Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/09/2022, n. 26033
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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31929-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI LOCRI, con ordinanza emessa il 26/11/2020 (r.g. n.1736/2019) nella causa tra: ALBANESE BRUNO;-ricorrente non costituito in questa fase - contro COMUNE DI MAMMOLA, LONGO ANTONIO;Ric. 2021 n. 31929 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 2 - -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte dichiarino lagiurisdizione del giudice amministrativo. Rilevato che: B A ha chiesto al Tar per la Calabria, sez. di Reggio Calabria, l’annullamento o comunque la declaratoria di nullità di tutti gli atti del procedimento espropriativo culminato nell’ ”esproprio sostanziale” di un fondo sito in agro di Mammola, in comproprietà indivisa tra lui e gli eredi del fratello S A;tale “esproprio sostanziale” era stato disposto dal sindaco del Comune di Mammola con decreto del 28-4-2011, sulla base diuna deliberazione della giunta comunale del 3 - 5-1993 con cui era stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera concernente la realizzazione di un parco naturale e di un rifugio montano, e di un successivo decreto d’occupazione d’urgenza (in data 14-9-1993) e annesso verbale di occupazione e immissione in possesso, senza che tuttavia nessuno di codesti atti fosse mai stato notificato ai comproprietari;il ricorrente ha sostenuto che la deliberazione della giunta, con cui nel lontano 1993 era stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, fosse da considerare giuridicamente inesistente per mancanza di quorum strutturale dell’organismo collegiale deliberante, come in allora individuato dall’art. 21 dello statuto comunale vigente;Ric. 2021 n. 31929 sez. SU -ud. 12-07-2022 - 3 - dopodiché, eccepita la nullità o l’annullabilità di tutti gli atti del procedimento, ha chiesto la restituzione del terreno, previa rimessione in pristino, e il risarcimento dei danni;l’adito Tar ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario;ha osservato che la stessa prospettazione offerta dalla parte ricorrente induceva a qualificare la domanda come rivolta a sindacare un comportamento illecito della p.a., senza esercizio di potere autoritativo;e questo perché a fondamento del gravame era stata espressamente affermata la lesione del diritto di proprietà concretizzatasi al di fuori di ogni procedimento ablativo, a causa della dedotta nullità e/o inesistenza (per mancanza del quorum strutturale dell’organo deliberante) della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera approvata dalla giunta comunale con atto del 3-5-1993, oltre che la nullità del decreto di esproprio per difetto assoluto di attribuzione in quanto adottato al di fuori di ogni schema procedimentale tipico attraverso il quale riconoscere la spendita di potere pubblico;il Tribunale di Locri, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha chiesto d’ufficio il regolamento di giurisdizione, rilevando,di contro, che la presenza della delibera di giunta, per quanto denunziata di nullità o inesistenza giuridica per difetto di quorum strutturale, era da considerare idonea a costituire la cornice per il dispiegarsi della giurisdizione amministrativa, altra essendo l’invalidità della dichiarazione di pubblica utilità, in qualunque modo dedotta, o del decreto di esproprio, altra la mancanza;le parti non hanno svolto difese in questa sede.
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