Cass. civ., sez. III, sentenza 21/07/2021, n. 20839
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La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decreto medesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza, di cui all'art.42 c.p.c., e il rilievo dell'inammissibilità del diverso mezzo dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, indebitamente omesso da parte del giudice di secondo grado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensi dell'art.382 c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quando la relativa questione non sia stata oggetto di discussione e decisione da parte della corte territoriale, sicché nessun giudicato interno si sia formato sul punto.
Sul provvedimento
Testo completo
20839-21 ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA POLIZZA FIDEIUSSORIA FIDEIUSSIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE declinatoria della competenza Appello Mancato TERZA SEZIONE CIVILE rilievo dell'inammissibilità del gravame - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ricorso per cassazione - Rilievo "ex officio" del Dott. R FCA Presidente - passaggio in giudicato della prima sentenza. Dott. L A S - Consigliere - Consigliere - R.G.N. 32735/2018 Dott. E S - Consigliere -Cron. 20839 Dott. FANCESCO MARIA CIRILLO Rep. Dott. S G G - Rel. Consigliere - Ud. 29/01/2021 ha pronunciato la seguente PU "cameralizzata" SENTENZA sul ricorso 32735-2018 proposto da: POSTERARO RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in AMANTEA, FAZ. CAMPORA S. GIOVANNI, VIA VENETO 21/A, presso lo studio dell'Avvocato IVON POSTERARO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
си
contro
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E 2021 RIASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, 346 VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell'Avvocato 1 FILIPPO SCIUTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato RUGGERO BARILE;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2413/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2021 dal Consigliere Dott. S G G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA.
FATTI DI CAUSA
1. Raffaella Posteraro ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2413/18, del 15 maggio 2018, della Corte di Appello di Milano, che accogliendo il - gravame esperito dalla società La Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. (d'ora in poi, E "Compagnia Italiana") contro la sentenza n. 12626/16, del 16 novembre 2016, del Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, proposta dall'odierna ricorrente, avverso il decreto emesso dal medesimo Tribunale milanese, che le ingiungeva il pagamento di € 108.623.72 in favore di Compagnia Italiana.
2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che il provvedimento monitorio da essa opposto era stato concesso alla società Compagnia Italiana sulla base di una polizza fideiussoria emessa, a favore del Comune di Petilia Policastro, a garanzia delle obbligazioni nascenti, a carico di altra società, A.S.B. S.r.I., da un contratto di appalto dalla stessa concluso con il Comune, obblighi assunti in via solidale, con apposito atto di coobbligazione, tra gli altri, anche dalla Posteraro. 2 escussaInfatti, stante l'inadempimento della società A.S.B., dal predetto Comune la polizza fideiussoria nei confronti di Compagnia Italiana, quest'ultima agiva in via monitoria verso l'odierna ricorrente. Proposta opposizione dalla Posteraro, l'adito giudicante l'accoglieva, ravvisando - come dalla stessa eccepito la competenza territoriale del Tribunale di Paola, - ritenendo applicabile il "foro del consumatore". Esperito gravame da Compagnia Italiana, il giudice di appello - nel pronunciarsi sul primo motivo, attinente alla questione preliminare relativa all'individuazione del giudice competente - escludeva la competenza del Tribunale di Paola, rigettando, altresì, la proposta opposizione, sul presupposto che alla polizza oggetto di causa non potesse applicarsi la disciplina consumieristica.
3. Avverso la decisione della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione la Posteraro, sulla base di quattro motivi. © 3.1. Il primo motivo proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 2), 3) e 5), cod. proc. civ. - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché dell'art. 2, lett. b), della direttiva europea n. 3/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e, infine, dell'art. 2 della direttiva europea 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985. La ricorrente rileva che questa Corte, con sentenza del 1° febbraio 2016, n. 1689, ha enunciato il principio di diritto che qualifica come "consumatore" la persona fisica che intenda accedere alla procedura di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. 3 Alla luce di tale nozione, dunque, non potrebbe dubitarsi del fatto che essa Posteraro abbia sottoscritto il contratto di garanzia per cui è causa "quale «consumatore» a tutti gli effetti di Legge, non avendo agito in veste di imprenditore e/o professionista", assumendo, piuttosto, "un impegno personale»", nel senso indicato dalla citata sentenza di questa Corte, rendendosi garante della cauzione dovuta dalla società A.S.B. al Comune di Petilia Policastro. Avrebbe errato, dunque, la Corte territoriale nel negarle la qualifica di consumatore, privandola della possibilità di accedere alle procedure per la ristrutturazione dei debiti, errore vieppiù da censurare, visto che ella risulta gravata da obblighi che, in