Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1975, n. 1773
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La presunzione di possesso intermedio, poste dall'art 1142 cod civ in favore del possessore attuale che ha posseduto in tempo piu remoto, e iuris tantum e puo essere pertanto vinta dalla dimostrazione che tale possesso e mancato, per un tempo piu o meno lungo, nel periodo intermedio.*
In tema di usucapione, la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per ragioni belliche (stabilita dal RDL 3 gennaio 1944 n 1 e prorogata dal dllt 24 dicembre 1944 n 392), determina, in favore del titolare del diritto in cui danno si stia verificando l'usucapione, l'inefficacia dell'altrui possesso per il periodo di sospensione, ma non osta a che, nel medesimo periodo di tempo, si verifichi l'interruzione dell'usucapione, ai sensi dell'art 1167 primo comma cod civ, quando il possessore sia stato privato del possesso (anche per fatti naturali non dovuti ad attivita umana) per oltre un anno. Tale sospensione opera invece, con riferimento al secondo comma dell'art 1167, cod civ,sul termine di un anno per il promuovimento dell'Azione recuperatoria, valida ad elidere, ove sia seguita dal recupero del possesso, gli effetti dell'interruzione. ( V 531/71, mass n 350218).*
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per eventi bellici, di cui al RDL 3 gennaio 1944 n 1 ed al dllt 24 dicembre 1944 n 392, puo essere rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. ( V 2624/66, mass n 325042; 2846/59).*
Il possesso si presume in chi esercita il potere di fatto sulla cosa, manifestantesi in un'attivita corrispondente all'Esercizio della proprieta o di altro diritto reale, e spetta a chi lo contesti di dimostrare che tale potere configuri una mera detenzione o derivi da Atti di tolleranza. ( V 365/71, mass n 349932).*