Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2022, n. 07896

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2022, n. 07896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07896
Data del deposito : 4 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A L, nato a Messina il 09/07/1968 avverso la sentenza del 03/11/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere S C;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
lette le conclusioni del difensore, avv. G Z del foro di Messina, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Messina aveva condannava L A alla pena di 2.500 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006, in relazione all'art. 64, comma i, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, perché, nella sua qualità di amministratore unico della "Shave One s.n.c." con sede in Villafranca Tirrena, via Caduti di Nassirja, esercente l'attività commerciale, ometteva di depositato la Segnalazione certificata di inizio attività (cd. Scia) al Comando provinciale dei vigili del fuoco prima dell'inizio dell'attività. In Villafranca Tirrena, il 4 agosto 2016. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, ha proposto "appello", con cui deduce la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l'imputato, per lo stesso fatto, era stato destinatario del decreto penale di condanna emesso il 9 aprile 2018 - comunicato il 2 maggio 2018 -, ed era stato ammesso all'oblazione nella misura di somma di 1.262 euro, interamente pagata, con deposito della relativa quietanza presso la segreteria del G.i.p in data 18 maggio 2018. Ciò precludeva l'emissione di un novo decreto penale per il medesimo fatto, il che è invece avvenuto, in violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi