Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/06/2008, n. 14826
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In tema di espropriazione per pubblica utilità, la retrocessione parziale prevista dagli artt. 60 e 61 della legge n. 25 giugno 1865, n. 2359, richiede la formale manifestazione di volontà dell'amministrazione (spontanea o sollecitata dagli interessati) in ordine all'inservibilità dei beni per l'esecuzione dell'opera pubblica (dichiarazione del Prefetto o, in alternativa, pubblicazione da parte dell'espropriante dell'avviso indicante i beni che non servono più all'opera pubblica) e, in mancanza di una dichiarazione formale, l'Autorità giudiziaria non può accertare l'inservibilità, stante la natura discrezionale della valutazione della P.A. in ordine all'esistenza o meno di un rapporto di utilità tra il relitto e l'opera compiuta, ma può riconoscere valore equipollente alla dichiarazione formale d'inservibilità ad un comportamento dell'amministrazione dal quale possa desumersi la scelta di mettere in vendita dei beni, in quanto non più necessari alla realizzazione dell'opera per la quale essi furono espropriati. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che tale valore potesse avere un certificato attestante l'esistenza di una valutazione in corso rimessa al Prefetto circa l'eventuale rettifica del decreto di espropriazione, stante la mancanza di contenuto negoziale impegnativo ai fini della retrocessione, che lo renda equiparabile alla pubblicazione dell'avviso richiesto dalla legge).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente di Sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARCIDIOCESI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato CUCCIA ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato BOCCHINI ERMANNO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato BRUNELLO MILETO, rappresentata e difesa dall'avvocato DI FALCO ALDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
GESTIONE LIQUIDATORIA U.S.L. 41;
- intimata -
avverso la sentenza n. 131/05 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/01/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/08 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito l'Avvocato Ermanno BOCCHINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.7.1992, l'Arcidiocesi di Napoli, già proprietaria di un fondo con annessa casa colonica sito in Napoli, tenimento di Chiaiano, e riportato in Catasto al foglio 14, particelle 41/a, 41/c e 42, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, l'Amministrazione provinciale di Napoli, chiedendo accertarsi il proprio diritto alla retrocessione di una parte dell'immobile (particella 41/a, in parte, e particelle 41/c e 42, per intero), ovvero al pagamento del relativo controvalore, oltre all'indennità per illegittima occupazione.
A fondamento della domanda, espose che con decreto del 23.8.1963, n. 65911 il Prefetto di Napoli aveva disposto l'espropriazione dell'intero fondo in favore dell'Amministrazione Provinciale, ai fini della costruzione del Nuovo Ospedale Psichiatrico;
per la realizzazione dell'opera era stata peraltro utilizzata solo un'area della superficie di mq. 5.600, inclusa nella particella 41/a, mentre per l'area residua l'Amministrazione Provinciale aveva rinunciato all'espropriazione, dichiarando di non averla mai occupata e di aver promosso la rettifica del decreto di esproprio, che però non era mai intervenuta.
Si costituì l'Amministrazione Provinciale, ed eccepì di non aver più la disponibilità del fondo, assumendo che con verbale del 23.6.1982 l'intero complesso ospedaliero era stato consegnato all'Unità Sanitaria Locale n. 41, in attuazione del decreto del 27.5.1982, n. 4025, con cui la Regione Campania aveva trasferito ai Comuni l'esercizio delle funzioni sanitarie in materia di assistenza psichiatrica, attribuendo agli stessi gli immobili e le relative attrezzature. In subordine, eccepì l'inammissibilità della domanda di retrocessione, per mancanza del provvedimento discrezionale con cui si dichiarava che l'immobile non serviva più alla realizzazione dell'opera, aggiungendo, nel merito, che il fondo, pur non essendo stato utilizzato, costituiva parte integrante del complesso ospedaliere.
L'attrice chiamò quindi in causa l'Usl n. 41, estendendo alla stessa la domanda proposta nei confronti della convenuta.
Con sentenza del 26.8.2002, il Tribunale di Napoli, dato atto della mancanza del decreto di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 61, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza depositata il 21.1.2005, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta dall'attrice. Premesso che la domanda proposta dall'attrice ha ad oggetto la retrocessione parziale del fondo espropriato, la quale ricorre nel caso in cui uno o più degl'immobili acquisiti non abbiano ricevuto in tutto o in parte la prevista destinazione, la Corte di Appello ha innanzitutto distinto tale ipotesi dalla retrocessione totale, che ha luogo nel caso in cui l'area espropriata sia rimasta completamente inutilizzata per la realizzazione dell'opera pubblica, affermando che solo in quest'ultima ipotesi il proprietario può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenere la restituzione dell'immobile: nel primo caso, infatti, egli non è titolare di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo, in quanto la retrocessione è subordinata all'inserimento del bene nell'elenco di quelli non più utili all'esecuzione dell'opera, ovvero all'emissione del decreto previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 61, comma 3. Tale decreto non ammette equipollenti, non potendo il giudice ordinario sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione discrezionale relativa all'utilizzabilità del fondo per lo scopo cui è preordinata l'espropriazione;
a tal fine, infatti, pur non occorrendo un'espressa qualificazione d'inservibilità o un riferimento all'art. 61 cit., si richiede una formale manifestazione di volontà, che nella specie la Corte d'Appello ha ritenuto di non poter ravvisare in un certificato prodotto in giudizio dall'attrice, nel quale il Presidente dell'Amministrazione Provinciale dava atto della parziale utilizzazione dell'immobile e dell'intenzione della convenuta di rinunciare all'esproprio del residuo, non essendosi tale intenzione materializzata in una deliberazione dell'organo collegiale competente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Arcidiocesi, articolato in tre motivi, illustrati da memoria;
ha resistito con controricorso l'Amministrazione Provinciale;
non ha invece svolto attività difensiva la Gestione