Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2023, n. 09217

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2023, n. 09217
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09217
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

ALIRA.

3 HAMDI (CUI 01HXHSO) nato il 19/02/1982 avverso l'ordinanza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere M B M;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Cc-, V.11,=.....,..„,-.Q..: )

RITENUTO IN FATTO

1. A H ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in epigrafe indicata con la quale è stata rigettata l'istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen.

1.1. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen., in ordine alla esclusione della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Deduce di aver nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari, presso il quale aveva eletto domicilio, ma di aver perso ogni contatto con lo stesso immediatamente dopo l'accettazione dell'incarico, in quanto egli, in ragione di altro procedimento penale, era stato espulso dall'Italia. Rappresenta quindi di aver avuto effettiva conoscenza del procedimento penale per il quale è stato condannato alla pena di anni 8 e mesi 3 di reclusione, solo al suo rientro in Italia, a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione della carcerazione, in data 20.05.2022. 1.2. Deduce altresì l'omessa notifica dell'estratto conturnaciale, prevista dalla previgente normativa, posto che nel corso dell'udienza preliminare era stato dichiarato contumace.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso non merita accoglimento in quanto infondato. Questa Corte ha chiarito che l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato o stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637), non potendo in dette situazioni configurarsi una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato;
occorre infatti che il giudice verifichi, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483). Tuttavia, si è anche ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato, la partecipazione del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, all'udienza preliminare, senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario, consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicchè deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'assenza a buona parte delle udienze dibattimentali del difensore di fiducia, che aveva partecipato all'udienza preliminare senza nulla eccepire in ordine all'assenza di contatti con il proprio assistito, consenta di desumere la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato) ( Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Rv. 282813).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi