Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2018, n. 32692

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2018, n. 32692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32692
Data del deposito : 16 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C E G nato il 23/02/1967 a PATERNO' avverso l'ordinanza del 18/02/2013 del TRIBUNALE di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;
lette/sfflitte le conclusioni del PG, (42- aso c-km ku. K:- .A)-;
L so Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 27/04/2017 il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da E G C avverso la decisione con la quale il medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta formulata, ai sensi degli artt. 28 e 46 d. Igs. 06/09/2011, n. 159, al fine di ottenere la condanna del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla restituzione della somma di euro 75.000,00, oltre rivalutazione.

2. Il Tribunale ha rilevato: a) che con decreto del 01/02/2006, n. 49 del Tribunale di Catania, divenuto definitivo a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 29/11/2007, era stata disposta la confisca, ai sensi degli artt. 1 e 2-ter della I. 31/05/1965, n. 575, di una serie di cespiti, tra i quali le quote della C & C s.r.l. nonché il saldo attivo del conto corrente n. 55784/1700 acceso presso la B.n.l. di Catania e intestato al C;
b) che, con ordinanza del 18/02/2013 la Corte d'appello di Catania aveva accolto la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione e aveva ordinato la restituzione dei beni confiscati, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, affinché provvedesse, ove del caso, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 159 del 2011;
c) che, in epoca antecedente alla revocazione, l'amministratore dei beni confiscati e liquidatore della C & C s.r.I., era stato autorizzato dalla Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati a presentare istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo e, a tal fine, aveva aperto un libretto di deposito vincolato all'ordine del giudice delegato, versandovi il 28/03/2012 la somma di euro 75.000,00, a titolo di deposito cauzionale;
d) che tale importo era stato prelevato, ai sensi dell'art.

2-octies I. n. 575 del 1965, dal conto corrente appena indicato;
e) che il concordato preventivo non era andato a buon fine ed era stato dichiarato il fallimento della società;
f) che il C, dopo il rigetto, da parte del giudice delegato, della istanza di rivendica della somma di euro 75.000,00 presentata nella procedura fallimentare, aveva richiesto la "restituzione per equivalente" della somma ai sensi dell'art. 46 d. Igs. n. 159 del 2011;
g) che appunto avverso il rigetto di tale richiesta era stato presentato ricorso per cassazione, che questa Corte, con sentenza del 07/07/2016, aveva qualificato come opposizione;
h) che l'art. 46 cit. disciplina l'ipotesi che il bene al quale si riferisca la confisca successivamente oggetto di revocazione non possa essere restituito per le ragioni indicate dalla norma, realizzando un contemperamento tra il diritto alla restitutio in integrum e l'interesse pubblico che l'assegnazione del bene ha inteso soddisfare;
i) che tale ipotesi era del tutto estranea al caso di specie, nel quale la somma di euro 75.000,00 era stata utilizzata per sostenere spese utili per la conservazione di altro bene confiscato, con la conseguenza che non poteva essere restituita non già perché destinata a fini istituzionali, ma per vicende (il fallimento) che riguardavano il bene interessato;
I) che riprova dell'esattezza di tale conclusione si trae dal fatto che, ai sensi dell'art. 46 cit., il pagamento è posto a carico del Fondo Unico di Giustizia, nel caso di bene venduto prima della confisca definitiva e, negli altri casi, a carico dell'amministrazione assegnataria, laddove, nel caso di specie, non sarebbe individuabile un soggetto beneficiario dell'arricchimento.

3. Nell'interesse del C è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 24 Cost. e 28 del d. Igs. n. 159 del 2011, rilevando che quest'ultima previsione, prendendo atto delle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla disciplina previgente (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006 - dep. 08/01/2007, A, Rv. 234955), persegue la finalità di rimuovere, con effetto ex tunc una confisca illegittima, perché adottata in assenza dei necessari presupposti di legge, e impone di assicurare la riparazione della ingiusta perdita patrimoniale inflitta al destinatario della misura.
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