Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 831
Sentenza
1 febbraio 1999
Sentenza
1 febbraio 1999
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Massime • 1
Le azioni che dipendono da rapporti che già si trovavano nel patrimonio dell'imprenditore al tempo della dichiarazione di fallimento, che a questa dunque preesistevano e che si pongono con il fallimento in relazione di mera occasionalità, non sono attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare. Tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei confronti dei terzi e quelle con cui detti diritti debbano essere accertati o divenire oggetto di pronunce di condanna (nella specie, la S.C. ha escluso che rientri nella competenza del tribunale fallimentare l'azione, per il risarcimento del danno da responsabilità professionale, proposta dal fallimento nei confronti di un avvocato al quale il fallimento stesso aveva reiterato un incarico di recupero crediti già affidatogli dall'imprenditore ancora prima della dichiarazione di fallimento).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
NE CA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato F. SALVUCCI, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO METRACORP Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 290, presso l'avvocato MARCO SPADARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO TESSAROLO, giusta delega a margine del controricorso;
contro
NI LU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 34/97 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 30/1/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 7/10/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso limitatamente al diniego della competenza funzionale ex art. 24 L. Fall. del Tribunale di Bassano del Grappa, e rigettarlo nel resto, confermando la competenza per territorio del medesimo quale forum contractus ex art. 20 cpc, con le pronunce seguenti per legge. Svolgimento del processo
Il fallimento della RP s.r.l. convenne in giudizio, innanzi al tribunale di Bassano del Grappa, gli avvocati RO e AM, chiedendo la loro condanna al pagamento di una somma di danaro a titolo di responsabilità professionale. In particolare, l'attore espose che, già prima del fallimento, la RP aveva incaricato l'avv. RO di RE di curare il recupero dei crediti nei confronti di numerosi debitori, tra i quali la AN Birra s.a.s., a favore della quale avevano prestato garanzia alcune persone ed era stata, altresì, iscritta ipoteca sull'immobile di una garante, tale signora ZO, sito in NE.
L'incarico veniva riconfermato dalla curatela, su autorizzazione del giudice delegato, ed il professionista nominava suo domiciliatario in Mestre l'avv. AM. Intanto, avveniva la cessione in blocco di tutti i crediti del fallimento della RP (compreso quello vantato nei confronti della AN Birra e garantito da ipoteca) in favore della GO s.r.l. e si apriva la procedura esecutiva immobiliare nei confronti della citata ZO. In questa procedura, però, i professionisti non provvedevano a dispiegare intervento per la RP, l'immobile veniva venduto ed il ricavato distribuito. A questo punto, la cessionaria GO addebitava al fallimento della RP la somma di lire 60 milioni a titolo di risarcimento del danno per il mancato intervento nell'esecuzione immobiliare. Ecco, dunque, che il fallimento della RP si rivolgeva, nel processo di cui ora si discute, nei confronti degli avvocati RO e AM per ottenere da loro la somma di lire 48 milioni, corrispondente al ricavato netto dall'esecuzione suddetta, che sarebbe stato integralmente attribuito al