Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2022, n. 2859

CASS
Sentenza
30 novembre 2022
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30 novembre 2022

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In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2022, n. 2859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2859
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

2859 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.прав Giovanni Liberati Up - 30/11/2022 Antonella Di Stasi R.G.N. 28239/2022 Antonio Corbo Relatore - Giuseppe Noviello Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CE EO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 16/12/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Felice Carbone, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16 dicembre 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avellino che aveva affermato la penale responsabilità di EO CE per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e lo aveva condannato alla pena di un anno e sei Shihanovi mesi di reclusione e alle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 per pari durata. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, EO CE, in qualità di rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi, aveva indicato, nella dichiarazione integrativa relativa all'anno di imposta 2010, presentata il 20 settembre 2012, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti, procurandosi indebite deduzioni, pari, ai fini IRPEF, a 211.395,00 euro.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe EO CE, con atto sottoscritto dall'avvocato Felice Carbone, articolando nove motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 548, 171, lett. d), e 178, lett. c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa notifica dell'estratto contumaciale. Si deduce che la Corte d'appello illegittimamente ha rigettato il motivo di gravame con cui si eccepiva la mancata dichiarazione di contumacia dell'imputato e la omessa notifica del relativo estratto contumaciale da parte del Giudice di prima cura, rilevando che, benché l'udienza preliminare ed il decreto di rinvio giudizio fossero successivi all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della stessa continuavano ad applicarsi ai procedimenti già in corso.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 137 e 142 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata sottoscrizione dei verbali stenotipici. Si deduce che erroneamente la Corte territoriale non ha rilevato la nullità dei verbali stenotipici del procedimento in primo grado, che non risultavano sottoscritti né dal Giudice, né dal cancelliere e né dall'ausiliario, in nessuna pagina, compresa l'ultima, in violazione dell'art. 142 cod. proc. pen., che prevede la nullità dei verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Si osserva che tale interpretazione è stata condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito il principio per cui la nullità può essere eccepita solo laddove manchi la sottoscrizione dell'ultima pagina del verbale (si cita Sez. 6, n. 936 del 31/03/1993, Irrera ed altro, Rv. 194380-01).

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all'art. Ал 429 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 2 Shibanaki 1, lett. c) e d) cod. proc. pen., avuto riguardo alla indeterminatezza del capo di imputazione. Si deduce che il capo di imputazione risulta eccessivamente generico, siccome si è limitato ad individuare la norma violata e a rilevare la presenza di elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2010, e che non vi è stata alcuna allegazione delle fatture che si assumono essere false, né acquisizione delle stesse nel fascicolo per il dibattimento, con conseguente compressione del diritto di difesa.

2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 603 e 178 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa assunzione di prova liberatoria decisiva, costituita dall'atto amministrativo con cui l'imputato ha definito la pendenza con l'Amministrazione finanziaria. Si rileva che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dalla difesa, non prendendo in considerazione il fatto dell'avvenuto annullamento del processo verbale di constatazione da parte della Commissione tributaria provinciale di Avellino, e la conseguente necessità di acquisire l'atto con cui l'imputato ha definito la pendenza con l'Amministrazione finanziaria.

2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla erronea qualificazione giuridica della condotta. Si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000. Si osserva, difatti, che, ai fini della configurabilità del reato in contestazione con riguardo all'evasione delle imposte sui redditi, rilevano solo le operazioni oggettivamente inesistenti e non anche quelle solo soggettivamente inesistenti (si cita Sez. 3, n. 16768 del 24/01/2019, Barbanti), e che, nella specie, la sentenza impugnata ammette la fittizietà solo soggettiva delle autofatture prodotte, e, quindi, l'effettività delle operazioni riportate in detrazione.

2.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 521 e 597, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art.

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