Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2017, n. 10236

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2017, n. 10236
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10236
Data del deposito : 26 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

Sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Ferrara, l'Agenzia delle Entrate, con atto del 23.12.2005, recuperava crediti d'imposta L. n. 140 del 1997 , ex art. 13, contestandone alla VH s.r.l. l'indebito utilizzo mediante compensazione con tributi dovuti in relazione agli esercizi 1999, 2001, 2002 e 2003. Nell'atto impositivo si rilevava, in particolare, che la società aveva indebitamente percepito le agevolazioni in quanto i costi di ricerca e sviluppo indicati non erano afferenti a specifiche iniziative autonome della società, ma derivavano da oneri sostenuti nell'ambito della fase progettuale per la realizzazione di impianti commissionati da terzi, di modo che l'attività di ricerca e sviluppo attestata dalla contribuente rientrava nella normale attività d'impresa dalla stessa svolta, con esclusione dei benefici di cui alla L. n. 140 del 1997, art. 13.

La società impugnava l'atto di recupero deducendo: l'incompetenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dal provvedimento di revoca dell'agevolazione da parte del Ministero dell'Industria;
la tardività dell'atto, perchè intervenuto oltre il termine di 120 giorni previsto dal D.M. n. 235 del 1998, art. 7, in assenza delle condizioni soggettive necessarie per la sua emanazione oltre tale termine;
l'infondatezza del recupero nel merito.

Si costituiva l'Ufficio contestando le ragioni poste a fondamento del ricorso, chiedendone il rigetto.

La C.T.P. di Ferrara accoglieva il ricorso.

Proposto appello dall'Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Emilia Romagna, con sentenza del 12.1.2009, confermava la decisione impugnata. Rilevava il giudice di appello - in sintesi - che non era stato emesso dal Ministero dell'Industria il provvedimento di revoca necessario per procedere al recupero del credito d'imposta, che l'atto di recupero era tardivo e che sussistevano le condizioni per la concessione delle agevolazioni.

Contro la suddetta decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo di ricorso - rubricato falsa applicazione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 13, (convertito con L. n. 140 del 1997 ) nonchè D.M. 27 marzo 1998, n. 235, artt. 4 e 7. Violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n.

3
- l'Agenzia delle Entrate lamenta che la C.T.R. abbia ritenuto l'illegittimità dell'atto di recupero del credito d'imposta, sull'assunto che il potere di procedere alla revoca delle agevolazioni spettasse in via

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