Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2023, n. 23252
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST EN NI, n. Francavilla Marittima (Cs) 04/06/1957 avverso la sentenza n. 768/22 Corte di appello di Catanzaro del 02/05/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha ribadito la condanna di EN NI ST, pronunciata in primo grado, per i delitti di peculato d'uso (artt. 81, 314, secondo comma, cod. pen.) e falso ideologico (artt. 61 n. 2, 479 cod. pen.), confermando la pena inflittagli in primo grado in misura di dieci mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie ed alle statuizioni in favore della costituita parte civile. Le fattispecie riguardano, la prima, l'uso indebito, in qualità di membro della Polizia Municipale del Comune di Francavilla Marittima, dell'auto di servizio per la partecipazione a tre manifestazioni fuori territorio di competenza e l'altra, il falso commesso nella redazione di una relazione di servizio concernente una delle suddette manifestazioni.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce i motivi di doglianza di seguito riassuntivamente indicati.
2.1. Errata applicazione dell'art. 314, secondo comma, cod. pen. con riferimento al silenzio assenso della Pubblica Amministrazione, all'occasionalità della condotta ed alle funzioni dell'impiego (Categoria D
CCNL
Enti Locali) Reiterando la medesima doglianza formulata con l'atto di appello, il ricorrente deduce il contrasto tra l'art. 29, comma 4 del Regolamento del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Francavilla Marittima, secondo cui le missioni esterne al territorio comunale sono autorizzate con provvedimento del Sindaco o dello assessore delegato, con gli artt. 2 e 9 legge n. 65 del 1986 che prevedono la distinzione tra l'organo politico elettivo (Sindaco o Assessore delegato) e l'organo tecnico rappresentato dal Comandante o dal responsabile del Servizio di Polizia Municipale, dotato di piena autonomia sul piano organizzativo del servizio stesso. Stesso principio, secondo il ricorrente, può desumersi dall'art. 6, commi 1 e 2 ‘ della legge regionale Calabria n. 58 del 30 novembre 1987, stando al quale l'organo politico non può esercitare nei confronti dell'attività svolta dei predetti soggetti poteri di avocazione. Con riferimento, pertanto, alle cerimonie cui ebbe a prendere parte (feste dedicate alla Polizia Municipale e giornata della memoria dell'Olocausto), l'organo politico non avrebbe potuto in alcun modo sostituirsi in termini autorizzativi alla partecipazione all'organo tecnico. La sentenza impugnata si pone, dunque, in violazione di legge, per avere valutato necessario l'ottenimento di una autorizzazione da parte del Sindaco o dell'Assessore al ramo per l'utilizzo dell'autovettura da parte del ricorrente, nonostante fosse emerso che nel Comune in questione non era stato istituito il Corpo di Polizia Municipale e che l'imputato apparteneva alla Categoria D del
CCNL
Enti Locali, come tale componente più