. 55 (ora art. 88), nonostante l'interpretazione autentica della norma assicurata mediante la L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, ed affermando, in conseguenza, che detti contributi non dovrebbero pertanto essere assoggettati al tributo dell'Irap. 2.1. - Mediante il proprio articolato motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale impugnata, per aver ritenuto che i contributi regionali versati all'Ater, e finalizzati all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente, non costituendo componenti del reddito dell'Azienda territoriale, bensì del suo patrimonio, non dovrebbero essere assoggettati al tributo dell'Irap. Rileva la ricorrente Agenzia delle Entrate che i contributi erogati a norma di legge concorrono alla formazione dell'imponibile dell'Ente beneficiario, ai sensi del TUIR, art. 53 (ora 85, comma 1). La L. n. 449 del 1997, art. 21, comma 4, ha invero introdotto una deroga

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi