Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2016, n. 3275

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In tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il Ministero per fatto dei suoi dipendenti), impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all'art. 1367 c.c. (cd. interpretazione utile), la quale, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto un qualche effetto, anche con l'eventuale riferimento all'art. 1891 c.c., anziché negarglielo affatto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/2016, n. 3275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3275
Data del deposito : 19 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

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