Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2006, n. 12734
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Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri è disciplinato da una normativa speciale costituente un "corpus" compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile soltanto ove si riscontrino in essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso "corpus". Ne consegue che, rendendosi inapplicabile l'art. 2110 cod. civ., l'ipotesi delle reiterate assenze per malattia del dipendente è compiutamente regolata (artt.23 e 24 all. A al r.d. n.148 del 1931) con la previsione del sussidio per 180 giorni (esclusi i primi tre di malattia) in un anno e del trattamento di aspettativa retribuita per ragioni di salute, la quale, peraltro, se può essere domandata dall'interessato non è concedibile obbligatoriamente d'ufficio dall'azienda, la quale ha facoltà di concederla solo ove lo ritenga conveniente, prima di deliberare l'esonero definitivo, esercitando una discrezionalità connessa all'accertamento che l'agente sia affetto da malattia la cura della quale sia incompatibile con la prestazione di servizio e che lasci, tuttavia, fondatamente prevedere la guarigione per il tempo in cui l'aspettativa è richiesta.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato NANNI NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato CAMILLERI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOLINEE GALLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO 22, presso lo studio dell'avvocato BONSIGNORE ALOISIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato CAROTA DOMENICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1148/03 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 01/12/03 - R.G.N. 1528/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/04/06 dal Consigliere Dott. VIGOLO Luciano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1 dicembre 2003, la Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza in data 10 maggio 2002 del Tribunale - appellata in via principale dalle Autolinee Gallo s.r.l. nei confronti dell'ex dipendente sig. US GA, e, in via incidentale, da quest'ultimo - rigettava la domanda del lavoratore volta a sentir dichiarare, con ordine altresì di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento dei danni, la illegittimità, per violazione dell'art. 2110 c.c., dell'atto di recesso, comunicato dalla società in data 28 e 29 febbraio 2000 come "esonero dal servizio".
Ha ritenuto la Corte di appello che la normativa applicabile al rapporto era rappresentata dalla disciplina speciale;
di cui al R.D. n. 148 del 1931, e dalla contrattazione collettiva.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre US GA con dodici motivi.
Resiste la società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i numerosi motivi di ricorso, che per la stretta connessione delle censure è opportuno esaminare congiuntamente, il ricorrente deduce, gradatamente, la violazione da parte della Corte di appello, del R.D. n. 48 del 1931, artt. 23, 27, 29, e degli artt. 2110, 1464 c.c., del R.D. cit., art. 24, degli artt. 1374, 1375 c.c., dell'art. 91 c.p.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, e dell'art. 1218 c.c.,
nonché insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dei concreti presupposti per l'esonero dal servizio previsti dalla normativa richiamata.
Sostiene che il R.D. n. 48 del 1931, art. 23, regola la durata del sussidio spettante al lavoratore in caso di malattia, ma non prevede, nemmeno implicitamente, una facoltà di recesso.
Sostanzialmente, il giudice di appello aveva surrettiziamente applicato l'art. 2110 c.c., disposizione non applicabile perché non esistente all'epoca di emanazione del R.D. n. 48 del 1931 cit., quando non esisteva l'istituto del comporto per malattia. La regolamentazione di cui all'art. 2110 c.c. non è in alcun modo inseribile nelle disposizioni del R.D. che non prevede una facoltà di recesso, ne' prevede le conseguenze di periodi frazionati di malattia, ne' consente di ricavare la durata del periodo di comporto in caso di malattie ripetute.
Neppure sarebbe stata consentita la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale al sensi dell'art. 1464 c.c. in quanto non era stata valutata la mancanza di interesse della parte alla parziale esecuzione, ne' erano state dedotte prove al riguardo. Peraltro, il datore di lavoro avrebbe potuto - in presenza di malattia o di malattie ripetute - avvalersi dell'istituto dell'esonero per inabilità, secondo le modalità del R.D. cit., art. 29 (eventualmente dopo un periodo di aspettativa domandato dal lavoratore nella prospettiva di un recupero), oppure avvalersi dell'esonero per scarso rendimento oggettivo, oppure della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore: per la prima ipotesi si era, del resto, già espressa questa Corte. L'esonero era avvenuto in violazione delle ipotesi c) oppure d) del R.D. cit., art. 27: nel primo caso, avrebbe dovuto, infatti, seguirsi la procedura degli accertamenti medici ai sensi del R.D. n. 48