Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 05/05/2022, n. 14268

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Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 05/05/2022, n. 14268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14268
Data del deposito : 5 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

E IR D E T - 5 MAG 2022 N E S - E U L O R AULA 'A' E T N E 14268/22 S E 11-TO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ferie SEZIONE LAVORO Personale a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: termine della Scuola statale Dott. GIUSEPPE BRONZINI Presidente Consigliere R.G.N. 24660/2016 Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Cron.1. 14268 Consigliere Dott. IRENE TRICOMI Rep. Dott. FRANCESCA SPENA Rel. Consigliere Od. 27/01/2022 Dott. ROBERTO BELLE' Consigliere CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24660-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
ricorrente

contro

CIVITILLO ROSANNA, domiciliata in ROMA PIAZZA 2022 CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA 312 DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato L M;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 542/2016 della CORTE depositata il 09/06/2016 D'APPELLO di FIRENZE, R.G. N. 579/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 24660/2016 RG RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 9 giugno 2016 la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca, che aveva accolto solo parzialmente la opposizione proposta dal MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ( in prosieguo MIUR) avverso il decreto ingiuntivo notificato da ROSANNA CIVITILLO- docente a termine nell'anno scolastico 2012/2013- per il pagamento della indennità sostituiva delle ferie, riducendo l'importo ingiunto.

2. La Corte territoriale, nel respingere l'appello del MIUR, osservava che, secondo la disciplina degli articoli 13 e 19 del CCNL SCUOLA 2006/2009, nel caso in cui il docente a termine non avesse chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dava luogo al pagamento della indennità sostituiva. Il DL nr. 95/2012 conv. con mod. in L. nr. 135/2012 all' articolo 5, comma otto, aveva in seguito previsto la fruizione obbligatoria di ferie, permessi e riposi, stabilendo che essi non davano luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La norma aveva altresì disposto la disapplicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore, delle disposizioni contrattuali più favorevoli.

3. Il giudice dell'appello non accoglieva la lettura della norma sostenuta dal MIUR, secondo cui essa aveva reso le ferie non monetizzabili, rilevando che una interpretazione della norma coordinata con il dettato costituzionale sulla irrinunciabilità del diritto alle ferie, portava ad escludere la monetizzazione delle ferie solo quando la mancata fruizione fosse addebitabile ad una elusione delle disposizioni normative. Era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 2109 cod.civ., comunicando al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie;
in caso diverso la mancata fruizione delle ferie non era addebitabile al lavoratore.

4.Aggiungeva che dopo qualche mese dalla conversione del D.L. nr. 95/2012, il legislatore era nuovamente intervenuto sulle ferie del personale docente con la legge 24 dicembre 2012 nr. 228, articolo 1, commi 54 e 55. Tali disposizioni avevano previsto una mera facoltà del personale docente a termine della scuola di fruire delle ferie, con previsione incompatibile con il 1 7 PROC. nr. 24660/2016 RG DL nr. 95;
pertanto veniva meno la disapplicazione disposta dal predetto DL nr. 95 e riprendeva vigore l'articolo 19 CCNL 2006/2009. In ogni caso, il successivo comma 56 prevedeva che le clausole contrattuali in contrasto le disposizioni dei commi 54 e 55 fossero disapplicate dal 1^ settembre 2013, momento in cui il rapporto di lavoro della CIVITILLO era già cessato.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MIUR, articolato in un unico motivo di censura, cui ROSANNA CIVITILLO ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo il MIUR ha denunciato ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.- la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 54,55, 56 L. nr. 228/2012. 2.Secondo la interpretazione sostenuta dal MIUR, il DL nr. 95/2012, articolo 5, comma otto, aveva disapplicato, a decorrere dal 7 luglio 2012, la previsione dell'articolo 19 CCNL del Comparto Scuola 29.11.2007, nella parte in cui consentiva al personale a tempo determinato di non fruire delle ferie e di monetizzarle. Successivamente, la legge nr. 228/2012, articolo 1 comma 56, aveva disapplicato dall'1^ settembre 2013 soltanto le norme contrattuali che non erano già state disapplicate dal DL nr. 95, relative alle ferie del personale a tempo indeterminato. Infine, l'articolo 1, comma 55, L. nr. 228/2012 aveva introdotto una deroga al generale divieto di monetizzazione delle ferie per le supplenze brevi e per le supplenze fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche ma limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie «spettanti» e quelli in cui era «consentito» fruire delle ferie. Rilevava, dunque, la possibilità di fruire delle ferie e non la effettiva fruizione sicchè la indennità sostituiva era limitata alla differenza tra i giorni di ferie previsti dal contratto (spettanti) e quelli in cui nel periodo della supplenza vi era stata sospensione delle lezioni ( in cui era consentito godere delle ferie).

3. Il ricorso è infondato.

4. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del

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