Cass. civ., sez. I, ordinanza 26/04/2023, n. 11004
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Con riferimento ai segni distintivi, la scissione parziale societaria dà luogo ad una vicenda non meramente organizzativa, ma sostanzialmente traslativa dei beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria della scissione, con la conseguenza che, essendo il marchio e la denominazione sociale dei segni distintivi autonomi - avendo il primo la funzione di identificare i prodotti fabbricati o commercializzati od i servizi resi da un imprenditore, la seconda quella di individuare la società come soggetto di diritto - l'attribuzione del marchio non implica anche il trasferimento della denominazione sociale, la quale può essere oggetto di valido trasferimento "inter vivos", anche ove assimilata alla ditta sociale, solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda, previo espresso consenso dell'alienante.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 8841/2020 Numero sezionale 1277/2023 Numero di raccolta generale 11004/2023 Data pubblicazione 26/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE PRIM SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BREVETTO FRANCESCO ANTONIO Presidente MRCHIO GENOVESE Ud.08/03/2023 CC MRCO MRULLI Consigliere GIULIA IOFRIDA Consigliere-Rel. G MOLINO Consigliere FRANCESCO TI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8841/2020 R.G. proposto da: THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI SPA, elettivamente domiciliata in ROM VIA VITTORIA COLONNA, presso lo studio dell'avvocato PASSALACQUA MRCO BONELLI EREDE , rappresentata e difesa dagli avvocati SALVANESCHI LAURA EUGENIA MRIA (SLVLGN58H45F205U), GUGLIELMETTI GIOVANNI (GGLGNN62D05F205U) -ricorrente-
contro
AMBROSETTI ALFREDO, AMBROSETTI PARTECIPAZIONI SRL, elettivamente domiciliati in ROM PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato P V (PLTVRI76P23H501Q) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARNOLETTI LAURA MRIA (RNLLRA60P46F205A), TRAVERSO MRIO EDOARDO (TRVMDR54M28F205A), ILARDI PIETRO (LRDPTR75S18H501S), Numero registro generale 8841/2020 Numero sezionale 1277/2023 Numero di raccolta generale 11004/2023 GALLI CESARE (GLLCSR62D08B157X), MGLIANI ANDREA Data pubblicazione 26/04/2023 (MGLNDR56D14F205U), BOGNI MRIANGELA (BGNMNG71H49B157R), -controricorrenti e ricorrenti incidentali- e AMBROSETTI GROUP LIMITED, elettivamente domiciliata in ROM VIA V. COLONNA, 39, presso lo studio dell'avvocato PASSALACQUA MRCO (PSSMRC72E01H501Z) rappresentato e difeso dagli avvocati SALVANESCHI LAURA EUGENIA MRIA (SLVLGN58H45F205U), GUGLIELMETTI GIOVANNI (GGLGNN62D05F205U), -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3409/2019 depositata il 05/08/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3409/2019, pubblicata il 5/8/2019, ha parzialmente riformato la sentenza del 2018 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, che aveva respinto tutte le domande proposte dalla The European House - Atti spa, nei confronti della Atti Partecipazioni srl e di Alfredo Atti, e, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, aveva accertato che le registrazioni, nell'ottobre 2014, a seguito di domande del 27/9/2012 e del 26/2/2013, del marchio nazionale «TEH-A» e del marchio internazionale «TEH-A» (dichiarata cessata la materia del contendere quanto al marchio «Lettera Club Atti»), effettuate a nome proprio dalla attrice, costituiscono inadempimento al contratto di licenza inter partes 2 di 54 Numero registro generale 8841/2020 Numero sezionale 1277/2023 Numero di raccolta generale 11004/2023 dell'11/12/2000, ordinando il trasferimento, ai sensi dell'art.118, Data pubblicazione 26/04/2023 comma 3, lett.a), c.p.i., alla Atti Partecipazioni srl, dal momento del loro deposito, della titolarità della registrazione del suddetto marchio nazionale e della frazione italiana e delle frazioni residue di quello internazionale, con inibitoria ad ogni ulteriore utilizzo del segno «TEH-A», anche nella forma «TEHA», con fissazione di una penale giornaliera, nonché aveva accertato e dichiarato che il diniego opposto dalla società attrice alla partecipazione ad eventi da parte dei delegati designati dalla Atti Partecipazioni srl e ad altre forme di esercizio, diretto e indiretto, delle facoltà di controllo spettanti alla stessa Atti Partecipazioni srl, costituiva inadempimento del contratto di licenza, condannando l'attrice al pagamento a favore della società convenuta della somma di € 10.500,00 a titolo di risarcimento danni. Si evince dagli atti che l'attrice The European House - Atti spa, già denominata Atti srl, di seguito TEHA - società operante nel capo della attività di consulenza strategica ed operativa alle imprese e alle istituzioni, nota per avere organizzato, dal 1975, il Forum Villa d'Este di Cernobbio, uno dei più prestigiosi e accreditati incontri internazionale di discussione e dibattito su temi di politica economica -, con citazione del 2015, aveva convenuto in giudizio la società Atti Partecipazioni srl e Alfredo Atti (il quale aveva rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Atti srl, poi denominata TEHA), esponendo che, nel novembre 2000, vi era stata una scissione parziale della società (all'epoca denominata Atti srl e in seguito denominata TEHA), con creazione della Ambosetti Partecipazioni srl, cui erano state cedute solo alcune partecipazioni societarie e registrazioni di marchi, non anche la denominazione sociale, e, con ulteriore contratto dell'11/12/2000, la neo istituita Atti Partecipazioni aveva concesso a TEHA la 3 di 54 Numero registro generale 8841/2020 Numero sezionale 1277/2023 Numero di raccolta generale 11004/2023 licenza dell'uso dei marchi «Atti», conferiti in occasione Data pubblicazione 26/04/2023 della scissione societaria, con facoltà di uso degli stessi nella denominazione sociale e impegno, alla scadenza del contratto di licenza, di eliminare dalla propria ragione sociale di ogni parola collegata con i propri marchi, nonché, successivamente al 26/12/2000, i soci TEHA avevano sottoscritto un patto parasociale per la tutela della denominazione Atti. L'attrice, assumendo che le contestazioni sollevate dai convenuti sulla legittimità della registrazione dei marchi nazionali ed internazionale registrati nel 2014 dalla TEHA, in asserita violazione degli artt.
3.2 e 3.4 del contratto di licenza del 2000, fossero infondate, poiché il segno Atti non era incluso nei marchi registrati e comunque alcun diritto potevano vantare le controparti sull'acronimo, in assenza di alcun rischio di confusione, aveva chiesto l'accertamento della titolarità della denominazione sociale The European House -Atti spa e del conseguente diritto di utilizzare il segno Atti all'interno di essa, della natura non contraffattoria del segno TEH-A, registrato come marchio, e dell'assenza di inadempimento del contratto di licenza. I convenuti, in primo grado, avevano dedotto, chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa il terzo Atti Group Ltd, che: a) la Atti Partecipazioni era titolare del marchio italiano ed internazionale «Atti», registrato il 14/10/1985, su domanda del 1979, nonché del marchio italiano ed internazionale «Atti Formazione», registrato il 27/9/1989, su domanda del 1989, tutti regolarmente rinnovati;
b) al fine di tenere separati i segni distintivi dall'attività operativa di consulenza, si era stipulato, contestualmente alla scissione, il contratto di licenza, con il quale si era attribuita all'attrice la facoltà di inserire i marchi Atti nella propria ragione sociale e si era prevista la necessità di previo assenso scritto della licenziante per nuove combinazioni d'uso con i marchi concessi in licenza e TEHA aveva assunto l'impegno a non 4 di 54 Numero registro generale 8841/2020 Numero sezionale 1277/2023 Numero di raccolta generale 11004/2023 registrare marchi che comportassero un rischio di confusione;
c) la Data pubblicazione 26/04/2023 Atti Group ltd aveva registrato nel 1996, su domande del 1993, marchi nazionali inglesi contenenti il segno «Atti», sia, tra il 2005 ed il 2007, i marchi comunitari e nazionale inglese ed internazionale «The European House», mentre erano emersi plurimi inadempimenti al contratto di licenza, ad opera dell'attrice TEHA, la quale aveva registrato marchi italiani ed internazionali TEH-A, nonché doman names ed account di social networks contenenti il nome «Atti» ed aveva impedito la partecipazione di Chiara Atti, come rappresentante della società convenuta, alle riunioni del Club Atti e più in generale l'esercito dell'attività di controllo sull'uso del segno. I convenuti, pertanto, oltre al rigetto delle domande attoree, avevano chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento di tutti gli inadempimenti contrattuali da parte di TEHA e Atti Group, con trasferimento alla Atti Partecipazioni srl di tutti i marchi, nomi a dominio ed account indicati, con provvedimenti conseguenza di inibitoria, fissazione di penale, pubblicazione e risarcimento danni. La terza chiamata società di diritto inglese, parimenti costituitasi, aveva eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto ai marchi nazionali di diritto inglese, ai sensi degli artt. 4.1, 8 e 24 del Regolamento UE n. 1215/2012, nonché rispetto al marchio internazionale «The European House», designante solo paesi extra UE, ed al marchio comunitario analogo, da proporre dinanzi alle autorità giudiziarie competenti per le azioni riguardanti un marchio nazionale registrato in detti Stati, nonché l'inammissibilità della chiamata in causa, in quanto non connessa per petitum e causa petendi alla domanda riconvenzionale azionata dai convenuti, deducendo di essere stata costituita nel 1988 con la denominazione Nevrus Ltd, successivamente cambiata più volte e con l'inserimento del segno «Atti» già a partire dal 1989, 5 di 54 Numero registro generale 8841/2020 Numero sezionale 1277/2023 Numero di raccolta generale 11004/2023 epoca antecedente la scissione del 2000, con il pieno consenso Data pubblicazione 26/04/2023 della sua controllante, in modo pressoché totalitario, Atti srl (poi TEHA) e di Alfredo Atti, titolare di una singola azione, e di essere rimasta estranea alle vicende della scissione, che nulla aveva disposto in proposito, e chiedendo, nel merito, il rigetto di tutte le domande svolte nei propri confronti. Il Tribunale, rilevata la «sostanziale contestualità» dei tre contratti oggetto di causa, indice di un'operazione complessa e sostanzialmente unitaria, aveva ritenuto, a sostegno del rigetto delle domande attoree e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, limitatamente ai segni registrati come marchi da TEHA ed agli account di