Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12265

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In caso di inammissibilità del ricorso per conflitto di giurisdizione, derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti personalmente, occorre verificare, per il principio di economia processuale di cui è espressione il terzo comma dell'art. 159 cod. proc. civ., la sussistenza delle condizioni di una possibile conversione del ricorso in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, per la cui proposizione la notificazione dell'atto introduttivo presso il procuratore della parte costituito nel giudizio di merito è forma adeguata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto doversi far luogo alla conversione essendo uno dei contrapposti provvedimenti inidoneo al giudicato, siccome reso nel corso di procedimento cautelare di sospensione di atto della p.a. introdotto dinanzi al giudice amministrativo e privo, perciò, del requisito della definitività, e dovendo ritenersi che la conversione non fosse preclusa dal giudicato formale intervenuto sulla sentenza pronunciata dal giudice ordinario, non essendo detta statuizione idonea ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale).

La disciplina di cui all'art. 331 cod. proc. civ., relativa all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili in sede di impugnazione, trova applicazione anche nel giudizio di cui all'arte. 362, secondo comma, cod. proc. ci., instaurato a seguito di denuncia di conflitto negativo di giurisdizione, perché, pur dovendosene escludere la natura impugnatori, tuttavia tale giudizio si concreta, sotto il profilo formale, in un procedimento destinato a svolgersi dinanzi ad un organo giudiziario sovraordinato a quelli che hanno emesso le pronunce causative del conflitto, sicché anche il comportamento della parte inadempiente all'ordine di integrazione del contraddittorio assume un rilievo coerente a tale assetto formale e soggiace alle stesse regole dettate per il giudizio di impugnazione in senso stretto.

Nel giudizio di Cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di Cassazione il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie, denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12265
Data del deposito : 5 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. E S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A M L, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato, A A, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ASSESSORATO REGIONALE PER GLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

e contro
COMUNE DI P, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUGI DA PALESTRINA 12, presso lo studio dell'avvocato P B, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitiva n. 3412/01 del Tribunale di P, depositata il 10/12/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/04 dal consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;

udito l'Avvocato Francesco PIZZUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine a.g.a..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Maria Luisa A partecipò al concorso, bandito con provvedimento in data 11 aprile 1988, n. 7, per l'assegnazione di dieci posti di dattolografo presso il Comune di Patti, e si classificò al secondo posto della graduatoria definitiva, approvata dalla competente amministrazione.
Le fu, tuttavia, rifiutata l'assunzione, sul rilievo che la stessa era subordinata all'emanazione di un decreto regionale di finanziamento, non intervenuto.
L'interessata propose, allora, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Catania, chiedendo che, previa sospensione del provvedimento di rifiuto dell'assunzione, fosse accertato il suo diritto alla costituzione del rapporto di lavoro, con condanna delle amministrazioni convenute, ossia del Comune di Patti e dell'Assessorato regionale per gli enti locali, al compimento degli atti necessari al fine di tale costituzione.
Il Tribunale amministrativo, con ordinanza depositata in segreteria il 17 febbraio 1999, limitando il suo esame all'istanza cautelare di sospensione, la respinse, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, in base al disposto della norma transitoria di cui all'art. 45, comma 17, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per essere il definitivo atto di diniego dell'assunzione
intervenuto solo successivamente al 30 ghigno 1998. Di qui l'azione della parte privata davanti al Tribunale di Patti, al fine di ottenerne, in contraddittorio delle suindicate amministrazioni, il medesimo bene della vita (assunzione al lavoro) già perseguito davanti al giudice amministrativo, sulla base della medesima causa petendi (utile collocazione nella graduatoria conclusiva del concorso) ugualmente fatta valere presso quest'ultimo. L'adito giudice ordinario, con sentenza depositata in cancelleria il 10 dicembre 2001, declinava a sua volta la giurisdizione, in base al rilievo che la vicenda concernente la mancata assunzione si età interamente compiuta anteriormente alla suddetta data del 30 giugno 1998.
La sig.ra A ha, quindi proposto a questa Corte un ricorso per risoluzione di conflitto.
La Corte, con ordinanza del 25 settembre 2003, preso atto che risultava regolare il contraddittorio nei confronti dell'Assessorato regionale, ritualmente costituitosi in giudizio col ministero dell'Avvocatura generale dello Stato (ancorché intimato irritualmente presso l'Avvocatura distrettuale), mentre, in diretto di costituzione del Comune di Patti, al quale la notificazione del ricorso era stata eseguita presso il procuratore costituito nel giudizio di merito ordinario, e non personalmente, come è necessario nel procedimento per risoluzione di conflitto, il contraddittorio stesso doveva essere integrato nei confronti di quest'ultima amministrazione, attesa la sua qualità di parte necessaria, disponeva questo incombente assegnando alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Alla disposta integrazione provvedeva, quale difensore della ricorrente, l'Avv. A A, che depositava, oltre alla copia notificata detratto di integrazione, una "memoria di costituzione" recante, a margine, la procura rilasciatagli dalla parte con sottoscrizione da lui stesso autenticata e, nel testo, la precisazione che la costituzione avveniva in sostituzione del precedente difensore, Avv. L F, deceduto nelle more. Il Comune di Patti, infine, si costituiva con controricorso notificato il 16 gennaio 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Patti è inficiato da difetto dello jus postulandi in capo al difensore che ne ha curato l'esecuzione, essendo la sostituzione di quest'ultimo al precedente difensore, deceduto nelle more, avvenuta senza il rilascio di procura speciale nelle forme stabilite dalla legge.
La Corte ha già sancito il principio (sent. 9 ottobre 1997, n. 9799) - dal quale le Sezioni unite non ravvisano ragioni per discostarsi - secondo cui nel giudizio di Cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione
dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli appena menzionati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della

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