Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2021, n. 27371

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2021, n. 27371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27371
Data del deposito : 15 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAGIOLO MARCO nato a ROMA il 20/06/1956 avverso l'ordinanza del 27/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 marzo 2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto la revoca della semilibertà nei confronti di M F, condannato alla pena dell'ergastolo perché ritenuto responsabile del delitto di omicidio e di altri gravi reati. Premesso che F è stato ammesso alla semilibertà nel febbraio 2011 ed ha, da allora, fruito di tale misura alternativa — fatta eccezione per il periodo conseguente alla denunzia per il reato di furto, dal quale è stato successivamente assolto — il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento, ai fini della revoca, da una pluralità di fattori, concorrenti nell'attestare il venir meno della relazione fiduciaria che deve sempre intercorrere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento. Ha, in particolare, stigmatizzato il comportamento tenuto da F in conseguenza delle difficoltà economiche del suo datore di lavoro, delle quali non ha informato gli operatori dell'UEPE e gli educatori di riferimento, concretatosi anche nella richiesta del reddito di cittadinanza, del quale egli ha indebitamente fruito per alcuni mesi. Ha, ulteriormente, addebitato al condannato di avere esposto, nel circuito dei social network, circostanze non veritiere in ordine all'instaurazione, a suo carico, del procedimento di revoca della misura alternativa alla detenzione. Ha, infine, ritenuto la dubbia efficacia risocializzante del progetto presentato da F, assunto da un'azienda, che, a distanza di appena un mese dall'instaurazione del rapporto lavorativo, ha conosciuto difficoltà economiche che non sono venute meno e che, presumibilmente, non potranno essere superate nella congiuntura riconducibile all'emergenza pandemica ed alle pesanti ricadute sul mondo imprenditoriale. Conclusivamente, ha osservato che ininfluente si rivela lo svolgimento, da parte del condannato, di attività di volontariato, a fronte di una condotta grave e non occasionale.

2. M F propone, con l'assistenza dell'avv. Fabio Massimo Guaitoli, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per essere il Tribunale di sorveglianza pervenuto ad una decisione basata su evenienze a lui non imputabili. Adombra, al riguardo, eccessiva severità nella promozione, da parte della direzione del carcere, delle verifiche sfociate nell'adozione del provvedimento impugnato, per poi eccepire che le transitorie difficoltà finanziarie del suo datore di lavoro non gli hanno impedito di continuare a rendere la prestazione convenuta — ma, semmai, hanno inaridito il flusso dei suoi redditi, tanto da costringerlo a ricorrere allo strumento del reddito di cittadinanza — e dedurre la liceità del coinvolgimento di un'associazione di tutela dei diritti dei detenuti mediante una missiva divenuta di dominio pubblico. Rivendica di non avere inteso gestire in autonomia la misura e di non avere in alcun modo trasgredito alle prescrizioni impartitegli, oltre ad avere continuato a svolgere l'attività di volontariato rientrante nel programma di risocializzazione.
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