Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2023, n. 13235
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: ANYIM UKWU NNAMDI nato il 05/03/1977 io NIGERIA avverso la sentenza del 31/03/2022 del TRIBUNALE di PORDENONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere V S;lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale O M, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Pordenone;lette le conclusioni del difensore avv. GIOVANNA IODICE del Foro di NAPOLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pordenone ha assolto A U N dal delitto di uso di atto falso, contestato come commesso il 10 luglio 2020 in San Stino di Livenza (Venezia) attraverso l'esibizione di una patente di guida nigeriana falsa durante un controllo stradale. L'imputato, residente in Italia da diciotto anni all'epoca del controllo, non avrebbe potuto fare uso della patente come documento abilitante alla guida, secondo quanto prevede l'art. 135 cod. strada. L'assoluzione si fonda sulla ritenuta innocuità del falso e richiama un precedente della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 24227 del 28/04/2021, T M M, Rv. 281439) secondo cui la falsificazione della patente di guida rilasciata da Stato estero non appartenente all'Unione europea può costituire reato, ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., solo qualora sussistano le condizioni che abilitino alla guida, perché nel caso opposto l'atto falsificato non potrebbe assurgere al rango di autorizzazione o certific:azione amministrativa. Non essendo dunque possibile, secondo il Tribunale, configurare quello di cui l'imputato ha fatto uso quale «autorizzazione o certificazione amministrativa» ai sensi dell'art. 477 cod. pen., non sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti giacché difettava l'elemento oggettivo del reato contestato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, denunciando erronea applicazione della norma incriminatrice contestata. Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su un precedente giurisprudenziale rimasto isolato, essendo invece la giurisprudenza più recente e copiosa della Corte di cassazione orientata a ritenere che la patente estera è comunque un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio idoneo a dimostrare quanto in esso attestato, sicché il reato sussiste, laddove ne ricorrano i presupposti, a prescindere dalla possibilità di utilizzare la patente al fine di condurre un veicolo, secondo le previsioni del codice della strada (per tutte v. Sez. 5, n. 10304 del 15/02/2021, Abdellatif, Rv. 280847). 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 3.1. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, alla luce della soluzione fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione al contrasto cui ha fatto riferimento il ricorrente, soluzione intervenuta con sentenza del 24/11/2022, non ancora depositata, che ha ritenuto corretta l'interpretazione contraria a quella fatta propria dal giudice friulano. 3.2. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte nelle quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e ha invocato il principio del favor rei quale criterio cui la Corte dovrebbe ispirarsi, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata prima della decisione delle Sezioni unite, risolutiva del contrasto.
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