Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2016, n. 13722
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa previsto dall'art. 2527, comma 3, c.c., nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 8 del d.lgs. n. 6 del 2003, è applicabile anche nel caso in cui il relativo giudizio sia introdotto davanti agli arbitri in ragione della presenza di una clausola compromissoria nello statuto.
Sul provvedimento
Testo completo
13722/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Esclusione socio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE cooperativa SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 10882/2011 Cron. 13722 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Rep. Presidente Sezione Ud. 21/06/2016 Dott. OV AMOROSO - PU Consigliere Dott. RENATO BERNABAI C I. Consigliere Dott. STEFANO BIELLI Dott. BRUNO BIANCHINI Consigliere Rel. Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE Consigliere Dott. PIETRO CURZIO Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10882-2011 proposto da: EDERA A R.L., in SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE 2016 persona del Presidente pro tempore, elettivamente presso lo studio 335 domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, dell'avvocato CARMINE FIERIMONTE, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
OM AD, DI OV MA, DI IG CE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, e difesi dagli avvocati ANTONELLO DIrappresentati BIAGIO, LINO NISII, per delega a margine del controricorso;
· controricorrenti - avversO la sentenza n. 766/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
uditi gli avvocati Carmine FIERIMONTE e Mario NUZZO per delega degli avvocati Lino Nisii ed Antonello Di Biagio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIERCE PRATIS, che ha concluso per Generale Dott. il rigetto del ricorso. Afsle Ragioni di fatto e di diritto della decisione |- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di l'Aquila ha rigettato l'impugnazione proposta dalla società cooperativa di abitazione Edera a r.l. nei confronti dei soci nomini AD, Di UI CE e Di AN AU, avverso il lodo arbitrale emesso in data 24 maggio 2005, con il quale - sulla base del rilievo che mancasse la prova certa della loro morosità -era stata dichiarata la nullità delle delibere di esclusione dalla società.
1.1 Per quanto in questa sede maggiormente rileva la corte territoriale, escluso il profilo di inefficacia della clausola compromissoria fondato sulla dedotta appartenenza della controversia alla cognizione del giudice amministrativo, a tal fine rilevando che, trattandosi di giudizio promosso dopo l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 6, comma 2 della 1. n. 205 del 2000, venivano in considerazione posizioni di diritto soggettivo dei soci, ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla cooperativa sulla base della pronuncia del Tribunale di Teramo che aveva affermato il proprio difetto di giurisdizione, in base al rilievo dell'idoneità di tale pronuncia, non inerente al merito, rispetto alla formazione della cosa giudicata. -1.2 Quanto alla deduzione della violazione del termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione della delibera di esclusione ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, cod. civ., si è osservato che tale prescrizione ha natura dispositiva e può essere oggetto di rinuncia, nella specie desumibile dalla previsione di una clausola compromissoria, stante l'incompatibilità del procedimento arbitrale con detto termine decadenziale. 1.3 - E' stata poi esclusa la fondatezza del motivo di impugnazione proposto ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 9, cod. proc. civ., per non aver i difensori ricevuto l'avviso inerente ad un'udienza riservata all'assunzione di prove, rilevandosi che nessuna osservazione era stata sollevata in merito a quanto affermato dal Collegio arbitrale circa la comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ad entrambe le parti tanto a mezzo di posta prioritaria quanto tramite telefax. 1.4 - Per la cassazione di tale decisione la società cooperativa Edera propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui la CI, il Di UI e il Di AN resistono con controricorso, illustrato da memoria. 1622 2.1.- Con il primo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 2527, comma 3, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,. cod. proc. civ., si sostiene che la natura decadenziale del termine previsto dall'art. 2527, comma 3, cod. civ. nella sua formulazione applicabile "ratione temporis", erroneamente sarebbe stata giudicata incompatibile con il giudizio arbitrale. 2.2.- Con il secondo mezzo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze deponenti nel senso dell'incompatibilità del comportamento processuale della Cooperativa con la rinuncia ad avvalersi della decadenza di cui all'art. 2527, terzo coma, cod. civ.. 2.3.- Con la terza censura, deducendosi violazione degli artt. 323, 324 e 325 cod. proc. civ.;
131 e ss. del R.D. n. 1165 del 1938 e 5 e 7 del d.P.R. n. 655 del 1964, si sostiene l'erroneità del rigetto dell'eccezione di giudicato sollevata dalla Cooperativa in relazione alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 480 del 2000. 2.4.- Con l'ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 131 e ss. del R.D. n. 1165 del 1938 e degli artt. 5 e 7 del d.P.R. n. 655 del 1964 sotto il profilo della riconducibilità della vertenza nella giurisdizione amministrativa, con conseguente carenza di potestas iudicandi in capo al Collegio arbitrale. 3.- Con ordinanza interlocutoria n. 20101 del 7 ottobre 2015, la Prima Sezione Civile della S.C. ha rilevato, con riferimento al primo motivo, che deve trovare applicazione nel caso di specie la vecchia formulazione dell'art. 2527, co. 3, c.c., antecedente alla modifica intervenuta, a far data dal 01/01/2004, ad opera del d.lgs. n. 6 del 2003 («Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione»), oggi parzialmente riprodotta dall'art. 2533, co. 3, c.c. (Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione»);
ha, quindi, evidenziato che la decisione della Corte d'appello di L'Aquila trova fondamento in alcuni arresti giurisprudenziali (Sez. 1, Sentenza n. 11436 del 12/11/1998, Rv. 520661;
Sez. 1, Sentenza n. 2657 del 07/03/1995, Rv. 490970;
Sez. 1, Sentenza n. 2084 del 2 bl 30/03/1984, Rv. 434135) che, sebbene siano stati emessi con riferimento all'art. 2287 c.c. in materia di società semplice, trovano sicura applicazione anche alle società cooperative, atteso che si tratta di stabilire se la previsione di una clausola compromissoria comporti l'elisione del termine di decadenza, rendendo di fatto dispositiva la previsione del richiamato art. 2527, co. 3, c.c. Il Collegio ha ritenuto che tale orientamento sia meritevole di rimeditazione, e pertanto, ha rimesso la questione, di massima importanza, al Primo : Presidente per l'assegnazione della trattazione della causa alle Sezioni Unite. In particolare, ha osservato il Collegio rimettente: con riferimento alla prima censura, vale bene premettere che risulta pacifico fra le parti che la clausola contenuta nell'art. 36 dello Statuto della Cooperativa, con la quale la decisione di qualsiasi controversia insorta tra i soci e la cooperativa o fra i soci fra di loro, viene rimessa a un Collegio arbitrale composto da tre membri, configura un arbitrato rituale. Depone in tal senso la statuizione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui "i soci esclusi hanno adito il Collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 36 dello statuto della società" la quale I "configura arbitrato rituale". E' stato così rigettato il motivo di impugnazione proposto dalla Cooperativa secondo cui si sarebbe trattato di un ricorso al giudizio dei probiviri sulla base del nuovo statuto approvato in epoca successiva all'esclusione dei soci: tale questione, che, ove fondata, avrebbe comportato l'affermazione della natura endosocietaria del ricorso al Collegio di probiviri, con significative ricadute in relazione al termine per la proposizione del giudizio di opposizione davanti al giudice ordinario (Cass., 28 maggio 2012, n. 8429;
Cass., 25 giugno 2008, n. 17337), non è stata riproposta in questa sede, così come non risultano censurati i rilievi della corte territoriale circa la validità della clausola compromissoria. Anche nel controricorso, d'altra parte, è espressamente riconosciuta (pag. 5) la natura rituale dell'arbitrato. Giova altresì rilevare, sotto il profilo del diritto intertemporale, che nella specie deve trovare applicazione, ratione temporis, la disciplina di cui all'art. 2527, terzo comma, cod. civ., e non quella successivamente introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003, ora prevista dall'art. 3 2533 cod. civ. (Cass., 22 novembre 2013, n. 26211;
Cass., 5 dicembre 2011, n. 25945). La decisione impugnata ha escluso la decadenza dei soci dalla proposizione dell'opposizione, ancorché avanzata a distanza di anni dalla comunicazione della delibera di esclusione, richiamando uno specifico orientamento di legittimità (Cass, 12 novembre 1998,