Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2022, n. 00378
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seguente CLACA SENTENZA sul ricorso 1932-2016 proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell'avvocato 63'1 GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che lo rappresenta e 2021 difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE 631 1 PIZZONIA;- ricorrente -contro PROVINCIA di TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA l, presso lo studio dell'avvocato V C I, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A Z;- controricorrente - avverso la sentenza n. 748/2015 della ICOMM.TRIB.REG.1 di L'AQUILA, depositata il 10/06/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. A M;lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. T B che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti della causa 1. La Società Autostrade per l'Italia (di seguito, la società) ha proposto ricorso con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, in epigrafe indicata. La Provincia di Teramo ha replicato con controricorso. Per quanto ancora di interesse, la controversia concerne la debenza, per l'anno 2008, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cosap) preteso dalla Provincia con avviso di accertamento notificato alla società, concessionaria, da parte dell'ANAS, della costruzione e della gestione dell'autostrada A14, con riferimento agli attraversamenti operati mediante "pontoni autostradali" per proiezione su strade provinciali sottostanti. La Corte di appello dell'Aquila ha affermato che il cosap era dovuto dalla società nella qualità di utilizzatrice abusiva del suolo provinciale, ipotesi espressamente prevista dal regolamento cosap della Provincia di Teramo. Ha escluso la ricorrenza del presupposto per l'applicazione dell'esenzione stabilita a favore dello Stato dall'art.30 del medesimo regolamento, rimarcando che la società gestiva l'infrastruttura attraverso la quale si realizzava l'occupazione in forza di concessione-contratto con l'ANAS e non con lo Stato;la Corte di appello ha affermato che la società aveva eccepito ma non aveva dimostrato l'appartenenza dell'autostrada allo Stato ed ha aggiunto che il canone era stata rettamente commisurato alla proiezione del pontone autostradale sulla sottostante strada provinciale. 2. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art.63, comma 1, del d.lgs. n.446 del 15/12/1997 e dell'art.30 del regolamento Cosap della Provincia di Teramo. Secondo la ricorrente l'autostrada e i pontoni di cui trattasi sono stati realizzati su decisione dello Stato nell'ambito del relativo potere generale di pianificazione delle infrastrutture nazionali di trasporto. Lo spazio per cui la Provincia pretende il Cosap sarebbe stato quindi sottratto alla Provincia stessa per effetto di tale decisione. Essa ricorrente aveva realizzato e gestiva l'infrastruttura de qua in forza di concessione-contratto stipulata nel 1968 con l'Anas, allora "azienda autonoma interna allo Stato" Dacché, in base ai citati artt.63 d.lgs.446/1997 e 30 reg., l'infondatezza della pretesa. 3. Con il secondo motivo viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt.822 c.c. e dell'art.1 del d.lgs.461/99 nonché degli artt. 115 e 132 c.p.c.. La ricorrente ribadisce che l'occupazione è stata effettuata dallo Stato e che nessuna prova occorrerebbe al riguardo trattandosi di circostanza non solo non contestata da parte della Provincia, e quindi da assumersi per certa ex art.115 c.p.c., ma direttamente stabilita dalla legge ed in particolare dall'art.822 c.c. (il cui secondo comma prevede che "Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade ...") e dall'art.1 del d.lgs.461/99 ("Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112"). La sentenza impugnata sarebbe errata, in violazione delle norme anzidette, perché la società è concessionaria dello Stato, proprietario dell'autostrada e dei pontoni. Sostiene inoltre la ricorrente che contraddittoriamente la Corte di appello in un primo momento avrebbe riconosciuto la proprietà dell'autostrada e dei pontoni in capo allo Stato per poi smentirsi affermando che non ve ne era prova in considerazione del fatto che la società aveva ottenuto la gestione della stessa dall'ANAS (e non dallo Stato). 4. Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt.63, comma 1, del d.lgs. n.446 del 15/12/1997 e 1 e 2 del regolamento Cosap della Provincia di Teramo. Deduce la ricorrente che al contrario di quanto affermato dalla Corte di appello, l'occupazione di che trattasi non sarebbe "abusiva" essendo invece fondata sulla convezione stipulata con ANAS e per essa con lo Stato. Sostiene che il Cosap ha quale presupposto logico, ancor prima che giuridico, un provvedimento concessorio emanato dall'Ente a favore della società. Provvedimento concessorio nel caso di specie insussistente proprio perché essa ricorrente gestiva, quale concessionaria dello Stato, per la costruzione e gestione dell'infrastruttura autostradale, un bene del demanio dello Stato e non un bene del demanio provinciale.
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