Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2018, n. 55374
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S S, nata a Palma di Montechiaro il 26/01/1953 avverso l'ordinanza del 21/05/2018 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere S C;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione a cui gli atti erano stati trasmessi da questa Corte con ordinanza del 8 febbraio-27 dicembre 2017, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di S S, diretta ad ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo ed avente ad oggetto il manufatto abusivo di cui alla sentenza emessa a carico della S dalla Corte di appello di Palermo in data 5 novembre 1999, irrevocabile il 24 dicembre 1999. 2. Avverso l'indicata ordinanza, S S, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 14 I.r. Sicilia n. 16 del 2016, 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003, 39 I. n. 724 del 1994 e 31 d.P.R. n. 380 del 2001. Osserva la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disapplicato il provvedimento amministrativo di conformità urbanistica, in quanto i termini di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 non risultavano decorsi in virtù delle disposizioni in tema di condono edilizio, in conseguenza della presentazione della domanda di sanatoria. Peraltro, poiché il Comune, a seguito del "diniego di concessione edilizia in sanatoria", non avrebbe emesso un nuovo ordine di demolizione, la S ha legittimamente proposto istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 14 I.r. Sicilia, in relazione al quale si sarebbe formato il silenzio-assensoj con il conseguente rilascio del titolo concessorio, ciò che comporterebbe la caducazione dell'ordine di demolizione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Assume la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nell'affermare la scadenza dei termini di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, i quali non sarebbero decorsi in quanto sospesi ai sensi dell'art. 38, comma 1, I. n. 47 del 1985, quale automatica conseguenza della presentazione della domanda di condono, poi esitata favorevolmente. La Corte territoriale avrebbe perciò errato nella disapplicazione dell'atto concessorio, per il cui rilascio, peraltro, la ricorrente avrebbe sostenuto un costo economico non irrilevante.
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