Cass. civ., sez. II, sentenza 01/09/2014, n. 18490

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Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile), la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo debbono rivestire la stessa forma del contratto, sicché è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo e l'accettazione di quest'ultimo, che può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente, senza rilevi l'eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e della relativa accettazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/09/2014, n. 18490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18490
Data del deposito : 1 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. B G A - Presidente -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. M V - rel. Consigliere -
Dott. O A - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8588/2008 proposto da:
IMM EMILIANA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore ODDI M G DDOMGB65C57A223G elettivamente domiciliata in ROMA, Via

CRESCENZO

107 presso lo studio dell'avvocato P A, rappresentata e difesa dagli avvocati B C, MESSA VITTORIO;



- ricorrente -


contro
S S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OSLAVIA

30, presso lo studio dell'avvocato A D, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G A;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 193/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2014 dal Consigliere Dott. V M;

udito l'Avvocato G F, con delega depositata in udienza dell'Avvocato A D, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI

Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data il 23-10-1999 O Maria Gabriella in proprio e quale legale rappresentante della s.r.I. Immobiliare Emiliana conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza la s.a.s. SER.MET.ALL e, premesso che in data 5-2-1999 le parti avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita di un capannone artigianale con annessa area di pertinenza, sito in Alseno, via 1 Maggio 6/8 con l'accordo che il rogito sarebbe stato stipulato entro il 15-7-1999, esponeva che in tale occasione l'attrice, promissaria acquirente, aveva corrisposto a titolo di caparra la somma di L. 50.000.000, lasciando in custodia al geometra Orlandi Adolfo un assegno di pari importo, e che nel frattempo aveva concesso in locazione il capannone alla s.r.l. Tecnomachine al canone annuo di L. 60.000.000.
L'attrice, rilevato che la convenuta si era rifiutata di addivenire al rogito, chiedeva, previo accertamento dell'inadempimento, la condanna della SER.MET.ALL al pagamento del doppio della caparra ed al risarcimento del danno per il mancato introito dei canoni di locazione.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva della società Immobiliare Emiliana e, nel merito, il rigetto della domanda.
Il Tribunale adito con sentenza del 22-8-2002 condannava la SER.MET.ALL al pagamento in favore della Immobiliare Emiliana della somma di Euro 25.822,84 oltre interessi, legali dalla costituzione in mora al saldo.
Proposta impugnazione da parte della società SER.MET.ALL cui resisteva la O, in proprio e quale legale rappresentante della società Immobiliare Emiliana, proponendo altresì appello incidentale, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 7-2-2007 ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Immobiliare Emiliana ed ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. Avverso tale sentenza la s.r.l. Immobiliare Emiliana e la O hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi cui la SER.MET.ALL ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo omessa ed insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione attiva della società Immobiliare Emiliana, rilevando che il contratto preliminare di compravendita suddetto era stato concluso e sottoscritto dalla O personalmente e non quale legale rappresentante della predetta società;
invero il giudice di appello non ha considerato che il suddetto preliminare prevedeva che "la ditta SER.MET.ALL s.a.s. a mezzo del legale rappresentante sig. geom. T M promette di vendere alla sig.ra O Maria Gabriella che allo stesso titolo promette di accettare per sè, ditte, persone (...) da nominare", e dunque non ha trattato la questione della validità e tempestività della nomina effettuata dalla O in favore della Immobiliare Emiliana e della valida accettazione posta in essere da quest'ultima su cui le parti avevano ampiamente dibattuto in entrambi i gradi di giudizio;
evidente quindi era sul punto la carenza motivazionale da parte della Corte territoriale, essendo irrilevante che la suddetta questione sia stata esaminata nell'autonomo capo della sentenza relativo all'appello incidentale, posto che ciascun capo della sentenza deve essere motivato in modo autonomo ed autosufficiente. Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1403 c.c., nella denegata ipotesi che si ritenesse ammissibile una integrazione motivazionale tra distinti capi della sentenza, sostengono che erroneamente la Corte territoriale ha affermato che l'Immobiliare Emiliana non risultava essere mai stata nominata terza designata alla conclusione del contratto definitivo di compravendita, posto che la lettera del 17-5- 1999 con (a quale la ODDI aveva comunicato alla SER.ME.ALL che l'acquirente dell'immobile sarebbe stata la società Immobiliare Emiliana non era stata sottoscritta da quest'ultima per accettazione;

invero la natura giuridica della dichiarazione di nomina, che si configura come un negozio unilaterale recettizio, escludeva qualsiasi rilevanza alla mancata sottoscrizione del terzo ai fini della validità della nomina, essendo sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta con l'indicazione del terzo;

l'accettazione del terzo poi è senza dubbio possibile in un momento successivo alla dichiarazione di nomina, senza la necessità di formule sacramentali, potendo essere legittimamente desunta da un atto di citazione o da una dichiarazione da cui si evinca inequivocabilmente la volontà di essere parte del contratto. Con il terzo motivo le ricorrenti, deducendo contraddittoria motivazione, rilevano che il giudice di appello ha omesso di esaminare la raccomandata del 28-6-1999 prodotta dalle esponenti nel primo grado di giudizio sottoscritta dall'avvocato Borgoni e dalla O quale legale rappresentante della Emiliana Immobiliare e inviata alla SER.ME.TALL con la quale scriveva: "richiamato e confermato il contenuto della lettera inviatavi in data 17/5/99 dalla sig.ra O Gabriella Maria - in nome e per conto della quale scrivo, anche quale legale rapp.te della Immobiliare Emiliana s.r.l. - (...) Vi invito, entro e non oltre giorni 15 dalla data di ricevimento della presente, ad adempiere al contratto preliminare di vendita dell'immobile (...) con avvertimento che, in difetto, senza ulteriore avviso, provvedere ad adire le competenti autorità per la migliore tutela della mia assistita, la quale, sin da ora protesta gravissimi danni in caso di mancato trasferimento dell'immobile, avendo a sua volta già preso impegni per l'affitto dello stesso";

invero la decisività di tale documento ai fini di dimostrare l'avvenuta valida accettazione della nomina da parte della Immobiliare Emiliana è evidente, solo se si consideri che esso richiama espressamente la precedente raccomandata del 17-5-1999. Gli enunciati motivi di ricorso, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondati nei termini che saranno ora precisati.
Il giudice di appello, dopo aver premesso che dall'esame del contratto preliminare per cui è causa risultava che esso era stato sottoscritto dalla O personalmente e non quale legale rappresentante della Immobiliare Emiliana, cosicché quest'ultima non aveva alcun titolo per richiedere la restituzione della somma portata dall'assegno consegnato al terzo su accordo delle parti, ha aggiunto più innanzi - con riferimento all'appello incidentale condizionato concernente il risarcimento del danno subito dalla suddetta società per la mancata conclusione del contratto di locazione e quindi per il mancato introito dei canoni relativi - che nessun diritto at risarcimento del danno poteva essere invocato dalla Immobiliare Emiliana in quanto la stessa non era stata parte del contratto ne' risultava mai essere stata formalmente nominata quale terza designata alla conclusione del contratto definitivo;
la Corte territoriale ha quindi aggiunto che la lettera del 17-5-1999 con la quale la O aveva comunicato alla SER.ME.TALL che acquirente dell'immobile sarebbe stata la Immobiliare Emiliana, non risultava da questa sottoscritta neanche per accettazione, cosicché nessuna nomina formale era avvenuta;
pertanto la pretesa di ottenere il risarcimento del danno per mancato introito dei canoni di locazione che ad essa sarebbero derivati per effetto della locazione dell'immobile oggetto del preliminare era infondata.
Orbene, premesso che quindi nel corpo della medesima motivazione la Corte territoriale ha esaminato la questione relativa alla dichiarazione della nomina del terzo nel contratto per persona da nominare, sia pure in occasione dell'esame dell'appello incidentale condizionato, deve peraltro rilevarsi l'erroneità dell'assunto ivi sostenuto in ordine alla ritenuta mancata nomina della società Immobiliare Emiliana in quanto la relativa dichiarazione di nomina da parte della O comunicata alla SER.ME.TALL nella lettera del 17-5- 1999 non risultava sottoscritta dalla società nominata per accettazione;
invero, posto che la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto, nel caso di preliminare di vendita di bene immobile (come appunto nella fattispecie), è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione;
quanto poi a quest'ultima dichiarazione, la stessa può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente (vedi in particolare in tal senso Cass. 29-11-2001 n. 15164;
Cass. 30- 10-2009 n. 23066), cosicché resta irrilevante l'eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della dichiarazione di nomina del terzo e dell'accettazione della nomina da parte di quest'ultimo (Cass. 23-3-1982 n. 1847). Il giudice di appello, non essendosi attenuto a tale principio di diritto, non ha verificato se fosse comunque intervenuta l'accettazione della società nominata anche a prescindere dalla sua mancata formulazione nella lettera del 17-5-1999, e quindi non ha esaminato a tal fine la raccomandata del 28-6-1999 il cui contenuto è stato trascritto nel terzo motivo di ricorso, ne' ha considerato se tale accettazione fosse comunque risultata dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
al riguardo quindi occorre procedere ad un nuovo esame di tale aspetto della controversia in conformità del principio di diritto sopra richiamato. In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento del ricorso, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

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