Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2022, n. 7514
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L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.
In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 75 14-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTRIBUTI ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - PREVIDENZA FELICE MANNA - Presidente di Sezione - Ud. 09/11/2021 - E M - Consigliere - U.P.cam. R.G.N. 24313/2017 L EOSITO - Rel. Consigliere - Cian 7514 Rep. A G - Consigliere - A C - Consigliere - M M - Consigliere - ANTONIETTA S - Consigliere - R M - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24313-2017 proposto da: A C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato L L, rappresentata e difesa dall'avvocato F G;
- ricorrente -
contro 忙 04 5 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. ed EQUITALIA SUD S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell'avvocato M N, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MAZZOTTA;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 389/2017 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/04/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2021 dal Consigliere L EOSITO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale chiede che la Corte cassi senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di legittimazione passiva di Equitalia Sud s.p.a.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso proposto davanti al Tribunale di Locri, Concettina Amodeo ha sostenuto di avere avuto notizia, per mezzo di estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, di un'iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle esattoriali mai notificate. Ha citato in giudizio, quindi, la concessionaria Equitalia sud S.p.A. chiedendo accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria in mancanza di notifica delle cartelle di pagamento e, comunque, la prescrizione della stessa essendo decorso, dalla presunta notifica delle cartelle al momento della conoscenza dell'estratto, il termine di prescrizione quinquennale.
2. Il Tribunale adito, nella contumacia di Equitalia sud s.p.a., ha dichiarato i crediti «inesigibili», in parte perché estinti per ী Ric. 2017 n. 24313 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- prescrizione e in parte per omessa notifica delle cartelle, non essendo stata prodotta copia degli atti notificati e dei relativi avvisi di ricevimento.
3. Ha proposto appello l'agente per la riscossione deducendo, preliminarmente, la violazione del principio del contraddittorio perché il ricorrente, pur avendo contestato il «merito» della pretesa contributiva, aveva omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito, avendo promosso l'azione solo nei confronti del soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento.
4. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, rimettendo la causa davanti al primo giudice. In ordine all'eccezione preliminarepreliminare relativa all'integrità del contraddittorio ha ricordato il principio secondo cui, quando venga proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, nel caso di specie all'INPS, mentre l'Ente riscossore è legittimato solo quando vengano sollevate questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione. In tal senso ha richiamato il testo dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, secondo il quale il ricorso che abbia riguardo al merito» della pretesa contributiva deve essere notificato all'ente impositore. Ha rilevato, citando Cass. 16 giugno 2016 n. 12450, che, poiché nel caso in esame si sovrappongono questioni di merito relative all'efficacia del titolo ed altre relative alla legittimità della procedura di riscossione, per le quali sono, rispettivamente, legittimati l'INPS ed Equitalia sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario non rilevato dal giudice di primo grado.
5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Concettina Amodeo articolando due motivi. Ric. 2017 n. 24313 sez. SU - ud. 09-11-2021 -3- 6. Ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate riscossione, subentrata a Equitalia sud s.p.a.
7. Disposta la trattazione davanti alla sesta Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria 22 maggio 2019 n. 13948, la causa è stata rimessa alla Sezione Lavoro per la trattazione in pubblica udienza.
8. La Sezione Lavoro di questa Corte, a sua volta, con ordinanza interlocutoria 22 marzo 2021 n. 8003, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ravvisando riguardo al tema individuato nel primo motivo di ricorso, in presenza di orientamenti non univoci nella giurisprudenza delle diverse sezioni della Corte, una questione di massima di particolare importanza.
9. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. 10. Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto memorie in prossimità dell'udienza. 11. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha prodotto memorie recanti le proprie conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione di legge ex art. 100 cod. proc. civ. e 19 d.lgs. n. 112 del 1999, per non avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimazione esclusiva dell'agente della riscossione in relazione agli atti successivi alla formazione del ruolo (tra i quali la notifica della cartella) e la prescrizione maturata successivamente alla trasmissione a ruolo. L'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, infatti, era stata eccepita in ragione di un vizio di notifica delle cartelle e dell'inerzia dell'agente della Ric. 2017 n. 24313 sez. SU - ud. 09-11-2021 -4- riscossione, circostanze imputabili esclusivamente a quest'ultimo ed estranee alla posizione dell'INPS, con conseguente esclusione della legittimazione passiva dell'Istituto e interesse dell'agente medesimo a contraddire alla domanda. Ha osservato, a riprova di ciò, che a tutela dell'ente che si avvale della procedura di riscossione a mezzo ruolo, soccorre la norma di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 112/1999, a mente della quale costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata riscossione delle somme, se imputabile al concessionario.
2. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 416, comma secondo e 429, comma nono, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata trascurato la tardività della costituzione in giudizio di Equitalia Sud s.p.a., contumace in primo grado, e la conseguente decadenza dall'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.
3. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare preventivamente per priorità logica, è infondato.
4. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello ad opera del concessionario contumace in primo grado.
5. Aspetti più problematici pone l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 Ric. 2017 n. 24313 sez. SU - ud. 09-11-2021 -5- maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile.
6. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della