Cass. civ., sez. II, sentenza 01/09/2014, n. 18490

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Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile), la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo debbono rivestire la stessa forma del contratto, sicché è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo e l'accettazione di quest'ultimo, che può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente, senza rilevi l'eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e della relativa accettazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/09/2014, n. 18490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18490
Data del deposito : 1 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B G A - Presidente -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. M V - rel. Consigliere -
Dott. O A - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8588/2008 proposto da:
IMM EMILIANA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore ODDI M G DDOMGB65C57A223G elettivamente domiciliata in ROMA, Via CRESCENZO 107 presso lo studio dell'avvocato P A, rappresentata e difesa dagli avvocati B C, MESSA VITTORIO;

- ricorrente -

contro
S S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato A D, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G A;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 193/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2014 dal Consigliere Dott. V M;

udito l'Avvocato G F, con delega depositata in udienza dell'Avvocato A D, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data il 23-10-1999 O Maria Gabriella in proprio e quale legale rappresentante della s.r.I. Immobiliare Emiliana conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza la s.a.s. SER.MET.ALL e, premesso che in data 5-2-1999 le parti avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita di un capannone artigianale con annessa area di pertinenza, sito in Alseno, via 1 Maggio 6/8 con l'accordo che il rogito sarebbe stato stipulato entro il 15-7-1999, esponeva che in tale occasione l'attrice, promissaria acquirente, aveva corrisposto a titolo di caparra la somma di L. 50.000.000, lasciando in custodia al geometra Orlandi Adolfo un assegno di pari importo, e che nel frattempo aveva concesso in locazione il capannone alla s.r.l. Tecnomachine al canone annuo di L. 60.000.000.
L'attrice, rilevato che la convenuta si era rifiutata di addivenire al rogito, chiedeva, previo accertamento dell'inadempimento, la condanna della SER.MET.ALL al pagamento del doppio della caparra ed al risarcimento del danno per il mancato introito dei canoni di locazione.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva della società Immobiliare Emiliana e, nel merito, il rigetto della domanda.
Il Tribunale adito con sentenza del 22-8-2002 condannava la SER.MET.ALL al pagamento in favore della Immobiliare Emiliana della somma di Euro 25.822,84 oltre interessi, legali dalla costituzione in mora al saldo.
Proposta impugnazione da parte della società SER.MET.ALL cui resisteva la O, in proprio e quale legale rappresentante della società Immobiliare Emiliana, proponendo altresì appello incidentale, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 7-2-2007 ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Immobiliare Emiliana ed ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. Avverso tale sentenza la s.r.l. Immobiliare Emiliana e la O hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi cui la SER.MET.ALL ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo omessa ed insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione pregiudiziale di difetto di

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