Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/06/2003, n. 9552
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I D , A S O 0 09.5 52 / 03 S L 1 A 3 L . T 3 O T , 5 B R A I A S . ' D E L N P L A S E I T 3 S D 7 N - O I G 8 P S - O N M 1 I A E 1 S D A I E E D , A G E O O T G R T E N T T S L E I I S A TALIANA R G RE E I A E D L R L E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D CAS SAZ IONE OGGETTO: SUPREMA D I LA CORTE SEZIONI UNITE CIVILI Lavoro R.G.n.9954/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 210 26 Presidente di Sez. Dott. R C - Primo Presidente Rep. ff. di Ud. 20.3.2003 Presidente di Sez. V D - - Consigliere Rel. Prestipino Giovanni 11 Paolini 11 " Giovanni TI Criscuolo Th Alessandro PT Proto " V IT M V " M G L "I R M T ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI A.M.A.T.-AZIENDA PO, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell'Avv. M A P, rappresentata e difesa dall'Avv. F F in forza di procura speciale in calce al ricorso. 248 - Ricorrente contro Schifano V, P G, Dragotto Bartolomeo, T A, R F, Perrone Vito, T G, Z L, Puleo V, P G. - Intimati Tribunale di per l'annullamento della sentenza del Palermo n. 640 del 5.6.1998. Sentita nella pubblica udienza del 20.3.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. G P; Udito l'Avv. M A P per delega dell'Avv. F F; Udito il P.M., nella persona del Dott. Antonio Martone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema Cassazione, che ha concluso per il rigetto deldi ricorso. Svolgimento del processo ricorso del 22 settembre 1993 V Con Schifano e gli altri lavoratori indicati in epigrafe convenivano davanti al Pretore del lavoro di Palermo l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo- AMAT, della quale erano dipendenti, e chiedevano che, previo riconoscimento del loro diritto ad essere 2 inquadrati nei nuovi livelli previsti dalla contrattazione collettiva del settore a decorrere dal 29 ottobre 1988 anziché dal 1° gennaio 1989, la convenuta fosse condannata a corrispondere loro le dovute differenze retributive. A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano che il loro diritto derivava dagli accordi sindacali nazionali del 20 giugno 1986, del 27 febbraio 1987, del 29 giugno 1988, del 13 maggio 1987 e del 13 luglio 1988, i quali, pur essendo stati stipulati nella vigenza della legge 1 febbraio 1978 n. 30 attributiva - delle qualifiche al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in base alle allegate tabelle e il cui art. 2, terzo comma, prevedeva la nullità delle clausole contrattuali contrastanti con la medesima legge tuttavia dovevano essere considerati del tutto - validi ed efficaci per il fatto che negli stessi era stata regolata la materia delle qualifiche del personale autoferrotranviario per il tempo successivo alla abrogazione della legge sopra indicata, poi successiva legge 12 effettivamente disposta dalla luglio 1988 n. 270. Costituitasi in giudizio, 1'AMAT contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. 3 Con sentenza del 11 agosto 1995 il Pretore dichiarava che i lavoratori avevano diritto ad ottenere l'inquadramento richiesto con tutte le conseguenze che ne derivavano. impugnata dall'AMAT, veniva Questa decisione, parzialmente riformata dal Tribunale di Palermo con 1998, con la quale veniva sentenza del 5 giugno rigettata la domanda dei lavoratori avente per oggetto le differenze retributive. Il Tribunale, per quanto qui interessa, Osservava che con l'art. 1 1. 12 luglio 1988 n. 270 era stata la c.d. delegificazione dellaattuata materia concernente l'inquadramento degli autofferrotranvieri, essendo stata abrogata, "a partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge", la legge 1 febbraio 1978 n. 30 recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto al servizio di trasporto pubblico, con la conseguenza che dovevano essere considerati validi gli accordi sindacali nazionali del 20 giugno 1986, 27 febbraio 1987, 29 giugno 1988 e 13 luglio 1988, contenenti le nuove tabelle delle qualifiche del suddetto personale, per il fatto che l'efficacia di - pur stipulati durante la vigenza della tali accordi legge n. 30 del 1978 e, quindi, astrattamente invalidi 4 - era stataper contrarietà ad una norma imperativa rinviata al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge abrog/atrice. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'AMAT in base a due distinti motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente alle Sezioni Unite della Corte per risolvere il contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro della Corte medesima nella interpretazione delle disposizioni di legge che regolano la materia. Motivi della decisione Con il primo motivo dell'impugnazione l'Azienda ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione delle leggi 1 febbraio 1978 n. 30 e 12 luglio 1988 n. 270, degli artt. 1418, 1353, 1372, 1362 e segg. C.C., in relazione agli accordi sindacali nazionali del 20 giugno 1986, 13 maggio 1987 e 13 insufficienteluglio 1988, oltre al vizio di motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere che gli accordi sopra indicati fossero affetti da nullità, dal momento che, come è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 10119 del 1996,n. essendo stati gli accordi stipulati nella vigenza della 5 che aveva riservato la materia legge n. 30 del 1978 delle qualifiche del personale autoferrotranviario alle norme di diritto comune, vietandola alla contrattazione la nullità atteneva ad un vizio genetico, collettiva - ai sensi dell'art. 1418 C.C., che non poteva dirsi sanato dalla clausola che prevedeva l'efficacia dei medesimi dopo il novantesimo giorno da quello di entrata in vigore della legge che avrebbe abrogato la precedente normativa. Questo motivo è privo di fondamento. I. Ai fini della decisione appare opportuno riportare il testo delle norme che interessano il presente giudizio e che sono contenute nelle leggi 1 febbraio 1978 n. 30 e 12 luglio 1988 n. 270, entrambe attinenti al personale dipendente da aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico. Con l'art. 1, secondo comma, della prima delle due era stato disposto che ai lavoratori leggi autoferrotranviari "possono essere assegnate soltanto qualifiche previste dalle allegate tabelle, secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti dalle stesse". legislatore, infatti, aveva voluto direttamente Il disciplinare la materia dell'inquadramento del personale autoferrotranviario, tanto è vero che nella rubrica della legge era stato fatto espresso 6 riferimento alle "tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto";e con l'art. 2, terzo comma, era stata prevista la nullità delle "norme regolamentari e delle clausole contrattuali in contrasto con la presente legge". Con la successiva legge 12 luglio 1988 n. 270 disposizioni sulla "attuazione del contratto recante del personale collettivo nazionale di lavoro autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985/1987" nonché "agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure" è stata compiuta, - come in modo espresso è stato indicato nella rubrica dell'art. 1, la delegificazione della materia regolata dalla precedente normativa. Con il primo comma dell'art. 1 è stata prevista, "a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata della presente legge",in vigore l'abrogazione della 1. 1 febbraio 1978 n. 30 ed è stato disposto che "la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria". Con il secondo comma del medesimo articolo è stato attribuito alla contrattazione nazionale il potere di derogare, "dalla stessa data", a tutte le disposizioni contenute nel regolamento All. A al regio decreto 8 7 gennaio 1931 n. 148 e alle successive leggi ○ aggiuntive а tale "modificative, sostitutive regolamento". Con il terzo comma, infine, è stata stabilita la perdita di efficacia, a decorrere dal "novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della di "tutti i regolamenti aziendali presente legge", gli avanzamenti e le promozioni concernenti. adottati ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge 1 febbraio 1978 n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o leindividuali adottate nella materia, nonché deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto". II. Già prima dell'entrata in vigore della legge da e proprio in vista, come si dirà,ultimo indicata - abrogazione della precedente normativa della - le contrapposte organizzazioni sindacali avevano stipulato diversi accordi nazionali, nei quali era stata immessa la nuova disciplina delle qualifiche del personale autoferrotranviario (v. in particolare gli accordi del 20 giugno 1986, del 13 maggio 1987 e del 13 luglio 1987, quest'ultimo posto in essere il giorno successivo 8 n. 270 del alla definitiva approvazione della legge 1988, ma prima della sua pubblicazione). In tutti i contratti sopra indicati, peraltro, era stato previsto, con altrettante clausole espresse, che la nuova disciplina sarebbe entrata а regime solo se e, soprattutto, quando fosse entrata in vigore la legge che avrebbe abrogato la vecchia normativa (nell'accordo del 13 luglio 1987 l'efficacia delle clausole era stata addirittura ancorata al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge abrogatrice). III. Sulla validità delle pattuizioni collettive disciplinanti le qualifiche del personale, le quali, ancorché subordinate al se e al quando, tuttavia erano state stipulate sotto il vigore della vecchia sorto un contrasto all'interno dellanormativa, Sezione Lavoro della Corte. Da parte di alcune sentenze è stata ritenuta la nullità delle pattuizioni in questione, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per essere gli accordi contrari ad una norma di legge imperativa (quella dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 30 del 1978, che, riservata a se stessa la disciplina delle qualifiche, aveva sancito la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con questa regola). Da parte di altre sentenze stata invece affermata la validità degli 9 accordi, in base al rilievo che la loro efficacia era stata subordinata alla prevista abrogazione della norma sanzionatoria. Questo contrasto ha determinato l'assegnazione del presente ricorso alle Sezioni Unite. che l'AziendaIII.