Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/2006, n. 25276

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I lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, e trasferiti ai sensi dell'art. 1, del d.lgs. n. 81 del 2000, hanno - rispetto alla partecipazione alle procedure per la stabilizzazione del rapporto presso l'originario ente utilizzatore - la medesima posizione soggettiva degli altri lavoratori non trasferiti; tale posizione soggettiva ha consistenza di diritto soggettivo, atteso che, pur non instaurandosi un rapporto di lavoro secondo la previsione dell'art. 4 del d.lgs. citato, è comunque configurabile con gli enti utilizzatori un rapporto di servizio qualificato dalla sussistenza di diritti soggettivi; conseguentemente, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell'AGO, tanto più che l'oggetto di tale posizione soggettiva è rappresentato dall'assunzione presso detti enti previo espletamento di una procedura di selezione e non di una procedura concorsuale, secondo la distinzione operata dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in controversia in cui un ex appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, dopo aver revocato l'istanza di borsa formativa già concessagli e per la quale aveva già percepito un acconto, reclamava la riammissione in servizio nelle attività socialmente utili).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/2006, n. 25276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25276
Data del deposito : 29 novembre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente Aggiunto -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di Sezione -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST AL, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Caltabiano Giuseppe, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso il conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 715/03 del Tribunale Amministrativo regionale di CATANIA, depositata il 24/04/03 e n. 3083/04 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/12/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/06 dal Consigliere Dott. VIDIRI Guido;

udito l'Avvocato Roberta Tortora dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'A.G.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza dell'8 febbraio 2003 OR TR chiedeva all'Assessore al Lavoro della Regione Sicilia di essere riammesso in servizio nelle c.d. attività socialmente utili presso la Provincia di Catania, nell'ufficio caccia e pesca, avendo egli, revocato l'istanza di borsa formativa già concessagli e per la quale aveva già percepito un acconto. A sostegno della sua richiesta lo TR invocava l'art. 132 del t.u. n. 3 del 1957 nonché l'art. 26 del contratto collettivo nazionale degli enti locali del 14 settembre 2000, come integrato dall'art. 17 del contratto collettivo del 5 ottobre 2001 ("ricostruzione del rapporto di lavoro").
Il Tribunale di Catania prima ed il Tar poi declinavano la propria giurisdizione.
Con ricorso ex art. 362 c.p.c. lo TR, denunziando un conflitto reale negativo di giurisdizione, ha chiesto a queste Sezioni Unite di risolvere detto conflitto indicando il giudice competente a decidere la sua domanda.
Resiste con controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il quale chiede che questa Corte voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

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