Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/2021, n. 06890
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 20016-2016 proposto da: ALBANESE GIANLUCA, ALBANESE LAVINIA, ALBANESE PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 29, presso lo STUDIO LEGALE MONACO SORGE, rappresentati e difesi dall'avvocato A G, giusta procura in calce al ricorso;- ricorrenti -contro AMBROSI DE MAGISTRIS GIOVANNI, AMBROSI DE MAGISTRIS EMILIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CORTINA 15'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato F D S, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S M V S, giusta procura in calce al controricorso;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 1110/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere S G;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato A G, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;uditi gli Avvocati F D S e S M V S, difensori dei resistenti, che hanno insistito per il rigetto del ricorso;Fatti di causa G ed E A D M, in proprio e quali eredi del padre A secondo marito di T V, impugnavano, avanti la Corte d'Appello di Roma, il lodo che aveva definito controversia insorta tra loro e P, L e G A, figli nati dal primo matrimonio della Vitto, con relazione alla validità dell'atto contrattuale sottoscritto il 19.10.1999 tra A A D M ed i germani Albanese a definizione della vendita della quota ereditaria, spettante al marito-vedovo, in relazione all'asse relitto morendo dalla rispettiva moglie e madre. Tra il De Magistris, ancora in vita ma sottoposto a tutela, ed i germani Albanese era insorta controversia circa l'inclusione nell'asse ereditario, considerato dalle parti nell'accordo del 1999, consacrato ed in atto notarile e nella scrittura privata coeva, anche di quote sociali che solo apparentemente - alla morte della madre - erano intestate agli Albanese, ma erano in effettiva titolarità della de cuius - come da apposite controscritture a firma dei germani Albanese ritrovate solo nel 2004 -. La questione veniva sottoposta agli arbitri, posto che la scrittura privata del 1999 portante transazione tra gli eredi a definizione della questione successoria, portava anche clausola compromissoria. La prima questione sollevata dagli eredi di A Annbrosi De Magistris, i germani Emilia e G A D M, avanti gli arbitri s'incentrava proprio sull'esistenza di atto sottoscritto da questi portante la clausola compromissoria che radicasse la competenza degli arbitri, i quali respinsero l'eccezione e confermarono la validità della clausola. Quindi erano dibattute questioni afferenti la volontà espressa dalle parti nell'atto transattivo oggetto di lite, che gli arbitri interpretarono siccome diretta a regolare la questione successoria inerente all'asse, comprensivo anche delle quote sociali solo fittiziamente intestate ai figli della Vitto. La Corte capitolina attinta con l'impugnazione ebbe ad annullare il lodo arbitrale, rilevando il difetto di loro competenza poiché non esistente valida clausola compromissoria. Difatti il Collegio romano osservava come, erroneamente, gli arbitri ebbero a ritenere tardivo il disconoscimento della sottoscrizione di A A D M presente sull'atto di transazione del 19.10.1999 e come, a fronte di detto disconoscimento, gli Albanese non ebbero a proporre la necessaria istanza di verificazione della scrittura privata, nemmeno implicitamente mai avendo versato in atti l'originale della scrittura ed all'uopo risultando inidonea la prova orale proposta poiché tesa ad illustrare la volontà pattizia effettivamente espressa nel contratto dalle parti stipulanti. Avverso detta sentenza i germani Albanese hanno interposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, illustrato anche con nota difensiva. I germani A D M hanno resistito con controricorso. All'odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. - rigetto del ricorso - e le conclusioni dei difensori delle parti, questo Collegio adottava soluzione siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dai consorti Albanese s'appalesa privo di fondamento e va rigettato. Con il primo articolato mezzo di impugnazione i ricorrenti deducono violazione del disposto ex art 274 cod. proc. civ. ovvero, in subordine, violazione dell'art. 215 n° 2 cod. proc. civ. in tema di tempestività del riconoscimento della scrittura privata portante la clausola compromissoria. Osservano i germani Albanese come la medesima questione, dibattuta avanti gli arbitri - e risolta con il lodo impugnato - ossia la portata transattiva generale di ogni questione afferente l'asse relitto morendo da T V, comprese le quote sociali fittiziamente intestate ai figli, era stata radicata anteriormente avanti il Tribunale ordinario di Roma, siccome pacifico in causa tra le parti e riconosciuto dallo stesso Collegio romano. Tuttavia la Corte territoriale non ebbe a sospendere il giudizio ex art 274 cod. proc. civ. pur avendone rilevato i presupposti di necessità per evitare contraddittorietà dei giudicati. Comunque - in via subordinata a questo primo rilievo - i germani Albanese rilevano come, erroneamente, il Collegio romano ebbe a ritenere tempestivo il disconoscimento della scrittura privata portante la clausola compromissoria, posto che pacificamente il disconoscimento non intervenne nella prima risposta successiva - seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ. - al deposito della scrittura privata da parte loro, bensì solo successivamente. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale aveva errato nel ritenere validamente effettuato il disconoscimento con atto del procedimento arbitrale precedente al deposito del documento, poiché espressamente la norma ex art 215 comma 2 cod. proc. civ. fissa la decorrenza del termine per valido disconoscimento solo successivamente al deposito del documento da disconoscere e non anche in momento anteriore. Il primo profilo proposto con l'articolato motivo - problematica afferente la sospensione ex art 274 cod. proc. civ. - oltre a proporre questione non sindacabile in sede di legittimità - Cass. sez. 2 n° 9638/99 -, appare fattualmente superata posto che ambedue le sentenze assunte dalla Corte capitolina ad esito dei due giudizi fondati sulla medesima
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