Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 07/11/2018, n. 28352

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 07/11/2018, n. 28352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28352
Data del deposito : 7 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18180/2011 R.G. proposto da Immobiliare Axis s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cesare Beccaria n. 88, presso lo studio dell'avv. L D, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. M G giusta procura speciale a mar- gine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia n. 06/13/11, depositata il 10 gennaio 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2018 dal Consigliere G M N.

RILEVATO CHE

1. con sentenza n. 06/14/11 del 10/01/2011 la CTR della Lombar- dia accoglieva l'appéllo proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la Coni est. G.M Nonno sentenza n. 82/18/09 della CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso della Immobiliare Axis s.r.l. nei confronti di una cartella di pagamento concernente il mancato pagamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2004;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR nonché dalle difese delle parti: a) la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito di controllo cd. formale o automatizzato ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
b) la CTP accoglieva il ricorso della Immobi- liare Axis s.r.I.;
c) la sentenza della CTP era impugnata dalla Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l'accoglimento dell'ap- pello evidenziando che: a) nelle controdeduzioni in appello depositate dalla società contribuente si fa generico riferimento ad una «procura alle liti prodotta nel ricorso introduttivo»;
b) l'originario ricorso in primo grado, intestato alla Immobiliare Axis s.r.I., non indica la carica rico- perta dalla persona indicata quale legale rappresentante della società, né le modalità con le quali sarebbe stata conferita la rappresentanza in giudizio;
c) il mandato alle liti era stato rilasciato al difensore dal legale rappresentante in proprio, senza spendere il nome della Immobiliare Axis s.r.I.;
d) da tali circostanze derivava il difetto di rappresentanza della società contribuente, nonché l'inammissibilità del ricorso intro- duttivo e delle controdeduzioni in appello;
e) ad abundantiam, la Com- missione riteneva che il ricorso della società contribuente era infondato nel merito, rilevando che «non trattasi di mero errore materiale acci- dentale, ma di inserzione, reiterata sia nella dichiarazione iva 2004 re- lativa al 2003, sia nella dichiarazione 2005 relativa al 2004 di importi di pura fantasia»;

2. la Immobiliare' Axis s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
2 Coni. est. G.r4 Nonno 3. l'Agenzia delle entrate depositava "atto di costituzione" ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
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