Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/12/2019, n. 31969

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/12/2019, n. 31969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31969
Data del deposito : 6 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20283/2018 R.G. proposto da R G, rappresentata e difesa dagli Avv.ti B C, P R e M L;

- ricorrente -

contro

Vannoli Nazzarena e UnipolSai Assicurazioni S.p.a.;
- intimate - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3067/2017, depositata il 29 dicembre 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2019 dal Consigliere E I. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto da G R confermando il rigetto della domanda risarcitoria, proposta

contro

UnipolSai S.p.a. e N V, per i danni subiti dalla sua autovettura a seguito del sinistro occorso in data 18/7/2012, allorquando il conducente dell'autovettura di proprietà della Vannoli impattava ad un incrocio contro un motoveicolo che aveva la precedenza, scaraventandolo contro l'auto dell'istante. Il Giudice di pace aveva motivato il rigetto in ragione della inattendibilità dell'unico teste escusso e, dunque, della mancata prova del fatto posto a fondamento della domanda;
ciò in quanto detto teste aveva affermato circostanze neppure dedotte dall'attrice in citazione (ossia che la strada da cui proveniva l'auto della Vannoli era privata e presentava all'incrocio il segnale di stop) ed aveva inoltre dichiarato che l'auto di parte attrice aveva riportato danni ad entrambi gli sportelli, laddove è notorio che, trattandosi di una Fiat 500, lo sportello per ciascun lato è uno soltanto. Il Tribunale ha respinto i motivi di gravame con cui si deduceva l'erroneità di tale valutazione, rilevando che il giudizio sulla attendibilità del teste è riservato al prudente apprezzamento del giudice del merito e, nel caso di specie, «la sentenza impugnata contiene una più che esaustiva motivazione in ordine ai detti aspetti, non messi seriamente in discussione (né dal punto di vista giuridico né da quello fattuale) dallo spiegato gravame». Ha poi osservato che il fatto che le circostanze suddette non fossero state neppure menzionate nell'atto di citazione era di per sé estremamente rilevante dal momento che, trattandosi di azione personale eterodeterminata, nella quale è il fatto costitutivo a individuare la domanda, la loro mancata allegazione impediva, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ., l'accoglimento della domanda, in quanto fondata su circostanze emerse per l'appunto solo dalla prova testimoniale. Ha escluso inoltre, in risposta a «richiamo operato da parte appellante in comparsa conclusionale», che alcun vincolo di giudicato esterno potesse nella specie produrre la sentenza resa in separato giudizio relativo allo stesso sinistro, al quale però l'odierna ricorrente era rimasta estranea. Il giudice d'appello ha invece accolto il gravame interposto dalla compagnia assicuratrice avverso la disposta compensazione delle spese, conseguentemente condannando l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.

2. Avverso tale decisione G R propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli intimati non svolgono difese nella presente sede.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 318 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.. Lamenta che l'assunto secondo cui la difformità tra la dinamica dell'incidente descritta in citazione e quella provata avrebbe comunque impedito l'accoglimento della domanda viola entrambe le norme predette: — l'art. 318 cod. proc. civ. poiché la richiesta precisazione dei fatti posti a fondamento della domanda non esclude che la domanda medesima, in corso di causa e alla luce delle risultanze istruttorie, possa essere corredata da circostanze di fatto secondarie che ne avvalorino la fondatezza, senza apportarne alcuna modifica;
— l'art. 112 cod. proc. civ. poiché, nella specie, le ulteriori circostanze del sinistro, emerse dall'attività istruttoria e meramente esplicative di quelle allegate in citazione, non hanno determinato una modifica della domanda né possono considerarsi quali elementi di identificazione oggettiva dell'azione proposta.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione dell'art. 2909 cod. civ., per avere la Corte d'appello escluso che il giudicato esterno relativo al medesimo sinistro (formatosi su sentenza dello stesso tribunale che aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà di N V) potesse spiegare efficacia riflessa in suo favore. Sostiene che, pur non avendo essa assunto la qualità di parte processuale in quel giudizio, non poteva disconoscersi che detto provvedimento giudiziale fosse idoneo a spiegare i propri effetti favorevoli nei confronti di terzi che, come essa ricorrente, fossero titolari di un interesse rispetto ai fatti ivi accertati.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., per avere il tribunale, in accoglimento del gravame incidentale, condannato essa ricorrente al pagamento in favore della convenuta compagnia assicuratrice delle spese del primo grado di giudizio, riformando sul punto la decisione di primo grado, che tali spese aveva compensato. Sostiene che, trattandosi di decisione rimessa al potere discrezionale del giudice ed avendo sul punto il Giudice di pace reso adeguata motivazione, la sua mancata condivisione da parte del giudice d'appello non poteva giustificarne la riforma.

4. Il ricorso si espone ad un primo rilievo di inammissibilità in relazione al requisito di contenuto-forma prescritto dall'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.. Risulta invero gravemente carente l'esposizione sommaria dei fatti, ivi richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U.18/05/2006, n. 11653). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U. 20/02/2003, n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Nel caso di specie tali requisiti sono disattesi. La ricorrente si limita invero ad una sommaria descrizione del sinistro ma omette qualsiasi indicazione circa le difese della compagnia convenuta, le ragioni della decisione di primo grado, i motivi d'appello e le difese eventualmente svolte in quella sede dall'appellata, le ragioni della sentenza d'appello.
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