Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2023, n. 08534

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2023, n. 08534
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08534
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERSI KHEMAIES nato il 23/06/1955 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere M E M;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma rigettava l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da K F in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma del 30.3.2017, confermata dalla Corte d'appello in data 29.4.2019, definitiva il 14.10.2019, in relazione alla quale gli era stato notificato l'ordine di esecuzione per espiazione della pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione. La Corte d'appello ha ritenuto che la mancata conoscenza del processo penale a suo carico fosse attribuibile al ricorrente il quale, in occasione della perquisizione personale e del sequestro, aveva dichiarato domicilio presso la sua abitazione e 11, aveva nominato un difensore di fiducia. Benché questi avesse poi rinunciato al mandato, aveva dichiarato di aver informato il proprio cliente, sicché la difesa di fiducia era stata attiva durante la fase preliminare del procedimento, garantendo la piena conoscenza del medesimo. Inoltre, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era avvenuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen presso il difensore d'ufficio. In ordine alla adeguatezza del domicilio dichiarato, la Corte territoriale ha rilevato che esso era tale solo in relazione alle notifiche e comunicazioni effettuate a mezzo della polizia giudiziaria, ma non per quelle effettuate a mezzo posta. Ha altresì evidenziato che il difensore d'ufficio aveva proposto appello senza dedurre alcuna nullità. In definitiva, il F doveva ritenersi a conoscenza dei fatti e delle indagini a suo carico, sia in ragione dei plurimi verbali di accertamento iniziali sia tramite il difensore di fiducia. Per il periodo successivo vi sarebbe una sua colpevole trascuratezza.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il F deducendo due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen. Il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del processo solo al momento della notifica dell'ordine di carcerazione. Infatti, il verbale di nomina del difensore e di dichiarazione di domicilio non conteneva alcuna indicazione del procedimento né delle ipotesi di reato accertate, sicché non era sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza dello stesso, tanto più che secondo la giurisprudenza di legittimità è necessaria l'effettiva conoscenza del procedimento riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium. Inoltre, mancherebbe in atti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. e le relate di notifica del medesimo, circostanza che avrebbe contribuito a rendere ancor più incolpevole la mancata conoscenza del processo e sulla quale la Corte d'appello non aveva svolto alcuna motivazione, nonostante che a questione fosse stata dedotta dalla difesa. Nessuna conseguenza in ordine alla consapevolezza della celebrazione del processo potrebbe desumersi dalla mancata prospettazione di eccezioni in ordine alla dichiarazione di assenza del F nei due gradi di giudizio svoltisi. Ancora, la conoscenza del processo sarebbe stata resa impossibile dalla circostanza che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era stato "incomprensibilmente" notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. presso il difensore, avv. T, che aveva già rinunciato al mandato due mesi prima, anziché presso il domicilio dichiarato. Né poteva desumersi l'effettiva conoscenza del processo a seguito della comunicazione da parte del difensore di fiducia della rinuncia al mandato, posto che tale rinuncia era stata comunicata al F tramite posta ordinaria e non vi era certezza che egli l'avesse ricevuta. L'incolpevolezza della mancata conoscenza del processo emergerebbe, altresì, dalla circostanza che il ricorrente non aveva ricevuto alcuna comunicazione del giudizio presso il ciomicilio dichiarato, nonostante questo fosse adeguato, come emerge dal fatto che egli si trovasse ivi posto agli arresti domiciliari, nonché dal fatto che presso quel domicilio gli è stato notificato l'ordine di esecuzione della sentenza cui si riferisce l'istanza di rescissione. In definitiva, la Corte territoriale si sarebbe attenuta a dati meramente formali, senza accertare se il F avesse avuto effettiva conoscenza del processo.
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