Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/10/2014, n. 22035
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In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841), come modificata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con legge 3 dicembre 1962 n. 1832), nella parte in cui individua i fori alternativi nel luogo in cui il vettore ha il domicilio, la sede principale dell'impresa o un'organizzazione a cura della quale sia stato concluso il contratto, ovvero in quello del luogo di destinazione, ha indicato unicamente i criteri di collegamento per radicare la giurisdizione dello Stato aderente, ma non indica anche le regole attributive della competenza che rimane soggetta al regime proprio dello Stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio, in quanto il secondo comma del menzionato art. 28 stabilisce che le disposizioni procedurali - e, quindi, anche l'individuazione del criterio di competenza - sono rimesse alla legge del tribunale adito.
Il principio sancito dall'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente Sezione -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21532/2013 proposto da:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 409 in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A S, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DELTA AIR LINES INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato S G M, che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa come sopra;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 6269/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2014 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
uditi gli avvocati Claudio D1ANGELANTONIO, Gian Marco SPANO;
udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'agosto 2001 la s.p.a. Vittoria Assicurazioni - premesso che aveva provveduto a risarcire i danni conseguenti alla perdita di colli di una spedizione, affidati per il trasporto aereo nel novembre del 2000 dallo spedizioniere F V s.p.a. alla Delta Air Lines Inc. (di seguito, brevemente, Delta Inc.) e che si era, quindi, surrogata nei diritti della propria assicurata F V s.p.a., della destinataria americana del trasporto Vital International Freight Vago s.p.a., nonché della Gilmar s.p.a. e della Gilmar USA Inc., rispettivamente, queste ultime, alienante e acquirente della merce - conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la predetta società Delta Inc. per sentirla condannare al rimborso della somma di L. 69.677.830 da essa corrisposta o di altra ritenuta di giustizia, oltre accessori.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione della A.G. italiana, il difetto di legittimazione dell'attrice e la decadenza dall'azione, nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 9838 in data 03.05.2005 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la convenuta, al pagamento di Euro 35.985,60 oltre interessi e spese;
mentre la Corte di appello di Roma con sentenza n.6269 in data 13.12.2012, in accoglimento dell'appello della Delta Inc., dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, di conseguenza, annullava la gravata sentenza;
compensava, infine, le spese dei due gradi del giudizio. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Vittoria Assicurazioni, svolgendo due articolati motivi. Ha resistito la Delta Airlines Inc., depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale tardivo, affidato a unico motivo.
La s.p.a. Vittoria Assicurazioni ha, a sua volta, depositato controricorso avverso ricorso incidentale, deducendo l'inammissibilità di quest'ultimo;
ha, altresì, depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la medesima sentenza sono oggetto di trattazione congiunta ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 1.1. Costituisce questione pregiudiziale quella dell'ammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, formulata dalla ricorrente principale (cfr. controricorso avverso ricorso incidentale e memoria), sul presupposto del difetto di potere rappresentativo del sign. D G R che ha sottoscritto la procura speciale in calce a detto atto. In particolare la ricorrente principale deduce la nullità del controricorso e dell'impugnazione incidentale ivi spiegata, per nullità della procura alle liti, denunciando il difetto di prova e, anzi, la stessa mancata menzione della procura con la quale la società avrebbe conferito al predetto D G R i necessari poteri rappresentativi.
1.2. Al riguardo va, innanzitutto, operata una distinzione tra onere di indicazione della fonte del potere rappresentativo e onere della relativa dimostrazione;
va, altresì, rilevato che, nello specifico, il sottoscrittore della procura alle liti, agendo nella dichiarata qualità di "legale rappresentante per l'Italia della Delta Air Lines, Inc., con sede secondaria in Roma", ha inequivocamente fatto riferimento all'organo, cui è statutariamente conferita la rappresentanza in Italia della predetta società Delta Inc.;
va, infine, precisato che nessuna indicazione di segno contrario a siffatta spendita di potere rappresentativo è dato desumere dalla visura allegata al ricorso, trattandosi di estratto di epoca risalente.
In punto di diritto si rammenta che queste Sezioni Unite (sentenza 1 ottobre 2007, n. 20596) hanno chiarito che, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto (attesa l'equivalenza dell'indicazione di un organo che deriva il potere di rappresentanza processuale dall'atto costitutivo o dallo statuto della società all'indicazione di altro atto di conferimento dei poteri rappresentativi, fondandosi il potere di rappresentanza su atti societari aventi, a tal fine, la medesima efficacia legittimante);
e ciò in quanto i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, con la conseguenza che spetta a loro fornire la prova negativa. Se, dunque, è messa in discussione l'esistenza del potere di conferire procura alle liti da parte di una persona giuridica, non spetta al soggetto interessato l'onere di dare la prova di quali siano i poteri dei suoi organi, nemmeno se si tratta di persona fisica diversa dal legale rappresentante;
spetta invece al soggetto che contesti l'esistenza dei poteri in questione di documentare la propria eccezione, avvalendosi di opportuna consultazione degli atti soggetti a pubblicità legale, e fornire quindi l'eventuale prova negativa. Soltanto quando il potere rappresentativo derivi da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, spetta a chi agisce l'onere di provare l'esistenza di tale potere, sempreché venga sollevata contestazione sul punto.
Ciò posto e considerato che, per quanto sopra evidenziato, nella specie, a fronte dell'indicazione dei poteri rappresentativi del sottoscrittore della procura non è stata fornita la necessaria prova negativa incombente sull'altra parte, l'eccezione va rigettata.
2. L'esame del ricorso principale, siccome attinge la declaratoria del difetto di giurisdizione, è logicamente prioritario. Al riguardo la Corte territoriale - positivamente scrutinata l'ammissibilità dell'appello sul punto della giurisdizione, per la considerazione che, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 11, il difetto di giurisdizione "può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo" (salvo il limite del giudicato interno) nell'ipotesi in cui "la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale" e rinvenuta detta norma, con riguardo al caso di specie, nell'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - ha rilevato che nessuno dei criteri indicati nella citata disposizione era idoneo a radicare la giurisdizione del giudice italiano.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, violazione o falsa applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 11, e dell'art. 28 della Convenzione di
Varsavia per avere la Corte di appello dichiarato d'ufficio il difetto di giurisdizione della A.G. italiana. Al riguardo parte ricorrente osserva che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - l'art. 28 della Convenzione di Varsavia non esclude affatto la giurisdizione italiana, ma, anzi, l'afferma, prevedendo la prima parte della norma che l'azione di responsabilità venga proposta "a scelta del richiedente nel territorio d'una delle alte parti contraenti" (tra le quali rientra pacificamente l'Italia);
mentre la seconda parte - a tenore della quale l'azione va proposta "sia davanti al tribunale del domicilio del vettore, sia dinanzi a quello della sede principale della sua attività, sia davanti al tribunale del luogo di destinazione o, infine, adendo il giudice competente nel luogo ove il vettore possiede uno stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso" - riguarderebbe la competenza e non la giurisdizione. Ne conseguirebbe l'intempestività dell'eccezione della Delta Inc., per essersi detta società costituita tardivamente nel primo grado del giudizio.
2.2. Con il secondo e (subordinato) motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 1, violazione o falsa applicazione dell'art. 28 della Convenzione di Varsavia e degli artt. 46 e 47 c.c., nonché ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius n. 5),
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Al riguardo parte ricorrente deduce che dalla visura camerale già prodotta in sede di merito e allegata al presente ricorso risultava che la Delta Inc. aveva una sede e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio in Italia (e quindi domicilio in Italia), tanto da essere stata citata in primo grado e dall'essersi costituita,