Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2010, n. 12044

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La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento.

In tema di appalto, se il difetto o l'inidoneità dei materiali forniti dal committente è tale da compromettere la regolare esecuzione dell'opera e viene scoperto quando questi non siano stati ancora del tutto impiegati, l'appaltatore, oltre a darne avviso al committente, ha l'obbligo di sospendere i lavori o, comunque, di non continuare ad utilizzare i materiali difettosi, essendo tenuto a proseguire comunque l'opera impiegando quei materiali soltanto se il committente non acconsenta a sostituirli ed insista per il loro impiego.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2010, n. 12044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12044
Data del deposito : 17 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 2044110 RE PUB BL ICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CAS SAZ IONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 3868/05 - Presidente Cron. 12044 Dott. R T Consigliere Rep. 4378 Dott. G A B - Consigliere U.P.22/4/2010 Dott. V MNE Dott. M R S GO Consigliere - Consigliere Rel. Dott. A G ha pronunciato la seguente appalto SENTEN ZA sul ricorso proposto da: PAVILINEA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, da Avv. Giancarlo De Matteis E R C) elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, via Labicana, n. 92; ricorrente · contro PAVA s.a.s. di M P. &
C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. U B e A L, elettivamente do- 6 4 3 1 10 miciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lun- gotevere A. da Brescia, n. 9 ;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 533 depositata il 17 dicembre 2003. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 22 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. A G; udito l'Avv. A G L, per delega dell'Avv. A L, per la società controricorrente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale Dott. R R, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato il 18 maggio - 2000, la P s.a.s. di M P. &
C. convenne in giu- dizio, davanti al Tribunale di Trento, la Pnea s.r.l., per sentirla condannare a corrisponderle la som- ma di lire 18.153.450, che assumeva dovutale a titolo di corrispettivo del contratto di prestazione d'opera per la pavimentazione in porfido del piazzale di una villa privata presso il cantiere della committente convenuta. Deduceva: che, nel corso dei lavori, la convenuta aveva apportato delle variazioni all'accordo iniziale, - 2 cosicché nella parte centrale del piazzale essa avrebbe dovuto posare, al posto delle piastrelle in porfido, piastrelle "brasiliane" di spessore inferiore a quello delle piastrelle in porfido;
che, poiché le piastrelle "brasiliane" avevano una differenza di suono nel calpe- stio, essa aveva ricevuto l'incarico dalla convenuta di rifare totalmente la pavimentazione e di demolire e ri- posizionare i "binderi";
che, per conto della committen- te, essa aveva sostenuto un costo per complessive lire versato solo un 27.513.451, su cui la Pnea aveva acconto di lire 8.653.846, oltre IVA. Si costituì la Pnea, resistendo alla domanda attrice e svolgendo domanda riconvenzionale, sia per il pagamento di una propria fattura di lire 8.412.020, sia per il risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi nelle opere eseguite dalla stessa P. Il Tribunale di Trento accoglieva parzialmente la domanda svolta dalla P e condannava la Pnea al pagamento della somma di euro 4.104,31 (corrispondenti a lire 7.947.050, portati dalla fattura della P n. 8 del 2000), oltre a interessi e spese nella misura del 50%, con compensazione del residuo, e respingeva le do- mande riconvenzionali svolte dalla Pnea. 2. La Corte d'appello di Trento, con sentenza n. 533 del 17 dicembre 2003, ha rigettato il gravame prin- · 3 cipale della Pnea ed accolto quello incidentale della P e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la Pnea a pagare alla P l'importo di euro 8.970,04, oltre interessi, ponendo a carico del- la soccombente i 4/5 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con compensazione della restante parte. 2.1. La motivazione sentenza della Corte d'appello può essere sintetizzata nelle seguenti propo- sizioni. Il contratto tra la Pnea e la P si inquadra nello schema dell'appalto. Il difetto riscontrato consiste nella idoneità da eccessiva sottigliezza del materiale fornito dalla Pavi- linea alla P. L'inidoneità delle piastrelle non poteva essere percepita prima della posa in opera, in quanto l'insufficiente spessore è stato individuato come causa emanavano solo dopo che si è del suono a vuoto che esse tentato di procedere alla riparazione delle piastrelle indicate come difettate. Non v'è la prova, che doveva essere fornita dalla Pnea, che il materiale fornito fosse immediatamente percepibile quale inidoneo all'uso per il quale era sta- to destinato, tenuto conto della funzione estetica che 4 esso doveva ricoprire nell'ambito della complessa ed e- legante ristrutturazione. La scelta del materiale ad opera della committenza necessariamente riduceva e comprimeva la possibilità da parte dell'esecutore finale di previamente percepire la inidoneità del materiale fornito, che comunque solo ad opera eseguita è risultato effettivamente inidoneo allo scopo per il quale era stato fornito. Siccome il rifacimento dell'opera è stato determi- nato dall'inidoneità del materiale fornito dalla P- nea, questa non poteva esimersi dal corrispondere il do- vuto con riferimento anche alla nuova prestazione di po- sa in opera. La Pnea è decaduta dalla proposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da ri- tardata consegna dell'opera. La domanda riconvenzionale è stata infatti depositata in cancelleria il 12 settem- bre 2000 per l'udienza del 4 ottobre 2000 e quindi (se- condo la regola generale applicabile ai termini che de- corrono a ritroso, per cui non si conta il giorno ini- llu ziale mentre si computa quello finale), la costituzione non è tempestiva, essendo trascorsi solo 19 giorni (come eccepito fin dalla prima udienza di comparizione innanzi al giudice di primo grado), tenuto conto che la sospen- sione feriale dei termini si applica indifferentemente a - 5 - tutti i termini processuali, a nulla rilevando come essi debbano essere computati. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso la Pnea, con atto no- tificato il 31 gennaio 2005, sulla base di due motivi. L'intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (omessa,- insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del- la controversia;
violazione degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., in relazione all'art. 1663 cod. civ.) la ricorren- te rileva che nonostante la P e per essa il suo po- - satore si fossero accorti nel corso dell'esecuzione dell'opera che il materiale fornito dalla Pnea pre- sentava dei difetti, perché le piastrelle non potevano essere battute sulla caldana di posa la società appal- - tatrice non ha dato il pronto avviso alla committente, in violazione dell'art. 1663 cod. civ., anzi ha conti- nuato ed ultimato l'opera di pavimentazione, assumendo- sene ogni responsabilità. La motivazione della sentenza della Corte d'appello sarebbe illogica e contraddittoria. Si assume che da un lato i giudici del gravame hanno rilevato che l'insufficiente spessore è stato individuato come causa del suono a vuoto che emanavano solo dopo che si è ten- - 6 - tato di procedere alla riparazione delle piastrelle in- dicate difettose;come dall'altro, hanno sottolineato che l'inidoneità del materiale è stata desunta dal fatto che, in corso d'opera, le piastrelle non potevano essere battute dal posatore sulla caldana di posa perché troppo sottili. Si sostiene che ciò che la P avrebbe dovuto non eradenunciare, ai sensi dell'art. 1663 cod. civ., la scelta estetica dell'opera o il tipo o colore del ma- teriale, bensì lo spessore insufficiente delle piastrel- le fornite, come accertato in corso d'opera. Insufficiente sarebbe poi la motivazione della sen- tenza impugnata in merito alla irrilevanza degli ulte- riori difetti della posa, individuati nel fatto che le piastrelle avevano quote diverse e presentavano fughe regolari. Invero, anche se le piastrelle non avessero avuto uno spessore sufficiente, la posa delle stesse a quote diverse e con fughe non regolari avrebbe comporta- to necessariamente il rifacimento del lavoro. Di qui l'erroneità della decisione della Corte d'appello, che ha condannato la Pnea a pagare alla P anche la successiva prestazione per il rifacimento della posa. La sentenza della Corte di merito sarebbe censura- bile anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., in relazione all'art. 1663 cod. civ., avendo erroneamente ritenuto che fosse onere 7 della società appellante fornire la prova che il mate- riale fosse immediatamente percepibile quale inidoneo all'uso per il quale era stato destinato. 2. - Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati. Se i materiali sono forniti dal committente, un interesse, ha un onere adl'appaltatore, oltre che eseguire il controllo sulla loro qualità e specifica i- doneità, perché tale verifica gli permette di evitare di incorrere nella responsabilità derivante da vizi e dif- a difetti del materiale. Per formità dell'opera dovuta verso il committente,responsabilità liberarsi dalla tenuto, ai sensi dell'art. 1663 cod. l'appaltatore è civ., a metterlo sull'avviso: prima dell'impiego dei ma- teriali, se i difetti, le difformità o l'inidoneità de- gli stessi erano riconoscibili da un tecnico dell'arte già all'atto della consegna;
in corso di esecuzione, se quei vizi o quella inidoneità, occulti (cioè non ricono- scibili neppure con l'impiego della diligenza professio- nale) al momento della consegna, siano stati scoperti ll durante l'impiego dei materiali medesimi (cfr. Cass., Sez. II, 10 dicembre 1994, n. 10580;
Cass., Sez. II, 14 gennaio 2010, n. 470). Tanto premesso, la sentenza impugnata è affetta da contraddittorietà della motivazione in punto di fatto. 8 Invero, la conclusione - alla quale è giunta la - che "la inidoneità del materiale Corte territoriale fornito è emersa in tutta la sua realtà soltanto dopo che esso era stato posato”, si pone in contraddizione con quanto affermato in altro luogo dalla stessa senten- za, dove, riportandosi la deposizione testimoniale del posatore, si riferisce "che non era possibile battere le piastrelle per il loro insufficiente spessore che ri- schiava di determinare la rottura se violentemente com- presse sulla caldana di posa". Tale deposizione testimoniale, valorizzata dalla Corte di Trento in relazione alla prova della riconduci- bilità del difetto dell'opera di pavimentazione alla i- nidoneità del materiale fornito dalla committente, appa- re indicativa del fatto che l'appaltatore si è accorto della inidoneità di quel materiale, non già ad esecuzio- ne avvenuta, ma via via che esso veniva adoperato, nel corso della posa in opera, ove si consideri che la bat- titura sulla caldana di posa è operazione che viene ese- guita durante l'opera di pavimentazione. La contraddittoria motivazione afferisce ad un pun- to decisivo della controversia, tenuto conto che, in te- ma di appalto, ai sensi dell'art. 1663 cod. civ., se il difetto o l'inidoneità dei materiali forniti dal commit- tente è tale da compromettere la regolare esecuzione - 9 - dell' 'opera e viene scoperto quando questi non siano sta- ti ancora del tutto impiegati, l'appaltatore, oltre a darne avviso al committente, ha l'obbligo di sospendere i lavori, о comunque di non continuare ad utilizzare i materiali difettosi, essendo tenuto a proseguire comun- que se ilsoltantol'opera impiegando quei materiali committente non acconsente a sostituirli e insiste per il loro impiego. 3. - Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 166 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Avrebbe errato la Corte di merito a rite- nere non tempestiva la proposizione della domanda ricon- la costituzione del venzionale: poiché il termine per convenuto va computato a ritroso, ad esso non sarebbe applicabile la sospensione feriale, considerato che que- sta si proietta verso il futuro e non verso il passato. Una tale interpretazione comporterebbe un danno per l'avvocato, che vedrebbe risolversi a proprio danno la sospensione, che la legge impone invece a sua tutela. 4. - Il motivo è privo di fondamento. La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge 7 ottobre 1969, n. 742, comporta la sottrazione del relativo computo dal medesimo, sicché il termine, di venti giorni prima 10 - dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di cita- zione, per la tempestiva costituzione da parte del con- venuto con comparsa di risposta, che è necessario ri- spettare per la proposizione, da parte del medesimo, di domanda riconvenzionale, va calcolato ove detta udien- - za sia indicata in una data successiva al compimento del periodo feriale, ma tale che il termine di venti giorni prima di essa cada in questo periodo mediante un con- - teggio a ritroso che nel periodo feriale incontra una parentesi, oltre la quale il conteggio deve proseguire fino ad esaurimento. Detto principio al quale si è attenuta la Corte - di merito, giudicando preclusa la possibilità per il convenuto di proporre la domanda riconvenzionale, essen- do la comparsa di risposta che la conteneva stata depo- sitata il 12 settembre 2000, a fronte di un'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione per il 4 ot- tobre 2000 è conforme all'orientamento di questa Cor- llu te, che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale anche ai termini processuali da computarsi a ritroso, come si ricava dalle seguenti pronunce: da Cass., Sez. II, 28 maggio 2007, n. 12490, che, "tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale", ha giudicato tardiva "la costitu- avvenuta soltanto diciotto giorni primazione - 11 dell'udienza indicata in citazione (udienza 3 otto- bre 1996, costituzione depositata il 13 settembre 1996)", e ritenute maturate le "preclusioni di leg- ge, tra cui l'impossibilità di chiamare in causa un terzo"; da Cass., Sez. I, 12 settembre 2003, n. 13444, la quale ha sottolineato che il termine per la costi- tuzione del convenuto ha la funzione “di consentire all'altra parte di prendere visione della comparsa di risposta in tempo utile per l'udienza di prima comparizione. Il che, necessariamente, impone di tenere conto della sospensione dei termini nel pe- riodo feriale”; da Cass., Sez. I, 11 giugno 2003, n. 9351, la quale - con riguardo al termine decadenziale di venti giorni prima per la proposizione dell'appello inci- dentale, ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ. ha ritenuto, in un caso nel quale l'udienza di com- parizione era stata fissata nell'appello principale per il 5 ottobre, che, "ricadendo il 15 settembre • nell'ambito del periodo di sospensione feriale dei termini, esso non possa essere assunto in alcun modo in considerazione a nessun fine, tanto meno a quello di integrare il termine dei 'venti giorni prima', fissato dall'art. 166 cod. proc. civ."; - 12 - da Cass., Sez. III, 20 maggio 1983, n. 3494, con riguardo al termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, fissato dall'art. 436 cod. proc. civ. per la proposizione dell'appello incidentale nel rito del lavoro; da Cass., Sez. II, 7 ottobre 2005, n. 19530, in re- lazione al termine di cinque giorni prima dell'udienza di discussione, entro il quale, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., le parti, nel giudizio di cassazione, possono depositare memorie illustrative (nel caso, la Corte ha ritenuto tardi- va una memoria depositata il giorno 15 settembre per l'udienza del giorno 20 successivo). Per effetto dell'accoglimento del primo moti- 5. - la sentenza impugnata è cassata. vo, La causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Trento, che la deciderà in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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