Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2005, n. 5075
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I direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero (art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401) non sono assimilabili nè equiparabili al personale appartenente alla carriera diplomatica, e pertanto in relazione alle controversie di lavoro dei primi non opera la giurisdizione del giudice amministrativo, prevista per il personale della carriera diplomatica (artt. 3 e 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). (Nella specie era stata impugnata la determinazione ministeriale di non procedere alla rinnovazione dell'incarico di direttore d'Istituto italiano di cultura ed il decreto di conferimento dell'incarico ad altro aspirante; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. confermano la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Consiglio di Stato).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA ND, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. DUSE 35, presso lo studio dell'avvocato PAPPALARDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO SANINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA SCIENTIFICA, MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona dei rispettivi Ministri pro- tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 1100/03 del Consiglio di Stato, depositata il 26/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/05 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
uditi gli avvocati Francesco PAPPALARDO, RAGO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso con conferma della giurisdizione dell'A.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 febbraio 2003 il Consiglio di stato confermava la statuizione resa dal TAR Lazio, sez. 1^ ter del 3 ottobre 2001, con cui erano stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione due ricorsi proposti dalla signora SA OU: il primo per l'impugnazione dei provvedimenti di cui alla nota dell'ambasciatore italiano a Mosca del 31 maggio 1999, con cui veniva comunicata la determinazione ministeriale di non procedere alla rinnovazione dell'incarico di direttore dell'Istituto italiano di cultura di Mosca in scadenza il 14 settembre 1999;
il secondo ricorso per l'impugnazione del decreto interministeriale 11 giugno 1999 di conferimento dell'incarico di direttore del medesimo Istituto alla signora RI ON De NI TT. Il Consiglio di stato disattendeva la tesi della ricorrente per cui i soggetti esterni all'Amministrazione, nominati direttori degli Istituti di cultura italiani all'estero, sarebbero "personale diplomatico", di talché il rapporto di lavoro dovrebbe rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 comma 4 e 68 comma 4 del D.lgs n. 29 del 1993. Affermava infatti il Consiglio di Stato che la