Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/07/2019, n. 17640
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29632-2017 proposto da: PURPLE SPV S.R.L., e per essa quale mandataria della s.p.a. Italfondiario società unipersonale, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, via Arnaldo da Brescia 9/10, presso lo studio dell'avvocato A F, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO COSTRUZIONI GENERALI SRL IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
avverso il decreto n. R.G. 9648/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. A A D.
FATTO E DIRITTO
1.- La s.p.a. Nuova Banca delle Marche (poi incorporata nella s.p.a. UBI Banca, che ha ceduto il credito alla s.r.l. Purple SPV) ha presentato domanda per ammissione tardiva nel fallimento della s.r.l. Costruzioni Generali, titolando la pretesa nel saldo debitore di un conto corrente ordinario (c/c n. 1439), ivi aggiunti degli interessi di mora, nonché nel saldo debitore di un contratto di finanziamento di operazioni in portafoglio commerciale. Il giudice delegato ha respinto la domanda, avendo «considerato che il decreto ingiuntivo prodotto non è opponibile al fallimento, atteso che solo la definitiva esecutività dello stesso intervenuta prima del fallimento spiega effetti extraprocessuali e rende opponibile il decreto alla procedura fallimentare, maturando altrimenti la preclusione di cui all'art.45 legge fall.»;
e avendo inoltre «considerato che gli estratti conto prodotti relativi al rapporto di c/c non sono opponibili alla curatela e che con riferimento al contratto di finanziamento non e allegata la prova dell'erogazione della somma finanziata». 2.- La Banca ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Napoli. Che la ha respinta, con decreto depositato in data 17 novembre 2017. Con riferimento alla pretesa da conto corrente, Il Tribunale ha osservato, in particolare, che la Banca opponente «non ha dimostrato la formazione, nei termini preclusivi fissati dall'art. Ric. 2017 n. 29632 sez. M1 -
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO COSTRUZIONI GENERALI SRL IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
avverso il decreto n. R.G. 9648/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. A A D.
FATTO E DIRITTO
1.- La s.p.a. Nuova Banca delle Marche (poi incorporata nella s.p.a. UBI Banca, che ha ceduto il credito alla s.r.l. Purple SPV) ha presentato domanda per ammissione tardiva nel fallimento della s.r.l. Costruzioni Generali, titolando la pretesa nel saldo debitore di un conto corrente ordinario (c/c n. 1439), ivi aggiunti degli interessi di mora, nonché nel saldo debitore di un contratto di finanziamento di operazioni in portafoglio commerciale. Il giudice delegato ha respinto la domanda, avendo «considerato che il decreto ingiuntivo prodotto non è opponibile al fallimento, atteso che solo la definitiva esecutività dello stesso intervenuta prima del fallimento spiega effetti extraprocessuali e rende opponibile il decreto alla procedura fallimentare, maturando altrimenti la preclusione di cui all'art.45 legge fall.»;
e avendo inoltre «considerato che gli estratti conto prodotti relativi al rapporto di c/c non sono opponibili alla curatela e che con riferimento al contratto di finanziamento non e allegata la prova dell'erogazione della somma finanziata». 2.- La Banca ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Napoli. Che la ha respinta, con decreto depositato in data 17 novembre 2017. Con riferimento alla pretesa da conto corrente, Il Tribunale ha osservato, in particolare, che la Banca opponente «non ha dimostrato la formazione, nei termini preclusivi fissati dall'art. Ric. 2017 n. 29632 sez. M1 -
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